Eredità giacente: cosa è, nomina del curatore, funzioni.

Cos’è l’eredità giacente: che succede quando l’eredità è in stato di “giacenza”, chi è il curatore?

L’eredità giacente, come avviene la nomina del curatore e quali sono le funzioni principali previste dal legislatore.

“ L’eredità non è altro che un ambiente conservato” [cit. Luther Burbank], ma conservato da chi? La risposta sembra ovvia: dal de cuius, il quale ha cura di conservare il suo patrimonio per trasferirlo agli eredi dopo la sua morte.

Eppure, la risposta non è così scontata: l’ordinamento considera molto importante tutelare l’istituto dell’eredità, tant’è vero che anche la Costituzione (articolo 42) recita:

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”

Per tale ragione, il legislatore considera tutti i possibili scenari che possono scaturire all’apertura di una successione, regolandone espressamente i casi.

Quello di cui oggi ci occupiamo, è il caso in cui a “conservare l’eredità”, non sia il de cuius, bensì un soggetto diverso chiamato propriamente “curatore”.

Costui entra in gioco, nel momento in cui all’apertura della successione l’erede non abbia ancora accettato l’eredita. Può infatti accadere, che al momento dell’apertura della successione, l’erede sia indeciso sull’accettazione: del resto non è scritto da nessuna parte che l’erede designato debba obbligatoriamente accettare l’eredità. Oppure, si ponga il caso, che l’erede non sia noto.

Allora, che sorte ha l’eredità se non è noto l’erede designato? Cosa succede quando l’erede non ha accettato l’eredità? Cos’è l’eredità giacente?

Se sei interessato all’argomento e vuoi saperne di più sull’eredità giacente continua a leggere:

Cos’è l’eredità giacente:

Ai sensi dell’articolo 528 del codice civile:

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.”

La situazione che si prospetta è la seguente: dopo la morte del de cuis, all’apertura della successione, l’erede designato non si trova in possesso dei beni del defunto (magari perché non convivente), o perché sia titubante sull’accettazione, oppure semplicemente l’erede designato non è stato rintracciato al momento dell’apertura della successione (per rintracciarlo si potrebbe usufruire di una visura rintraccio eredi).

In questo caso si pone il problema di conservare l’eredità, questo avviene mediante un intervento esterno, ovvero, da parte del curatore. Quest’ultimo, si prenderà la briga di occuparsi dell’eredità, fino a quando l’erede non si faccia avanti.

Questa situazione, viene chiamata dall’ordinamento giuridico “giacenza”, pertanto si parla di eredità giacente. Tale periodo, va dall’apertura della successione, all’accettazione dell’eredità (o alla rinuncia c.d. eredità vacante) e, con la nomina del curatore si apre ufficialmente l’eredità giacente.

In questa fase, l’eredità giacente non appartiene a nessuno, al momento dell’accettazione, apparterrà al designato erede, producendo un effetto retroattivo (come se gli fosse sempre appartenuta dal momento dell’apertura della successione).

N.B. Se gli eredi sono più di uno (più figli), l’erede, all’accettazione, diventerà titolare solo della quota che gli spetta, e gli effetti verranno prodotti soltanto al momento della divisione dell’asse ereditario da parte di tutti gli altri eredi.

L’eredità giacente, non può durare in eterno, tuttavia l’ordinamento consente tale situazione per il periodo considerevole di 10 anni dall’apertura della successione. Si pensi all’unico erede del de cuis, che non sa nulla sui suoi natali, dovrà essere rintracciato ed essere messo al corrente della situazione, poi starà a lui accettare o meno.

La ratio di questa disciplina, è quella di consentire la tutela dell’eredità per un lasso (più o meno lungo) di tempo. Il curatore se ne occuperà in sostituzione del titolare.

Il curatore durante lo stato di “giacenza”

Il curatore può essere nominato o su istanza di parte da un interessato (anche lo stesso erede designato potrebbe farlo), oppure d’ufficio, dal Tribunale del circondario dove è morto il defunto, in questo caso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e iscritto nel registro successioni.

Ove l’interessato volesse richiedere il curatore (mediante istanza), è necessario: ricorrere al giudice con un certificato di morte; (più contributo unificato e marca da bollo).

I compiti del curatore sono:

  1. Conservare e amministrare il patrimonio ereditario al fine di tutelarlo nell’interesse degli eredi o di eventuali creditori, sotto il controllo del Tribunale che ha disposto la curatela;
  2. Rappresentare legalmente(legittimato processualmente) l’eredità , sotto il controllo del Tribunale ;
  3. Gestire il patrimonio ereditario (rendimento del conto, inventario, liquida passività, compie atti urgenti) sotto la sua responsabilità ( art.531 c.c.);
  4. Rendere conto, una volta finito il periodo di curatela, all’erede delle attività svolte durante il periodo di giacenza.
  5. Se entro il termine del periodo di giacenza l’erede abbia rifiutato o non si sia fatto avanti, l’eredità viene detta “vacante” ed è automaticamente acquistata dallo Stato.

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Dott.ssa Martina Cardia

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