Par Condicio Creditorum – art. 2741 codice civile – Che cos’è.

La Par Condicio Creditorum è una locuzione latina che oggi troviamo sia nel diritto civile che nel diritto fallimentare.

L’espressione par condicio creditorum significa parità di trattamento dei creditori. Il principio viene fissato dal legislatore all’art. 2741 del codice civile “ I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.”

La regola vuole che tutti i creditori hanno uguale diritto di ottenere soddisfazione delle proprie pretese sui beni del debitore. Fanno eccezione le c.d. cause di prelazione. In questo caso i creditori titolari di una causa di prelazione, detti anche creditori non chirografari, prevalgono su creditori chirografari.

La regola della par condicio creditorum si applica anche al debitore imprenditore commerciale, sottoposto alla procedura fallimentare ex. art. 2221 codice civile.

Che cosa significa sul piano concreto “Par Condicio Creditorum” ex art. 2741 codice civile?

Facciamo un esempio: Tizio ha un debito di € 1.000 dal 2010 con Mevio, di € 3.000 dal 2014 con la Banca di Cartagine (garantito da ipoteca) ed infine, un debito di € 200 dal 2008 con Sempronio.

Cosa succede se il ricavato di un’eventuale azione esecutiva nei confronti del debitore non è sufficiente a coprire tutti i debiti?

La soluzione viene fornita dal legislatore all’art. 2741 del codice civile.

Con la somma ricavata per prima cosa verrà soddisfatto il creditore non chirografario, quindi la Banca di Cartagine, che ha un’ipoteca sui beni esecutati. Il residuo verrà ripartito fra i creditori chirografari, non assistiti da garanzia, applicando il principio della par condicio creditorum. Pertanto se le somma residua non è sufficiente a ripianare i debiti di Tizio, il ricavato verrà distribuito in proporzione all’ammontare del debito fra Mevio è Sempronio. Non importa che il debito di Sempronio è anteriore a quello della Banca e di Mevio.

Pertanto, la liquidità ottenuta della vendita forzata andrà distribuita prima ai creditori assistiti da garanzia, il residuo verrà distribuito in proporzione fra i vari creditori, così come previsto dall’art. 2741 del codice civile.

Uno dei corollari del principio della par condicio creditorum e il divieto di patto commissorio. Uno dei motivi per cui questi  accordi sono considerati nulli dall’ordinamento è proprio la violazione della parità di trattamento fra i creditori.

Fatte queste breve premesse all’istituto della par condicio creditorum, può sorgere la seguente domanda: come faccio a sapere se vi sono creditori chirografari? Un’ispezione ipotecaria ci dirà se sul bene immobile del nostro debitore sono iscritta ipoteche. Per i beni mobili registrati sarà sufficiente una visura al pra.

La regola esaminata pone sullo stesso piano tutti i creditori, non importa quanto sia l’ammontare del debito e la data di quando sia stato contratto. L’eccezione a tale principio e rappresentata dalle cause di prelazione. Conoscere eventuali creditori assisti da garanzia spesso è vitale ai fini del successo di un’azione esecutiva. Spesso può accadere che il patrimonio del debitore non è sufficiente a ripianare tutti i debiti, in tale scenario i chirografari verranno preferiti ai non chirografari. Per fortuna, come abbiamo appena visto, con delle semplici visure possiamo conoscere prima ancora di intraprendere un’azione se vi sono soggetti titolari di un diritto di prelazione.

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