Il Patto Commissorio che cos’è? Art. 2744 del codice civile
Che cos’è il patto commissorio? E’ l’accordo con il quale debitore e creditore convengono che in mancanza del pagamento di una determinata somma data in prestito nel termine fissato, la proprietà della cosa data in pegno o in ipoteca passa al creditore.
L’art. 2744 del codice civile si occupa del patto commissorio. Per l’ordinamento giuridico italiano tutti gli accordi che rientrano nello schema del patto commissorio sono nulli. Ma non solo, l’art. 2744 c.c. precisa altresì, che il patto commissorio è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.
Fondamentalmente, la ratio dell’istituto è quella di garantire l’applicazione del principio della par condicio creditorum. Ovvero, tutti i creditori devono trovarsi sullo stesso piano ad eccezione da quelli assistiti da cause di prelazione ex art. 2741 c.c.. Si vuole inoltre tutelare il debitore, affinché lo stesso non sia costretto a cedere al creditore, in forza di tale patto, un bene dal valore di gran lunga superiore all’ammontare del credito che accordato.
Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 4514 del 2018, sono nulli anche tutti gli accordi che seppur formalmente non rientrano nello schema del patto successorio, di fatto raggiungono il medesimo risultato. E’ nullo il trasferimento fatto dal debitore al creditore con l’espresso impegno di retrocedere qualora il debitore paghi il debito.
La Corte richiama alcune importanti sentenze, fra cui merita attenzione la n.1611/1989 Corte di Cassazione S.U.: “la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia, con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile la sanzione dell’art. 1344 c.c.”
Pertanto, la nullità del patto commissorio rileva anche quando l’accordo raggiunto fra le parti non cade nello schema formale, ma dal punto di vista sostanziale viene raggiunto lo stesso risultato.
La revoca non si riferisce al credito garantito ma all’atto costitutivo della garanzia. Il venire meno della garanzia non estingue il credito. Pertanto, il creditore protra agire in via ordinaria per vedere tutelate le proprio ragioni. Come abbiamo sopra accennato, l’obiettivo che il legislatore vuole raggiungere è quello di evitare un significativo squilibrio a favore del creditore. Si pensi al bene il cui valore è sproporzionato rispetto al credito garantito. In secondo luogo tutti i creditori devono trovarsi nella stessa posizione nei confronti del debitore ai fini del soddisfacimento del credito. Questa uguaglianza viene violata nei casi sopra visti.