Titolo Esecutivo Stragiudiziale Cosa E’. Art. 474 c.p.c.
Il Titolo Esecutivo Stragiudiziale è un documento che consente al titolare di dare inizio ad un’azione esecutiva.
Il Titolo Esecutivo Stragiudiziale si differenzia da quello giudiziale in quanto si è formato fuori da un procedimento giurisdizionale. Quando il creditore è in possesso del titolo esecutivo può dare inizio all’esecuzione tramite la notifica dello stesso al debitore. Sui titoli esecutivi in generale potete leggere questo post.
L’espropriazione ex art. 474 c.p.c. non può avere inizio se non vi è un credito per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi le sentenze, quindi stiamo parlano di titoli esecutivo giudiziali, in quanto originati dalla statuizione di un Giudice.
Vi sono poi i titoli esecutivi formati fuori da una procedura giudiziale, in quanto è la legge ad attribuire al documento la c.d. esecutività.
Vediamo quali sono:
a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
b) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’art. 474 c.p.c. è stata modificato dalla legge n. 80 del 2005, che ha ampliato la portata della norma allargando lo spazio di operatività del titolo esecutivo stragiudiziale.
E’ titolo esecutivo stragiudiziale ex art. 5 D.L. n. 132 del 2014 convertito in Legge n. 162 del 10 novembre 2014 il verbale di conciliazione redatto in sede di mediazione ai fini dell’iscrizione di ipoteca giudiziale. L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, i quali certificano l’autografia delle firme.
In merito al punto a) è titolo esecutivo stragiudiziale la scrittura privata autenticata, relativamente alle obbligazioni di denaro in essa contenute. La scrittura è titolo esecutivo se in essa vi è un riconoscimento di un debito da parte di un soggetto nei confronti di un altro e deve trattarsi di un diritto certo, liquido ed esigibile.
Pertanto la scrittura privata per essere titolo esecutivo deve avere ad oggetto una somma di denaro. Non sarà titolo esecutivo se vi sono degli obblighi di fare.
La scrittura privata verrà autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ex art. 2703 del c.c., che verificherà la sottoscrizione, il contenuto dell’atto e verificherà la legittimazione delle parti.
In calce alla scrittura privata autenticata verrà apposta la formula esecutiva.
La cambiale ex art. 63 R.D. 1669 del 1933 e l’assegno ex art. 55 R.D. 1736 del 1933 sono titoli esecutivi, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia.
Al punto b) abbiamo visto gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli. Vediamo di capire meglio. Quando un atto redatto da un notaio contiene la dichiarazione di esistenza di un credito o di un’obbligazione in capo ad un soggetto in favore di uno o più soggetti, la legge attribuisce a tale atto efficacia esecutiva.
Ad esempio: Tizio concede a Caio in comodato d’uso gratuito un immobile con l’obbligo di restituirlo entro due anni. Se allo spirare del termine Caio non libera l’immobile, dato che l’atto è stato stipulato innanzi ad un notaio, Tizio invece di instaurare un procedimento di convalida di sfratto potrà direttamente passare alla fase esecutiva notificando il titolo esecutivo, in questo caso costituito dall’atto pubblico.
Ricapitolando il titolo esecutivo è il documento con il quale si può dare inizio ad una procedura esecutiva ex art. 474 c.p.c.. I titoli possono essere di natura giudiziale se nascono dalla statuizione della giudice o di natura stragiudizale, in questo ultimo è la legge a stabilire quali atti sono dotati di esecutività.
Se non si conosce il domicilio del debitore è bene eseguire una ricerca della residenza attraverso un rintraccio anagrafico.
Per verificare l’esistenza di gravami, come ipoteche, per quanto riguarda i beni immobili è sufficiente fare un’ispezione ipotecaria accedendo alla Conservatorie dei Registri Immobiliari. Se non si conoscono i beni immobili di proprietà del debitore è necessaria una Visura Catastale su Persona.
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