Il contratto di mutuo. Definizione e disciplina.
Il contratto di mutuo: definizione, disciplina, idoneità e inidoneità a costituire titolo esecutivo.
Quando si compra un appartamento, spesso non si dispone interamente della cifra che occorre per l’acquisto: in tal caso a porvi rimedio esiste il contratto di mutuo.
Il contratto in questione è uno strumento largamente utilizzato nel quotidiano, poiché permette di disporre di una liquidità monetaria di cui di fatto non si è in possesso.
In parole povere, viene considerato “mutuo” il prestito di denaro che interessa due parti contrattuali. Hai bisogno di denaro per comprare qualcosa che non ti puoi permettere? Un altro soggetto che dispone di tale somma, viene in soccorso prestando il denaro occorrente. Colui che ha prestato la somma attenderà la restituzione della stessa secondo le modalità stabilite dalle due parti. Ovviamente tale prestito, va incontro a determinati interessi che dovranno essere corrisposti.
Ma come si stipula un contratto di mutuo? Quali parti coinvolge? Com’è disciplinato in contratto di mutuo nel nostro ordinamento? E infine, il contratto di mutuo è idoneo titolo esecutivo in un procedimento di esecuzione?
Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l’articolo, in cui viene descritta la disciplina del contratto di mutuo ai sensi del codice civile e di seguito riportato l’orientamento della recente giurisprudenza sull’idoneità o inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo.
Il contratto di mutuo: definizione e disciplina.
Il mutuo è un contratto tipico, infatti è disciplinato all’interno dell’articolo 1813 c.c., che espressamente recita “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Il contratto, quindi, vede coinvolte due parti: il mutuatario, ovvero colui che chiede il prestito, e il mutuante, colui che concede il prestito.
La natura del contratto è di tipo reale, in quanto si perfeziona o mediante la consegna della cosa mutuata (in genere denaro), o comunque nel momento in cui il mutuatario consegue la disponibilità giuridica dell’oggetto del prestito: es. non vengono dati materialmente i contanti occorrenti, ma un assegno intestato al mutuatario che lo accetta espressamente come “denaro contante”.
Inoltre, il contratto di mutuo è un contratto traslativo (passa la proprietà del denaro) ma anche restitutorio, poiché il mutuatario ai sensi del 1813 c.c. si obbliga a restituire le stesse cose “prestate”. Spesso viene adottata una soluzione rateale che consente di restituire (“piano piano“) l’importo dovuto.
N.B. l’articolo 1819 c.c. prevede che se il mutuatario non adempie anche soltanto ad una rata del mutuo pattuito il mutuante possa pretendere il pagamento dell’intera cifra immediatamente.
Si capisce bene che sovente il mutuante è un istituto bancario, o comunque un istituto di finanziamento, poiché spesso la liquidità necessaria è talmente ingente che soltanto tali enti possono averne materiale disposizione.
Quindi, a meno che non sia convenuto diversamente dalle parti, oltre alla restituzione cose (oggetto del mutuo) della stessa specie e quantità, il mutuatario dovrà corrispondere degli interessi, che costituiscono un corrispettivo dei beni del mutuo. Quanto detto, è espressamente stabilito dall’articolo 1815 c.c. “il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”.
Il contratto di mutuo, di conseguenza, è anche un contratto a titolo oneroso, dato che ai sensi dell’articolo 1820 c.c. “se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto”.
Gli interessi devono essere proporzionati alla durata del mutuo e alla sua consistenza economica, per la determinazione degli stessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284 c.c.
A vigilare sul corretta stipulazione contrattuale è un notaio che deve garante un equilibrio tra le parti (es. evitare l’applicazione di interessi usurai).
L’idoneità e inidoneità del mutuo come titolo esecutivo.
In virtù della natura reale e traslativa del contratto e per la sua stipulazione solenne dinnanzi ad un notaio, la giurisprudenza si è interrogata per capire se anche il contratto di mutuo possa essere un titolo esecutivo idoneo all’esecuzione.
Secondo la Suprema Corte” il contratto di mutuo può essere fatto valere quale titolo esecutivo nel caso in cui risulti l’accreditamento della somma sul conto corrente intestato al mutuatario ovvero nel caso in cui al contratto di mutuo segua un atto di quietanza, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulti l’avvenuta erogazione della somma mutuata”.
Da ciò ne consegue, secondo la giurisprudenza, che se nel contratto la somma è erogata in deposito cauzionale, manca il requisito dell’immediata disponibilità della somma mutuata “perché si tratta di un importo solo fittiziamente consegnato al mutuatario” ; perciò il contratto di mutuo non è idoneo a fondare l’esecuzione forzata.
In particolare sul punto il Tribunale di Avezzano con ordinanza del 27 giugno 2019 ha stabilito che “non è idoneo a fondare esecuzione forzata un contratto di mutuo in cui la somma, pur dichiarata erogata, sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’adempimento delle condizioni poste a carico del mutuatario. “
Concludiamo l’articolo con una citazione del filosofo e economista italiano Antonio Genovesi in cui esprime il suo concetto di mutuo: “Il mutuo è contratto di pura beneficenza e di sincerissima amicizia: è dunque un beneficio. Ora i benefici non si apprezzano, né si danno ad interesse. Chi adunque esige usura del puro mutuo, distrugge la natura del beneficio; converte l’amicizia e l’umanità in mercanzia, e per sì fatto modo si studia di sbarbicarla da’ cuori umani. Questo è contro il sistema del genere umano, e con ciò contro la legge naturale. “
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Dott.ssa Martina Cardia