Ipoteca legale: è nulla l’iscrizione in mancanza di notifica della cartella

Sul tema dell’ipoteca legale, 2 recenti decisioni della Corte di Cassazione hanno enunciato due importanti chiarimenti.

Ricordiamo che l’ipoteca è un diritto reale di garanzia a difesa delle ragioni del creditore e può essere di tre tipi: volontaria, legale, giudiziale. È volontaria quando viene posta dal debitore a granzia del proprio debito ( ad esempio il mutuo). E’  ipoteca legale quando discende da un contratto di compravendita, e viene posta sull’immobile venduto a garanzia per il venditore di avere soddisfatto il proprio credito. È giudiziale quando discende da una sentenza di condanna al pagamento di una determinata somma.

Nei casi esaminati dalla Corte di Cassazione si trattava di ipoteca legale di natura fiscale, in quanto tale ipoteca viene iscritta sui beni del debitore, da parte del concessionario per la riscossione.

Con l’ordinanza del 27 giugno 2017 n. 16049 la Corte di Cassazione ha dapprima chiarito che è nulla l’iscrizione ipotecaria legale in caso di mancata notifica del preavviso di ipoteca.

Con l’ordinanza n.22159 del 22 settembre 2017 la Corte ha poi chiarito che è nulla la cartella di pagamento e la conseguente iscrizione di ipoteca legale in mancanza di notifica della stessa cartella.

La prima decisione traeva origine dal ricorso presentato in commissione tributaria da una società contro l’avviso di iscrizione ipotecaria in relazione a vari tributi e contributi INPS ed INAIL.

I giudici di appello tributari avevano accolto il ricorso in quanto l’atto impugnato era illegittimo in considerazione del mancato assolvimento dell’obbligo di notifica al contribuente di preavviso di ipoteca con contestuale invito al debitore di pagare le somme dovute entro il termine di trenta giorni, alla luce dei principi di diritto affermati dalle S.U. nella sentenza n. 19667/2014.

Tuttavia Equitalia ricorreva in Cassazione denunciando il vizio di ultrapetizione, dal momento che la contribuente aveva proposta doglianza per il mancato preavviso di iscrizione ipotecaria solo in appello, e non nel primo grado di giudizio, nel quale aveva solo contestato vizi propri dell’iscrizione ipotecaria ovvero la mancata e/o inesistenza di notifica delle cartelle di pagamento.

La Corte di Cassazione, riteneva fondata la censura mossa da Equitalia e rinviava il ricorso alla Commissione Tributaria.

Da tale sentenza discende l’importanza per qualsiasi contribuente di contestare sin dal primo grado di giudizio l’omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.

Con la seconda ordinanza la Corte di Cassazione affronta la questione della presunta nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica.

In particolare la Commissione Tributaria aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo illegittime le cartelle di pagamento inerenti Iva, Irpef ed Irap, ritenendo illegittima altresì la conseguente iscrizione di ipoteca legale, perché tali cartelle non erano state notificate. La Commissione Tributaria aveva condannato Equitalia anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati in euro 15.000,00.

I giudici tributari d’appello avevano ritenuto le notifiche relative alle cartelle a fondamento dell’ipoteca legale, tardive ma anche irrilevanti ai fini del giudizio, mentre, quanto alle notifiche delle cartelle opposte, che le prove fossero inadeguate perché attestanti “la tentata notifica” al domicilio di residenza anziche al diverso domicilio fiscale già noto ad Equitalia per aver ritualmente notificato atti inerenti ad altre precedenti vicende tributarie.

Equitalia proponeva ricorso in Cassazione lamenta su tutto la nullità della sentenza per erronea valutazione della documentazione prodotta.

Per la corte di cassazione la censura è infondata soprattutto in considerazione dell’omessa riproduzione della relata delle notifiche e della pertinente documentazione richiamata;

Equitalia inoltre aveva lamentato il risarcimento danni sancito dai giudici di Appello sia per per motivi attinenti la giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni per lite temeraria sia per violazione di norme di diritto, per aver ritenuto fondata la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.

Ad avviso della Corte anche tali doglianze sono infondate in quanto secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte – il giudice tributario può “conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., potendo, altresì, liquidare in favore di quest’ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva “temeraria”, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all’esigenza di instaurare un processo ingiusto”(Sez. U, n. 13899 del 2013; Sez. U, n. 14554 del 2015);

La corte di Cassazione spiega infatti che la Commissione Tributaria non ha statuito ex art. 96 c.p.c. in assenza di prova sul danno o di mala fede o, comunque, di illegittimità della condotta ovvero di assenza di dolo o colpa dell’amministrazione, ma, con riferimento ai diversi momenti della fase amministrativa e di quella giudiziale, in questo caso: la mancata considerazione della regolare pratica di condono, conclusa diversi anni prima dell’iscrizione a ruolo; lo sgravio operato con cinque anni di ritardo e a giudizio instaurato; iscrizione ipotecaria su notifica della cartella inesistente; omessa cancellazione dell’iscrizione in difformità della statuizione giudiziale e successiva rettifica per un importo inferiore al minimo di legge, con ulteriore aggravio per il contribuente;

Per tali motivi in questo secondo caso ha rigettato il ricorso di Equitalia confermando la condanna al risarcimento dei danni.

Dal tenore di queste sentenze ne discende l’importanza per il contribuente di verificare attentamente che l’agente di riscossione abbia eseguito correttamente gli obblighi amministrativi.

Inoltre da ciò è evidente come sia molto comune che i beni mobili o immobili siano gravati da ipoteca. E’ di fondamentale importanza, in caso di una qualsiasi compravendita, verificare attraverso una semplice visura ipocatastale in caso di un immobile, o di una visura per targa in caso di bene mobile, che il bene oggetto della stessa sia libero da pegni ed ipoteche.

Avv. Paola Zarzaca

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