Che cosa è l’atto di precetto termini e rimedi!

L’atto di precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni art. 480 c.p.c..

Ti è stato notificato un atto di precetto ma non sai cosa fare? Vuoi sapere che cosa è un atto di precetto e quali rimedi puoi usare? Benissimo, sei capitato nella pagina giusta, non ti resta che continuare a leggere.

L’atto di precetto è un’intimazione che viene fatta al debitore dal creditore di adempiere un obbligo che risulta da un titolo esecutivo. Es. l’obbligo di restituire una somma di denaro, un obbligo di fare etc..

L’atto di precetto è disciplinato principalmente dagli artt. 479-482 c.p.c.. Quando il creditore è in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, titolo di credito) deve notificarlo al debitore affinché questi proceda all’adempimento. In caso di inerzia del debitore, il creditore può procedere all’esercizio dell’azione esecutiva. Prima di iniziare quest’ultima, il legislatore ha previsto un passaggio intermedio. Ovvero la notifica dell’atto di precetto, che viene effettuata dall’ufficiale giudiziario a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c.. L’atto di precetto si presenta come una sorta di preludio all’esecuzione forzata, un’ultima chiamata fatta dal creditore al debitore al fine di evitare gli effetti di una procedura esecutiva.

Pertanto, l’atto di precetto non è un atto esecutivo, ma anticipatorio dell’esecuzione.

Analizziamo il contenuto dell’atto di precetto.

Dal punto di vista sostanziale vi deve essere l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo, avvertendo il debitore che in mancanza di procederà ad esecuzione. Inoltre, l’atto di precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione del creditore e del debitore/ri, la data di notifica del titolo, tranne il caso in cui è contestuale. Nel precetto (non a pena di nullità) deve essere contenuta l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice competente per l’esecuzione.

La legge n. 132 del 2015 ha modificato l’art. 480 c.p.c., adesso l’atto di precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può farsi assistere da un professionista nominato dal Giudice per porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento stipulando all’uopo anche accordi con i creditori.

L’atto di precetto ritualmente redatto e sottoscritto dalla parte o dal difensore a norma dell’art. 125 c.p.c. viene notificato al debitore a cura dell’ufficiale giudiziale a norma degli artt. 137 c.p.c. e seguenti.

La data di notificazione del precetto è fondamentale, in quanto da questa dipendono il decorso di un termine dilatorio e di uno acceleratorio. Il primo è previsto dall’art. 482 c.p.c., il processo esecutivo non può essere avviato se non sono trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto. Se Tizio notifica l’atto di precetto a Caio, l’atto di pignoramento andrà notificato dopo 10 giorni dalla notifica del precetto.

Il termine acceleratorio è disciplinato dall’art. 481 comma 1 c.p.c., il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Pertanto se decorrono i 90 giorni bisognerà ricorrere alla rinotifica del precetto prima di dare inizio all’esecuzione.

Adesso che hai un quadro generale sull’atto di precetto vediamo quali rimedi sono esperibili.

Se ti è stato notificato un atto di precetto o un titolo esecutivo e ci sono fondati motivi che questi siano affetti da nullità è possibile proporre opposizione. Visto che l’esecuzione non è ancora iniziata l’art. 615 comma 1 c.p.c. prevede che questa va fatta con atto di citazione innanzi al giudice indicato a norma dell’art. 480 c.p.c. (il giudice del luogo in cui inizierà l’esecuzione) entro 20 giorni dalla notifica del precetto o del titolo esecutivo.

Anche se ho cercato di trattare l’argomento nel modo più semplice possibile, di fatto le problematiche legate al precetto e al titolo esecutivo possono essere molto complesse. Si consiglia pertanto sempre la consultazione di un esperto al fine di valutare l’esperimento di un’eventuale azione giudiziaria.

Se devi notificare un precetto ad una persona fisica e non riesci a rintracciare il tuo debitore puoi richiedere un rintraccio anagrafico per maggiori informazioni clicca qui. Se la notifica va fatta ad una società, si consiglia di effettuare una visura camerale, per maggio informazioni clicca qui.

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