Mutuo non Pagato: le Conseguenze per il Mutuatario
Mutuo non pagato? Quali conseguenze sono previste dalla legge? Quali garanzie per il mutuatario che non riesca a rispettare gli obblighi derivanti dal mutuo, nella malaugurata ipotesi di sopravvenute difficoltà economiche?
In questo post parleremo del mutuo non pagato e dei principali effetti che scaturiscono:
Definizione di contratto di mutuo
Quando si può parlare di ritardo nei pagamenti delle rate
Conseguenze del mancato pagamento
Calcolo interessi moratori
Rinegoziazione e sospensione del pagamento
Procedure per il recupero del credito
Segnalazione Centrale Rischi
Orientamenti della Giurisprudenza
Il diritto di poter godere di un’abitazione, che assicuri ad ogni componente della società civile di condurre un’esistenza libera e dignitosa, rientra tra le condizioni di dignità sociale ed uguaglianza che ogni Stato Democratico deve garantire.
All’articolo 3 della Costituzione espressamente è previsto il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E quale realizzazione sociale ed economica può esserci per l’uomo, se non è assicurata la possibilità di godere di un’abitazione, cioè di uno spazio privato in cui poter formare una propria famiglia, esercitare la propria attività o semplicemente svolgere le proprie funzioni vitali essenziali?
Il Diritto all’Abitazione è sancito anche dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo che all’articolo 25 così recita: “ Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo (…) all’abitazione”.
Il Diritto all’abitazione è garantito anche nelle Convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e nei Trattati europei, tra i quali La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che all’articolo 34 così stabilisce: “ Con l’obiettivo di combattere povertà e esclusione sociale, l’Unione riconosce e rispetta il Diritto alla Casa e all’housing sociale, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non siano in possesso delle risorse minime, in accordo alle regole stabilite dalla legislazione Comunitaria e dalla legislazione e pratiche internazionali”.
Sandro Pertini, Padre Costituente e Presidente della Repubblica Italiana, nel 1981, nel suo messaggio di fine anno, ha sottolineato l’essenzialità del diritto alla casa per ogni cittadino:
“Io credo nel popolo italiano. E’ un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo”.
Acquistare una casa però richiede un notevole sacrificio economico e spesso, se non si dispone della liquidità necessaria, si dovrà contrarre un mutuo con un Istituto di credito, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Quindi in caso di mutuo non pagato, cosa rischia il mutuatario? Cosa prevede la legge?
Nell’articolo spiegheremo cosa si intende per contratto di mutuo, cosa è previsto dalla legge nel caso di mutuo non pagato e le conseguenze che ne derivano.
Mutuo non pagato: definizione contratto di mutuo
La definizione del contratto di mutuo è contenuta all’articolo 1813 c.c.:
“ Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Il mutuo detto anche prestito di consumo è il contratto di credito per eccellenza stipulato tra una parte (mutuante), che consegna una quantità di danaro o cose fungibili e l’altra (mutuatario) che, in cambio, si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Il contratto si qualifica come:
-reale (si perfeziona con la consegna della cosa)
-ad obbligazioni unilaterali, il mutuante non assume alcun obbligo mentre il mutuatario deve non solo restituire le cose ricevute ma pagare gli interessi (salva l’ipotesi di prestito senza interessi)
-essenzialmente a titolo oneroso, in genere il danaro o la quantità di cose fungibili è prestata dietro il pagamento di interessi nella misura stabilita.
-avente ad oggetto danaro o cose fungibili.
-di durata, è concordato un termine di restituzione.
Un cenno deve essere fatto al mutuo di scopo, detto anche contratto di finanziamento, caratterizzato dal fatto che il danaro o la quantità di cose fungibili consegnate sono dirette al conseguimento di una determinata finalità, espressa nel contratto; il suo mancato conseguimento fa sorgere in capo al mutuatario l’obbligo di restituzione.
E’ figura autonoma e distinta. Con l’accordo tra le parti, sorge solo un obbligo in capo al finanziatore di prestare la somma di denaro ed in favore del mutuatario il relativo diritto di credito ma non si trasferisce la proprietà della somma prestata, che continua a rimanere nella disponibilità del mutuante.
Il contratto è quindi consensuale perché si perfeziona con il consenso delle parti, oneroso ed atipico rispetto al contratto di mutuo oggetto di disciplina codicistica.
Il mutuatario, in cambio del prestito, ha l’obbligo di corrispondere gli interessi e di realizzare il fine stabilito. In caso contrario, si determinerà la risoluzione del rapporto, in caso di mutuo non pagato.
Un esempio può essere utile per spiegare meglio.
Si pensi ad un’impresa che, per acquistare un macchinario, chiede in prestito una somma di denaro o ad una coppia di giovani sposi che per comprare la casa coniugale, contrae un mutuo. Si parla di mutuo ipotecario quando il mutuante (Istituto bancario o società finanziaria), chiede oltre al pagamento degli interessi, che venga posta un’ipoteca sulla casa, a garanzia della restituzione della somma prestata.
