Visura Protesti
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- La Visura Protesti riporta i protesti iscritti nel Registro Informatico dei Protesti a carico di una persona fisica o di un’impresa. In particolare: dati anagrafici, numero di protesti, le somme, il titolo protestato, la data di levata, la data di iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti, il motivo del mancato pagamento o accettazione.
- Su Mondovisure, mediante la Visura Protesti, hai l’opportunità di valutare la solvibilità di un’impresa o di una persona fisica e ottieni il documento ufficiale rilasciato dalla Camera di Commercio.
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–Clicca per visualizzare il documento: Esempio Visura Protesti
Descrizione
La visura protesti è il documento che elenca tutti i protesti in capo ad un soggetto fisico o giuridico.
I Protesti risultanti nella visura sono quelli iscritti presso il registro informatico dei Protesti detenuto presso la Camera di Commercio.
Puoi richiedere 2 tipologie di visura protesti:
- su Persona (persona fisica);
- su Azienda (persona giuridica);
Le visure sopra indicate possono essere richieste da chiunque.
Le Visura Protesti riporta:
- i dati anagrafici del protestato incluso l’indirizzo di residenza;
- il numero di protesti,
- le somme;
- il tipo di titolo protestato;
- la data di levata;
- la data di iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti;
- il motivo del mancato pagamento o accettazione.
Nella Visura sono presenti tutti i protesti iscritti nei cinque anni precedenti la data di richiesta. Il legislatore sul punto ha stabilito l’automatica cancellazione dei protesti dal Registro Informatico decorsi 5 anni dalla loro iscrizione.
N.B. Se il protesto è negativo, la visura riporta che non risulta alcuna iscrizione in capo al soggetto fisico o giuridico per il quale è stata effettuata la ricerca.
Cos’è un protesto?
Il protesto è un atto in cui viene attestato da un notaio, da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale il mancato pagamento (o la mancata accettazione) di una cambiale o il rifiuto di pagamento di un assegno. Il protesto è un atto pubblico quindi fa piena prova fino a querela di falso, e la sua funzione è quella di fornire la prova del mancato pagamento.
Come si richiede la visura protesti? Che dati occorrono?
Basta compilare il form di richiesta inserendo i dati specifici che sono:
- per l’ispezione su soggetto fisico: il nome, il cognome e codice fiscale della persona.
- per l’ispezione su soggetto giuridico: la denominazione sociale e il codice fiscale e/o partita iva dell’azienda.
Perché richiederla su Mondovisure?
Su Mondovisure ottieni la visura protesti ufficiale rilasciata dalla Camera di Commercio direttamente estrapolata dal Registro Informatico dei Protesti, inoltre usufruisci delle caratteristiche che ci distinguono:
- Velocità: puoi ottenere la visura in un paio di click, l’ordine verrà immediatamente recepito dai nostri sistemi e messo in lavorazione.
- Assistenza: Sarete assistiti da persone e non da sistemi automatizzati, infatti ai nostri clienti garantiamo assistenza gratuita sette giorni su sette durante l’ordine del servizio e successivamente all’erogazione dello stesso.
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Perché è utile richiedere una visura protesti?
- Per esercitare un’azione di regresso, in quanto il protesto essendo un atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso.
- Valutare la solvibilità di una persona fisica o giuridica, ad esempio, verificare l’affidabilità economica di un potenziale partner commerciale.
In quanto tempo e come viene consegnata la Visura Protesti?
Via e-mail in formato pdf entro 60 minuti dalla richiesta per tutti gli ordini inoltrati dalle 8:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. Negli altri casi l’evasione verrà eseguita nella mattinata del giorno lavorativo successivo.
Per chiedere qualunque chiarimento in merito potete inviare le vostre richieste dalla pagina contattaci.
Se preferite ci potete contattare via telefono al numero 0240031022, via e-mail all’indirizzo info@mondovisure.com oppure via chat.
Domande Frequenti
È necessario il protesto per esercitare l’azione di regresso?
Il protesto è fondamentale per l’esercizio dell’azione di regresso, tranne il caso in cui è stata inserita la clausola “senza protesto”od altra equipollente.
Tuttavia, la mancata levata del processo non impedisce di agire nei confronti del debitore principale.
Per quali titoli può essere levato il protesto?
I titoli idonei al fine della levata del protesto sono: Tratta o cambiale in senso stretto, vaglia cambiario,
assegno bancario circolare o postale.
Quali sono i termini per la levata del protesto?
Nelle cambiali con scadenza a vista: il protesto va levato entro un anno dall’emissione del titolo.
Nelle cambiali con scadenza determinata: entro due giorni feriali successivi alla scadenza.
Negli assegni bancari: entro 8 giorni se pagabile nello stesso Comune, 15 giorni in un Comune diverso.
Nell’ assegno circolare: 30 giorni dall’emissione del titolo.
Che cosa accade dopo la levata del protesto?
Il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto, lo annota nel proprio repertorio e lo trasmette alla competente Camera di Commercio per territorio, questo viene inserito nel Registro Informatico dei Protesti.
Come ottenere la cancellazione di tutti i protesti?
Per legge ogni protesto dopo 5 anni viene automaticamente cancellato.
Cosa può fare il protestato se non sono decorsi i 5 anni per la cancellazione del protesto?
Il protestato può agire per ottenere la cancellazione del protesto. In due modi:
- Se effettua il pagamento prima di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione dal Registro Informatico. La domanda va proposta presso la competente Camera di Commercio. Il responsabile provvede entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza.
- Se effettua il pagamento oltre i 12 mesi, per avere la cancellazione del protesto, deve ottenere il decreto di riabilitazione dinnanzi al Presidente del Tribunale. Una volta emanato il decreto questo andrà poi allegato all’istanza per ottenere la cancellazione dei protesti.
N.B. Il decreto nel caso di mancato pagamento di assegno bancario, oltre al protesto, dopo 60 giorni dalla levata senza che il soggetto abbia pagato, scatta l’iscrizione al CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria). Il debitore resterà iscritto per 6 mesi anche se successivamente dovesse pagare l’assegno regolarmente.
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