Risarcimento del danno da occupazione senza titolo – S.U. sent. n. 33645/22

L’occupazione abusiva di immobile in Italia rappresenta un fenomeno dilagante. Oltre al riacquisto della disponibilità dell’immobile sottratto, uno dei principali problemi cui deve far fronte il povero proprietario è il risarcimento del danno subito.

In questo articolo analizzeremo le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in merito al problema della prova e del calcolo del risarcimento del danno di occupazione.

Prima dell’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima sentenza n. 33645 del 2022 vi erano due contrapposti orientamenti che adesso richiameremo brevemente.

Secondo un primo orientamento, il danno subito dal proprietario privato della disponibilità del proprio immobile occupato illecitamente era in re ipsa, in altre parole, la semplice prova dell’occupazione era idonea per fare scattare in capo al proprietario il diritto al risarcimento del danno. Secondo un altro orientamento più rigido, per il proprietario la semplice prova dell’occupazione non era di per se sufficiente ad ottenere il risarcimento del danno. In questo ultimo caso, il proprietario doveva provare il danno subito dal mancato godimento del bene.

Entrambi gli orientamenti sembrano superati dopo l’intervento della Corte di Cassazione con la sentenza sopra indicata. La Corte ha optato per la via mediana.

Pertanto, alla luce della recente pronuncia, il proprietario, oltre al riacquisto della piena disponibilità dell’immobile, ha diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento del bene. La quantificazione del danno può essere fatta anche in via equitativa dal Giudice, il quale utilizzerà come parametro il canone locativo di mercato.

Con riguardo al mancato guadagno, la Corte precisa che sarà onere del proprietario provare che avrebbe potuto locare l’immobile ad un prezzo superiore a quello previsto dal canone locativo di mercato, oppure venderlo ad un prezzo superiore.

Ricapitolando, alla luce della recente pronuncia, sembrano essere superate la tesi contrapposte in merito al risarcimento del danno e la relativa prova. Al proprietario, oltre al riacquisto della disponibilità dell’immobile, spetta il risarcimento del danno che verrà commisurato al canone di mercato e anche il risarcimento del mancato guadagno qualora il proprietario riesca provarlo.

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