Si parla di mutuo chirografario, se non è prevista nessuna ipoteca.
Le rate del mutuo hanno una scadenza. Ma cosa succede in caso di più rate di mutuo non pagato?
Mutuo non pagato: quando si può parlare di ritardo
Nessuna conseguenza se la rata di mutuo è pagata con qualche giorno di ritardo anche se è sempre preferibile rispettare i termini stabiliti. L’ Istituto di credito potrebbe tenere sotto controllo la situazione di ritardo o di singola rata di mutuo non pagato.
L’articolo 40 Testo Unico Bancario indica quando si può parlare di ritardato pagamento: “La Banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Dalla disposizione si rileva che un ritardo può configurarsi se siano trascorsi più di 30 giorni dalla scadenza per il pagamento della rata.
L’Istituto di credito, in caso di ritardo, può attivarsi in via bonaria, sollecitando il mutuatario a provvedere al pagamento.
Se la situazione di mutuo non pagato si protrae per più di 180 giorni, cioè per più di 6 mesi, l’istituto di credito rimetterà la pratica all’ufficio legale perché proceda al recupero.
Mutuo non pagato: quali saranno le conseguenze?
Innanzitutto in caso di mutuo non pagato per più di 6 mesi, anche non consecutivi, l’Istituto di credito ha il diritto di ottenere la risoluzione automatica del contratto, come previsto dall’articolo 40 del Testo Unico Bancario e chiedere al mutuatario la restituzione della intera somma prestata e il versamento degli interessi di mora.
Tuttavia in caso di mutuo non pagato, l’Istituto di credito solitamente ricorre alla risoluzione del contratto in via estrema, solo quando è evidente che il debitore non riuscirà a saldare il debito.
E’ più conveniente per l’Istituto di credito, nell’ipotesi di mutuo non pagato, cercare un accordo con il mutuatario per il rientro delle somme. Si parla di saldo e stralcio in caso di accordo tra le parti con cui si concorda, la riduzione dell’importo residuo da saldare in favore del mutuatario. Il creditore potrà così ottenere la soddisfazione immediata del credito.
In caso di mutuo non pagato, altresì, il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi moratori sulle mensilità mancanti, come stabilito dalla legge che regola l’anatocismo bancario.
Vale a dire, gli interessi maturati (interessi moratori) relativamente alle rate di mutuo non pagato, produrranno, trascorsi 12 mesi, ulteriori interessi. La somma totale del debito aumenterà.
Gli interessi moratori sono calcolati in relazione ai giorni di ritardo.
Si applica in generale la seguente formula:
–giorni di ritardo per rata per tasso di mora/36500.
Attualmente, il tasso di interesse sulle rate di mutuo non pagate è fissato intorno all’8% cui si sommano le spese per la procedura di recupero credito.
Esempio: se il ritardo per il mutuo non pagato è di 20 giorni, il calcolo sarà:
-20 giorni per 500 (importo rata) per 8% ( tasso di interesse)/36500= totale + spese
Mutuo non pagato: possibilità di rinegoziazione o sospensione del pagamento
Può darsi che il debitore non sia più in grado di pagare per sopravvenuta situazione di difficoltà economica. Si pensi al caso in cui si perda il lavoro.
La legge ha previsto la possibilità, per chi versi in condizioni di difficoltà economica sopravvenuta a seguito della contrattazione di un mutuo per l’acquisto della prima casa, di rinegoziare le condizioni del mutuo, se divenute troppo gravose o chiedere ed ottenere dall’Istituto di credito la sospensione del pagamento fino a 2 volte, per 12 mesi in totale.
La possibilità di chiedere la sospensione in caso di mutuo non pagato è stata prevista dalla Legge cd Fondo di Solidarietà, solo per chi ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa e solo se ricorrono determinate condizioni, tra cui la perdita involontaria del posto di lavoro, l’impossibilità di lavorare per malattia o la morte.
In questo caso, l’esecuzione dell’obbligo rimane sospesa. Trascorso il periodo di tempo concordato, il mutuatario deve provvedere al versamento delle rate, con le stesse scadenze stabilite prima della sospensione, a meno che non siano state rinegoziate le condizioni.
Il termine per la restituzione del credito stabilito dal contratto è quindi prorogato per il tempo corrispondente alla durata della sospensione.
E’ utile sottolineare che se il ritardo è imputabile a disguido tecnico, così in caso di mancato allineamento del RID bancario, l’Istituto di credito è esente da ogni responsabilità, posto che spetta al mutuatario controllare che il pagamento delle rate risulti correttamente effettuato.
Mutuo non pagato: procedura esecutiva per recupero credito
Se nonostante i solleciti, il debitore continua a rimanere inadempiente, l’Istituto di credito potrà attivare la procedura esecutiva per il recupero forzoso del credito.
Se il contratto di mutuo è concluso per atto pubblico, dinanzi al Notaio, costituisce titolo esecutivo.
