Il pignoramento presso terzi ai tempi del covid
L’istituto del pignoramento presso terzi: procedura ed effetti.
L’articolo si propone di analizzare l’istituto del pignoramento presso terzi durante l’attuale contesto storico di emergenza sociosanitaria da covid19 e ha come obiettivo quello di evidenziare il contemperamento degli interessi alla luce delle novità introdotte per contenere l’epidemia.
Innanzitutto occorre ricordare che il pignoramento da inizio al procedimento di espropriazione forzata, finalizzato al soddisfacimento coattivo dei diritti del creditore.
Ma cosa intendiamo con il termine “pignoramento”? L’istituto è disciplinato dal codice di procedura civile, all’art. 492, ai sensi del quale “il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”.
Si tratta, quindi, dell’atto con cui l’ufficiale giudiziario intima il debitore di mettere a disposizione determinati beni mobili o immobili a garanzia del credito.
Tra i vari tipi di pignoramento abbiamo il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare e il pignoramento presso terzi.
Concentriamoci adesso sul pignoramento presso terzi.
Qual’è la procedura del pignoramento presso terzi? Quali gli effetti?
Supponiamo che Tizio sia creditore nei confronti di Caio e vanti un credito comprensivo di determinati beni o crediti materialmente in possesso di Sempronio. Quali sono i poteri in capo a Tizio? Cosa può fare per soddisfare le sue pretese?
La risposta è fornita in modo univoco ed esaustivo dall’art. 543 del codice di procedura civile.
La disposizione, infatti, è chiara nel prevedere espressamente che il soggetto creditore possa comunque realizzare il proprio credito e aggredire i beni del debitore anche se questi siano in possesso di un terzo.
Il pignoramento presso terzi è una particolare forma di pignoramento avente ad oggetto beni mobili di proprietà del debitore in possesso di terzi oppure, ancora, crediti che lo stesso debitore vanta nei confronti di terzi.
- Dal punto di vista soggettivo è possibile affermare che il pignoramento presso terzi coinvolge tre diversi soggetti: il creditore procedente, sostanzialmente il soggetto che vanta il credito da soddisfare e un valido titolo esecutivo, e in tal senso, decide di procedere giudizialmente; il debitore esecutato, cioè il soggetto contro il quale il procedimento di espropriazione è diretto, non avendo lo stesso adempiuto all’obbligo derivante dal titolo; infine il terzo pignorato, colui cioè che vanta la materiale disponibilità dei beni o dei crediti oggetto del credito da soddisfare.
- Dal punto di vista oggettivo invece questa forma di pignoramento può riguardare sia beni mobili del debitore, che crediti da quest’ultimo vantati.
Relativamente alla procedura, il pignoramento presso terzi prende avvio con la notifica dell’atto al terzo e al debitore; l’atto deve contenere l’ingiunzione “astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni”, o i crediti, “che si assoggettano alla espropriazione”, l’indicazione delle somme che spettano al creditore, la citazione nei confronti del debitore a comparire nella data dell’udienza indicata innanzi al giudice competente.
Per ciò che invece concerne gli effetti di questa forma di pignoramento, è possibile affermare che gli effetti esplicati sono pressoché simili alle altre forme di pignoramento, dal momento che il fine perseguito dall’atto è sempre il medesimo cioè la realizzazione forzata del credito per il soddisfacimento delle pretese del creditore.
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Tuttavia, il pignoramento delle pensioni presenta dei limiti, meglio chiariti da una sentenza della Cassazione la n. 17386 del 23 aprile 2019, che ha fissato i limiti in tema di pignoramento della pensione “per consentire al lavoratore o al pensionato un minimo vitale per le sue esigenze primarie e quelle della sua famiglia”.
La sentenza ha stabilito infatti che “il triplo dell’assegno sociale deve ritenersi una riserva per le vitali esigenze del soggetto e della sua famiglia, al pari dei 4/5 del trattamento stipendiale o di pensione. E così l’impignorabilità, in parte, dei versamenti effettuati dopo il pignoramento.”
Ma cosa è cambiato con l’emergenza Covid?
Quali sono le novità introdotte e le modifiche apportate a seguito dell’emergenza sanitaria?
Da quasi un anno l’emergenza covid ha messo in ginocchio l’intero paese, sia dal punto di vista sanitario e che sociale.
A fronte della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, la situazione che si è venuta a creare ha indotto il Governo ad emanare una serie di interventi legislativi volti a far fronte agli inconvenienti socio economici legati al diffondersi dell’epidemia.
Volendo ripercorrere le tappe legislative ai tempi del covid in tema di pignoramento, è opportuno ricalcare l’intero excursus storico che ha visto susseguirsi tutta una serie di provvedimenti adottati dal Governo per contrastare la crisi sociale, purtroppo ancora in corso, e venire incontro ai cittadini in difficoltà.
Iniziamo a trattare del “Decreto cura Italia” Dl n.18/2020, che all’art. 54 ter aveva previsto la sospensione e di tutte le procedure esecutive immobiliari.
Sul piano pratico però la norma in questione ha lasciato ampio spazio a dubbi e incertezze applicative. Sono stati poi gli uffici giudiziari di tutta Italia a chiarire e precisare che per poter sospendere le procedure esecutive fosse necessaria una istanza di parte a tutela del debitore.
Il protrarsi dell’emergenza ha reso necessaria l’emanazione di ulteriori due decreti in tema di pignoramenti, tra cui il decreto Rilancio del 19 maggio 2020 n. 34, che all’art. ha previsto all’articolo 152 prevedeva “la sospensione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire il19 maggio 2020, e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione”.
L’altro decreto, in vigore fino al 31 dicembre 2020, il n. 129 emanato il 20 ottobre 2020, “disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” in relazione alla sospensione di cartelle e pignoramenti, ha stabilito che il terzo pignorato deve rendere utilizzabili al debitore tutte le somme oggetto di pignoramento.
L’importanza della portata di tali previsioni ha reso necessario un intervento dell’agenzia delle entrate a chiarimento del decreto.
In particolare ha espressamente previsto che “sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio del 19 maggio 2020 su stipendi, salari altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati”.
La ratio sottesa alle novità introdotte e alle recenti modifiche apportate alla disciplina del pignoramento risiede nel fronteggiare le esigenze economiche derivanti dalla diffusione del virus.
Conclusioni
Si può concludere affermando che l’obiettivo dei vari decreti è infatti proprio quello di contemperare gli interessi alla luce delle novità introdotte per contenere l’epidemia.
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Dott.ssa Alessia De Domenico