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Guida alla lettera di messa in mora

La lettera di messa in mora. Cos’è? Come si fa una lettera di messa in mora? A Cosa serve?

Molto spesso si sente parlare di debitore “moroso”: il termine sembra destare qualche incertezza riguardo al suo effettivo significato. Il “Moroso” è precisamente l’aferesi di “amoroso” e nel linguaggio comune indica colui per cui si prova affetto/amore (fidanzato/compagno). Tuttavia, il vero significato dell’aggettivo “moroso” ha un’accezione ben altro che positiva: il termine deriva dal latino “mora“ che letteralmente significa “indugio” da cui poi discende l’aggettivo “morosus” ovvero “colui che indugia” e, nel mondo del diritto, si intende come moroso colui che indugia all’adempimento di obbligo contrattuale, il comunemente detto “debitore.”

Dopo aver spiegato l’etimologia del termine, si capisce che tutto ciò che a che fare con la parola mora, nel linguaggio giuridico, si riferisce ad un debito o comunque ad un ritardo nell’adempimento di un obbligo giuridico.

Se ci si trova dinnanzi ad una situazione in cui vi sia un ritardo o un inadempimento di un obbligazione cosa si può fare?

Questo articolo si propone di fornivi una guida pratica al primo tassello della procedura esecutiva, cioè la lettera di messa in mora.

Ma cos’è la lettera di messa in mora? Come si fa? Cosa si scrive in una lettera di messa in mora? Perché farla?

Se vuoi conoscere la risposta a queste domande, continua a leggere l’articolo, in cui viene spiegato cos’è e come si effettua una lettera di messa in mora e perché è necessario scriverla.

Cos’è la lettera di messa in mora?

Il soggetto che non adempie ad un obbligo contrattuale viene definito debitore moroso, colui che invece attende l’adempimento da parte di quest’ultimo è il c.d. creditore. Il primo step che deve essere compiuto dal creditore è proprio quello di informare il debitore riguardo il suo inadempimento in modo “pacifico” o “stragiudiziale” mediante una lettera scritta definita specificatamente “lettera di messa in mora”.

La lettera in questione indica infatti al debitore che lo stesso non sta rispettando un obbligo derivante da contratto e, pertanto, intima costui ad adempiere al fine di evitare di “adire le vie legali”. Del resto, intraprendere una procedura esecutiva in tribunale, comporta inevitabilmente delle spese giudiziali per entrambe le parti; è senz’altro più conveniente per tutti che il debitore nel momento in cui viene informato del suo inadempimento, rispetti il contratto pacificamente.

A disciplinare l’istituto interviene l’articolo 1219 del codice civile che testualmente recita “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.” Ciò significa che benché la lettera di messa in mora non implica un tribunale, comporta comunque delle conseguenze legali. In primo luogo, dal momento della ricezione della lettera, il debitore è ufficialmente costituito in mora, da ciò ne consegue che il debitore entro il tempo indicato nell’intimazione dovrà assolvere il suo obbligo. In secondo luogo comporta che se al debitore è diventata impossibile eseguire la prestazione, lo stesso avrà l’obbligo di risarcire il creditore dell’inadempimento o del ritardo dell’inadempimento (dovrà risarcire il danno emergente e lucro cessante).

Per essere valida ed efficacie la lettera di intimazione deve contenere:

  • dati del creditore e dati del debitore;
  • titolo e motivo per cui il creditore vanta l’adempimento;
  • oggetto della prestazione contrattuale (es. importo preciso se l’oggetto è una somma di denaro);
  • intimazione ad adempiere (in genere entro 15 giorni);
  • minaccia di adire le vie legali in mancanza di adempimento entro i tempi concessi.

La lettera così scritta deve essere poi inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC (previa verifica che il soggetto al quale notificare sia regolarmente iscritto presso il registro generale degli indirizzi elettronici).

La lettera di messa in mora è un atto ricettizio in quanto produce i suoi effetti soltanto nel momento in cui viene ricevuta dal legittimo destinatario.

L’atto deve essere notificato all’indirizzo di residenza del debitore, se non si conosce l’indirizzo di residenza si può richiedere un certificato di residenza (richiedi qui certificato di residenza) oppure un rintraccio anagrafico (richiedi qui rintraccio anagrafico). Se da queste indagini non risulta alcuna informazione, la lettera può essere inviata anche sul posto di lavoro (richiedi qui visura di rintraccio posto di lavoro); infine se il soggetto al quale deve essere notificata la lettera è un ente o una società di cui non si conosce l’indirizzo si può richiedere una visura camerale ( richiedi qui visura camerale ) che riporterà tutte le informazioni amministrative economiche e finanziarie del soggetto giuridico.

Per completezza espositiva è opportuno precisare che ai sensi dell’articolo 1219 c.c. non è necessaria la costituzione in mora quando:

  • il debito deriva da fatto illecito;
  • il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
  • è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

A Cosa serve la lettera di costituzione in mora?

La costituzione in mora consiste nell’intimazione rivolta dal creditore al debitore per ottenere un qualsiasi adempimento di un obbligazione contrattuale.

La sua funzione principale è quella di iniziare una procedura esecutiva, ciò rende la lettera di messa in mora il primo e necessario atto dell’esecuzione. Inoltre l’altra funzione principale è quella di interrompere la prescrizione, secondo la corte di cassazione n. 10630 del 2015ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia di lettera di costituzione in mora unitamente all’avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di convenuto tra copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”. Infine, la lettera di intimazione adempiere (a differenza della diffida ad adempiere) ha il fine di ripristinare il vincolo contrattuale richiedendo l’adempimento.

Concludiamo l’articolo con un buon consiglio del celebre scrittore latino Publio Siro “i debiti sono la schiavitù degli uomini liberi”, pertanto, in tale sede vi auguriamo di non essere mai debitori di qualcuno.

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Dott.ssa Martina Cardia

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