Il protesto
Il protesto è una dichiarazione formale ad opera di un pubblico ufficiale abilitato che attesta il mancato pagamento (protesto per mancato pagamento di assegno o cambiale) o la mancata accettazione (protesto per mancata accettazione di cambiale-tratta).
La levata del protesto, può essere effettuata da notaio o da un ufficiale giudiziario. Nel caso in cui il comune sia sprovvisto sia di notaio che di un ufficiale giudiziario a levare il protesto provvederà il segretario comunale. Il protesto essendo un atto pubblico, fa fede fino a querela di falso dell’avvenuta presentazione del titolo e del mancato pagamento o della mancata accettazione, oltre che delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Il protesto ha la funzione di rendere esecutiva l’azione di recupero della somma indicata nel titolo nei confronti dei debitori inadempienti interrompendo anche la prescrizione con efficacia paria di una costituzione in mora.(Per debitori inadempienti si intendono chi ha firmato il titolo,il girante dello stesso o l’avallante se presente).
Ai sensi dell’art. 69 r.d. 1669/33, della c.d. legge cambiaria, il protesto può essere levato con atto separato, oppure essere scritto sul titolo o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento, con apposizione del timbro di congiunzione ad opera del pubblico ufficiale. In ogni caso, ex art. 71 l. camb., deve riportare la data in cui il pagamento è stato richiesto al debitore (giorno, mese, anno), il nome del richiedente, il luogo in cui è richiesto e le ricerche compiute, l’oggetto della richiesta con la risposta avuta, oltre alla sottoscrizione del pubblico ufficiale. In assenza degli elementi essenziali il protesto è nullo.
L’omissione o la tardiva levata del protesto comporta, per il creditore, la decadenza dall’azione di regresso. I termini per levare il protesto, ex art. 51 l. camb., sono:
– in caso di protesto per mancato pagamento: per cambiali a data certa e a certo tempo data entro la scadenza; per cambiali a vista e a certo tempo vista entro un anno dall’emissione; per assegni entro la scadenza della presentazione;
– in caso di protesto per mancata accettazione: per cambiali a giorno fisso e a certo tempo data o vista entro uno dei due giorni feriali successivi al giorno in cui la cambiale è pagabile.
Una volta esistente il protesto, come ci si può adoperare per porre rimedio alle conseguenze da esso derivanti?
Occorre intanto distinguere il caso in cui il protesto riguardi una cambiale/tratta o un di un assegno.
Nel primo caso, il debitore, che entro un anno dal protesto abbia sanato l’importo relativo al pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario, può chiedere la cancellazione depositando richiesta formale indirizzata al Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente (quella avente sede nella provincia in cui sono stati messi in atto i protesti) presso l’ufficio protesti.
In caso di rifiuto, l’interessato potrà ricorrere al Giudice di Pace del luogo di residenza. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre 1 anno dal protesto, si potrà ottenere la cancellazione solo a seguito della riabilitazione. Si dovrà, quindi, presentare, richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia di residenza. Ottenuto il provvedimento di riabilitazione, il debitore avrà diritto alla cancellazione.
Per quanto riguarda gli assegni, la normativa attualmente in vigore non prevede l’immediata cancellazione del protesto a seguito del pagamento. Pertanto, se il debitore protestato ha effettuato il pagamento dell’importo corrispondente al titolo e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere la riabilitazione solo trascorso 1 anno dal giorno della levata del protesto. Solo allora potrà presentare richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia di residenza e, una volta ottenuto il provvedimento, dovrà presentare all’ufficio protesti istanza per ottenere la cancellazione dal registro informatico protesti.
Inoltre, in riferimento agli assegni bancari e postali, è opportuno ricordare che il mancato pagamento comporta l’applicazione di sanzioni amministrative previste dalla lg 386/1990. In particolare, se entro 60 gg dalla presentazione all’incasso il debitore non provvede al pagamento dell’importo dell’assegno comprensivo della penale, degli interessi e delle spese del protesto, l’Ufficiale Giudiziario che ha effettuato il protesto è tenuto ad inviare alla Prefettura territorialmente competente il nominativo del soggetto. La Prefettura stabilirà una sanzione pecuniaria e provvederà alla segnalazione alla Banca d’Italia ai fini dell’inserimento nella Centrale di Allarme Interbancaria.
Se hai bisogno di verificare se una persona fisica o una società ha protesti basta richiedere una visura protesti.