Notifica a mezzo posta 2018: perfezionamento, sentenze recenti!

Cosa è come funziona la notifica a mezzo posta, in questo post cerchiamo di spiegare come funziona l’istituto e gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione. 

La Notifica a mezzo posta è l’attività svolta da parte dell’ufficiale giudiziario (quando non può consegnare a mani l’atto) di portare a conoscenza del destinatario un atto processuale nei suoi confronti, mediante la consegna di una copia conferme all’originale. Si badi bene, non si parla di conoscenza effettiva, ma di presunta conoscenza, in virtù del principio di cognizione che regola questo istituto.

Sembra dunque sufficiente che l’atto venga a essere portato nella disponibilità materiale del destinatario affinché la notifica a mezzo posta vada a buon fine.

Di recente, la Suprema Corte, con sentenza n. 7200 del 2016 ha infatti ribadito che “si può affermare che la presunzione ex art. 139 comma 2 c.p.c. è sempre integrata ogniqualvolta la notifica venga disposta presso l’indirizzo dell’abitazione del destinatario, purché risultante da un certificato anagrafico aggiornato.”

Tuttavia, nonostante gli articoli del codice di procedura civile descrivano tutte le modalità in cui la notifica possa avvenire, crea qualche problema capire quando (ai sensi dell’articolo 149 c.p.c) la notifica a mezzo posta si perfezioni .

Come avviene la notifica a mezzo posta?

L’149c.p.c. testualmente recita: “l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.” E ancora “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.”

Più in particolare, si tratta di un’attività i cui compiti sono ripartiti tra l’ufficiale giudiziario e l’ufficio postale. Infatti, all’ufficiale giudiziario compete il compito di espletare le attività preliminari, quali redazione della relata e consegna all’ufficio postale, invece all’agente postale compete l’attività di individuazione del destinatario nonché di consegna del plico e, infine, di documentazione della consegna effettuata.

E se il destinatario non si trova?

L’art. 7 della Legge n. 890 del 20-11-1982, completa la disciplina appena descritta ponendo per ipotesi che non sia stato possibile consegnare il plico al diretto destinatario.

In questo caso, la consegna deve essere fatta a norma dell’articolo 139 c.p.c. che elenca espressamente le persone idonee a ricevere la notifica “Se il destinatario non viene trovato […], l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.”Costui, sarà poi tenuto alla consegna diretta del plico all’effettivo destinatario. All’agente postale, d’altro canto, toccherà l’ulteriore compito di avvisare comunque il destinatario dell’avvenuta notificazione al “terzo” mediante una raccomandata senza ricevuta di ritorno. Quest’ultima, viene chiamata anche C.A.N. ovvero “Comunicazione di Avvenuta Notifica”.

Come si perfeziona la notifica dell’atto qualora non si trovi il destinatario?

Secondo la Corte di Cassazione(n. 19730 del 2016) il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata nei termini appena descritti non si esaurisce soltanto con la consegna del plico a persona abilitata a riceverlo, ma deve essere completata dall’ulteriore fase di invio della raccomandata da parte dell’ufficiale preposto. Il perfezionamento, della notifica a mezzo posta coinciderà quindi con la data della notizia che l’ufficio postale appone nella raccomandata informativa (C.A.N.)

Come si perfeziona la notifica a mezzo posta se non si trova nessuno?

Nel caso in cui vi sia un’impossibilità di reperire non soltanto il destinatario effettivo della notifica ma anche di tutti i soggetti abilitati a riceverla (art. 139 c.p.c.), l’ufficiale postale spedisce un altro tipo di raccomandata con ricevuta di ritorno detta C.A.D.,ovvero, “Comunicazione di Avvenuto Deposito”.

Questa raccomandata, dovrà indicare al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna del piego che contiene l’atto e inoltre dovrà indicare l’ufficio postale dove sarà possibile ritirarlo.

Se dopo dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata nessuno abbia ritirato l’avviso della raccomandata C.A.D. e del piego contenente l’atto, il perfezionamento della notifica avverrà comunque per “compiuta giacenza”,così come previsto dall’art.8 co.2 L n.890/82 (l’incertezza assoluta sulla data di invio del CAD implica la nullità della notifica, ai sensi dell’art.160 c.p.c.).

Ove sussista un’irreperibilità oggettiva e non temporanea di rintracciare il destinatario, tutta la documentazione sarà rinviata al mittente. Quest’ultimo, potrà poi esperire tutte le indagini suggerite nei casi di ordinaria diligenza, quindi, ricorrere a visure di rintraccio, quali: rintraccio anagrafico, documento che indentifica l’attuale domicilio e/o residenza di una persona fisica, oppure, un più approfondito sistema di rintraccio residenza con reperibilità, particolarmente indicato qualora il soggetto che si vuole rintracciare non sia reperibile neppure al domicilio già conosciuto.

Se anche dopo aver compiuto le suddette indagini “non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario” (art. 140 c.p.c.)

Per approfondire l’argomento può leggere questo nostro post in merito alla notifica al portiere di una cartella di pagamento.

Se vuoi contribuire alla discussione lascia un commento. Se vuoi approfondire l’argomento può chiedere un parere legale.

Dott.ssa Martina Cardia

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *