Fallimento: Il Bilancio Aziendale Tardivo E’ Inattendibile.

L’imprenditore può dimostrare il non fallimento della propria società solo attraverso i bilanci approvati e depositati nel registro delle imprese. Il bilancio aziendale depositato tardivamente nel registro delle imprese può non essere tenuto in considerazione dal giudice.

E’ quanto ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13746 del 31 maggio 2017.

La vicenda aveva origine dalla dichiarazione di fallimento di una società srl ad opera del Tribunale di primo grado, il quale aveva ritenuto sussistente la condizione di procedibilità di cui all’art. 15 LF, con il superamento della soglia di fallibilità, di cui all’art. 1 LF, e lo stato d’insolvenza.

E’ necessario ricordare che ai sensi della Legge Fallimentare, la dichiarazione di fallimento viene effettuata dal tribunale su istanza di parte. La parte che chiede il fallimento può essere il debitore ma anche i creditori per ottenere soddisfacimento dei propri crediti o il pubblico ministero.

Il Tribunale, dopo aver ricevuto il ricorso, ordina all’imprenditore di depositare entro tre giorni, copie dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori, procedendo poi con l’esame della documentazione.

Nel caso in cui venga riscontrata l’insolvenza il giudice dichiara il fallimento. Precisiamo che per lo stato di insolvenza è necessario che il totale di debiti scaduti e non pagati sia non inferiore ad € 30.000,00.

Ritornando al nostro caso, il giudice aveva rilevato lo stato di insolvenza e dichiarato il fallimento della società, la quale aveva proposto ricorso alla Corte di Appello che però lo rigettava.

Ad avviso della Corte la società non aveva documentato il mancato superamento delle soglie di cui all’art. 1 LF, ed aveva prodotto in giudizio le copie dei bilanci non accompagnati dalla prova del loro tempestivo deposito presso il registro delle imprese, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 2435 o 2478-bis cod. civ..

Ricordiamo che ai sensi di tali articoli entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio deve essere presentato ai soci e che entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio, deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese una copia del bilancio approvato.

Dunque, nel nostro caso, i giudici di appello hanno rilevato l’irregolarità del deposito dei bilanci, spiegando che l’atto irregolarmente approvato e depositato, anche se valido, sarebbe privo però della capacità probatoria in merito al contenuto.

Pertanto la Corte di Appello, rilevando la tardività del deposito dei bilanci nel registro delle imprese, aveva confermato la sentenza di primo grado di fallimento, sulla base dell’inattendibilità dei bilanci per il loro tardivo deposito.

La società proponeva contro la sentenza di appello ricorso in Cassazione, adducendo l’erroneità della sentenza in quanto non erano sussistenti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, censurando la conclusione della Corte territoriale che l’avrebbe affermata esclusivamente in ragione della pretesa inattendibilità dei «bilanci relativi agli ultimi tre esercizi» (art. 15, co. IV, LF) per il loro tardivo deposito presso il registro delle imprese.

La Corte di Cassazione in primo luogo ripercorre la disciplina del bilancio aziendale secondo la prospettiva della legge regolativa dell’insolvenza ed in particolare dell’art. 15, IV co., LF.

La Corte ricorda che ai sensi della normativa richiamata, il bilancio di esercizio delle società di capitali, entro trenta giorni dall’approvazione, deve essere depositato in copia, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese.

La corte spiega che questo adempimento assolve ad una funzione meramente informativa e «conoscitiva», che riveste una certa importanza per tutti coloro che vengono a contatto con la società e che vogliono conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società stessa. Il mancato o tardivo deposito del bilancio aziendale può far nascere dubbi sull’attendibilità dello stesso sia da parte dei terzi che soprattutto del giudice, come nel nostro caso.

Infatti, ad avviso della Corte di cassazione, il giudice può non tenere conto dei bilanci tardivi prodotti. Conseguemente ricade sull’imprenditore la prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. L’imprenditore deve dunque dimostrare mediante altre prove la propria solvenza.

Tuttavia la Corte di Cassazione spiega che nel caso in cui il giudice non ritenga attendibili i bilanci prodotti in quanto tardivi, prima di dichiarare il fallimento della società deve effettuare un accertamento concreto della vicenda oggetto di esame, con riferimento, ad esempio, ai tempi di approvazione e di deposito di quei bilanci, alla vicinanza o lontananza dell’adempimento rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare, ecc.

Ad avviso della Corte di Cassazione, i giudici di appello hanno errato nel negare l’attendibilità dei bilanci tardivi in astratto semplicemente sulla base della non risultanza della data del loro deposito nel registro delle imprese, senza fornire motivazioni concreti sulla inattendibilità constatata.

Pertanto la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società dichiarata fallita, disponendo il rinvio della causa alla Corte d’appello in diversa composizione, la quale, nel riesame della controversia, dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

«in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma secondo, I.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, quarto comma I.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 c.c.; sicché, ove difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.».

Per ulteriori chiarimenti o per ricevere una consulenza legale sull’argomento contattaci oppure lascia un commento. Per conoscere le vicissitudini di un’impresa sia essa ditta individuale che società basta effettuare un’ispezione camerale presso la camera di commercio dove l’azienda di nostro interesse è scritta.

Avv. Paola Zarzaca

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *