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Recupero Crediti Compenso Avvocati: per la cassazione si deve procedere con decreto ingiuntivo o procedimento sommario!

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 4485 del 23 febbraio 2018 ha chiarito che l’avvocato può recuperare i crediti relativi ai propri compensi ed onorari o mediante lo strumento del decreto ingiuntivo o mediante quello del procedimento sommario speciale (ex art. 14 Dlgs 150/2011 che ha modificato l’art. 28 legge 13.6.1942 n.794).

In passato infatti gli avvocati potevano recuperare il credito dei propri onorari facendo ricorso alla procedura di liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 28 della legge numero 794/1942 .

Con l’entrata in vigore del d.lgs.n. 150/2011 sono stati abrogati gli artt. 29 e 30 della Legge n. 794/1942 ed è stato modificato il tenore dell’art. 28, che nella nuova formulazione prevede che per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (ossia mediante il procedimento del rito sommario di cognizione).

Tale normativa ha creato un po’ il caos nei Tribunali, in quanto il procedimento del rito sommario di cognizione prevede che si possa trasformare il rito sommario in procedimento ordinario e viceversa, pertanto sono nate perplessità in merito alla possibilità che tale passaggio da un rito all’altro potesse operarsi anche per le controversie aventi ad oggetto il recupero dei compensi e degli onorari dell’avvocato. A ciò si aggiungeva il dubbio su quale forma dovesse assumere l’opposizione del cliente in caso di decreto ingiuntivo, se essa dovesse essere proposta mediante rito ordinario o sommario.

La corte di Cassazione con la sentenza in premessa, dopo aver effettuato un lungo excursus giurisprudenziale, mette chiarezza su tale situazione, specificando che l’avvocato per recuperare i propri crediti relativi ai compensi può scegliere di percorrere la strada del decreto ingiuntivo ex art. 633 codice procedura civile o del procedimento sommario speciale di cognizione ex art. 14 Dlgs 150/2011, chiarendo che quest’ultimo fa riferimento al ricorso di cui all’art. 702-bis cpc.

La Corte ha inoltre sottolineato che entrambi i procedimenti sono soggetti alla cognizione sommaria, senza possibilità di instaurare un procedimento ordinario di cognizione.

Pertanto se l’avvocato procede con ricorso al decreto ingiuntivo, la parte può opporsi mediante ricorso ex art. 702-bis cpc, e verrà instaurato un procedimento sommario speciale di cognizione.

In sintesi, la Corte di Cassazione esclude, dunque, in ogni caso, la possibilità di instaurare il procedimento ordinario di cognizione e ciò indipendentemente dalle eventuali contestazioni che possa addurre l’opponente cliente all’avvocato ricorrente.

Ciò in quanto l’oggetto della causa è semplicemente la determinazione del compenso dell’avvocato che ha difeso il proprio cliente su una lite e che pertanto non richiede un’istruttoria complessa.

La Cassazione prevede però un’unica eccezione nel caso in cui il cliente ampli il thema decidendum proponendo una domanda di compensazione per credito non liquido o non esigibile, o una domanda riconvenzionale.

In tali casi il giudice infatti non può procedere con il rito semplificato ma deve procedere alla trattazione congiunta con il rito sommario. La domanda introdotta dal cliente verrà trattata, previa separazione, con il rito ordinario a cognizione piena. Anche perché in questi casi la sentenza dovrà poter essere impugnata con i normali mezzi.

Ricordiamo che nel caso in cui l’avvocato opti per la strada del decreto ingiuntivo, il giudice può concedere già durante il procedimento di opposizione, la provvisoria esecutività che divverrà esecutiva nel caso in cui l’opposizione non venga accolta. L’esecutività del decreto ingiuntivo permette l’immediata aggressione dei beni del debitore.

Quindi, una volta che il decreto ingiuntivo diviene esecutivo, l’avvocato può iniziare la fase di riscossione coattiva del debitore., previa notifica del c.d. atto di precetto con cui viene intimato al debitore il pagamento, entro un termine 10 gg. dalla notifica.

In caso di mancato adempimento, l’avvocato procede con la riscossione coattiva, chiedendo il pignoramento al tribunale sui beni del debitore. In tale fase è dunque di fondamentale importanza per l’avvocato conoscere il patrimonio del debitore, per sapere quale bene (immobili, veicoli o conti correnti) poter pignorare per soddisfare il proprio credito.

Avv. Paola Zarzaca

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