L’Istituto di credito notificherà l’atto di precetto, con il quale si intima al debitore di provvedere al pagamento delle somme dovute, entro 10 giorni.
Trascorso tale termine, l’Istituto di credito provvederà al pignoramento dei beni del mutuatario inadempiente. Si potrà sottoporre a pignoramento la pensione, il conto corrente, qualsiasi bene immobile o mobile del debitore.
Per conoscere i beni del debitore sottoponibili a pignoramento basterà fare un accesso alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e fare un’ispezione ipotecaria sul nominativo del debitore.
Qualora il creditore non si attivi entro 90 giorni dalla notifica del precetto al debitore, il precetto dovrà considerarsi scaduto e si dovrà procedere alla notifica al mutuatario di un nuovo atto di precetto.
Nel caso in cui invece, il contratto di mutuo non è stato stipulato per atto pubblico, il mutuante dovrà prima chiedere al Giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo, che costituisce titolo esecutivo. A far data dalla notifica del decreto ingiuntivo al mutuatario è concesso un termine per effettuare il pagamento delle somme non pagate o proporre opposizione. Con l’opposizione, si avvia un procedimento ordinario teso ad accertare l’ammontare del debito.
Tra le ipotesi più ricorrenti di opposizione a decreto ingiuntivo, quelle dirette all’accertamento riguardo il calcolo degli interessi usurari e l’anatocismo.
Se nel contratto di mutuo è stata concordata l’iscrizione ipotecaria su un bene del debitore l’Istituto di credito, in caso di mutuo non pagato, può rivalersi sul bene ipotecato e procedere alla vendita all’asta.
In questo caso, gode di un credito privilegiato rispetto agli altri creditori del debitore.
Altresì, se al momento della stipula del contratto di mutuo, sia stata prestata garanzia personale da un terzo, come nell’ipotesi di fideiussione, in caso di mutuo non pagato, l’Istituto di credito potrà soddisfare le proprie pretese anche sui beni del terzo garante.
Mutuo non pagato: rischio segnalazione Crif o Centrale Rischi della Banca D’Italia
In caso di mutuo non pagato, il mutuatario inadempiente va incontro all’ulteriore rischio di una segnalazione alla Crif.
Con la segnalazione alla Crif, o Centrale Rischi di Intermediazione finanziaria, il nominativo del debitore viene inserito nella banca dati del SIC o Sistema di informazioni creditizie, che raccoglie tutte le informazioni fornite da Banche o altri Istituti di credito, necessarie ad individuare l’affidabilità di chi chiede un prestito. Per verificare se si è stati segnalati basta richiedere una Visura Crif.
Gli Istituti di credito possono procedere alla segnalazione alla Crif, in caso di mutuo non pagato per 2 mesi consecutivi ma il debitore deve essere avvisato almeno 15 giorni prima. Se il debitore effettua il versamento delle rate, non si procederà alla segnalazione.
La segnalazione può essere fatta in caso di ulteriori ritardi successivi. L’iscrizione al SIC è cancellata dopo il decorso di un certo periodo di tempo, che varia in relazione ai mesi di ritardato pagamento.
Ulteriore rischio è la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca D’Italia, che è il Sistema informativo riguardante i debiti verso Banche o Società Finanziarie. La segnalazione, in caso di mutuo non pagato in questo caso, è fatta solo se si è in presenza di una situazione di mancanza di liquidità.
Gli Istituti di credito mensilmente comunicano l’ammontare complessivo dei crediti pari o superiori a 30000 euro ovvero dei crediti di qualsiasi importo, valutati in sofferenza.
Alcuni Istituti di credito, al momento della stipula del contratto di mutuo, propongono polizze assicurative, a copertura di un determinato numero di rate, in caso di mutuo non pagato per sopravvenute difficoltà economiche.
Le polizze assicurative non sono obbligatorie, come ribadito dall’IVASS.
Mutuo non pagato: l’orientamento della Giurisprudenza in materia
Con sentenza del 9 gennaio 2013 n.350, la Cassazioneha stabilito che, nel caso in cui l’Istituto di credito applichi tassi di interesse troppo alti, tanto da poter essere considerati usurari,il mutuo può essere considerato nullo; pertanto il debitore non dovrà corrisponderegli interessi e potrà chiedere la restituzionedi tutti quelli già pagati. Di conseguenza anche eventuali procedure espropriative in corso dovranno essere bloccate.
Un riferimento va fatto alla legge anti usura n.108 del 1996, che definisce la soglia relativa ai tassi ufficiali, oltre ai quali si può parlare di usura.
Un orientamento giurisprudenziale, che trova conferma in numerose pronunce dei Tribunali (Trib. Torino, 17 febbraio 2014 n.1244; Trib. Napoli, 15 aprile 2014 n.5949; Trib. Verona, 30 aprile 2014) ha sottolineato che a dover essere sottoposto a controllo sulla sussistenza di usura è il tasso moratorio, non invece, la somma del tasso moratorio e del tasso corrispettivo.
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Dott.ssa Cettina Noto