Notifica a persona irreperibile: art. 143 c.p.c.
Notifica a persona irreperibile ai sensi dell’articolo 143 c.p.c.: Quando una persona può dirsi irreperibile? La notifica come avviene?
Quando una persona può dirsi irreperibile e come avviene la notifica a persona irreperibile ai sensi dell’articolo 143 c.p.c.
Peter Krausediceva
“Sembra così banale, ma nelle relazioni, si deve comunicare.”
Tutto ciò è vero, e riguarda tutte le relazioni tra gli individui.
Il diritto, in realtà, altro non è che la regolamentazione di queste relazioni, pertanto anche nel mondo giuridico è essenziale effettuare le dovute comunicazioni, se queste non avvengono, la loro mancanza crea non pochi problemi.
Non sempre però è facile rintracciare il destinatario di una comunicazione.
Si pensi, ad esempio, al caso di un soggetto che abbia cambiato residenza senza comunicare il nuovo indirizzo, o ancora, al tipico debitore latitante che semplicemente non vuole farsi trovare.
Come ovviare a questi problemi? Come rintracciare una persona irreperibile? Quando una persona può dirsi irreperibile e infine come si notifica a persona irreperibile?
In questi casi interviene l’articolo 143 del codice di procedura civile che ne disciplina la modalità.
Se vuoi saperne di più su questo argomento continua a leggere l’articolo in cui viene di seguito descritto cosa dice l’articolo 143 c.p.c. e quando lo stesso entra in gioco.
Quando una persona può dirsi irreperibile
Innanzi tutto, nella disciplina delle notificazioni, dobbiamo distinguere due momenti: momento di irreperibilità momentanea e momento di irreperibilità assoluta.
L’irreperibilità momentanea si prospetta quando sono conosciuti ufficio, dimora o residenza del destinatario, quest’ultimo, però, semplicemente non si trova nei luoghi indicati.
Se questo accade, la notifica avviene secondo la modalità descritta dall’articolo 139 c.p.c. secondo il quale
“Se il destinatario non viene trovato […], l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.”
Se non esiste la possibilità di consegnare la copia dell’atto alle persone preposte, l’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto da notificare nella casa comunale e affigge l’avviso di deposito alla porta del domicilio o ufficio del destinatario, dandone notizia tramite raccomandata di avviso di ricevimento, ovvero mediante C.A.D. (v.d. notifica a mezzo posta perfezionamento)
L’irreperibilità assoluta si prospetta, invece, nel caso in cui non siano conoscibili né dimora né domicilio, né residenza o ufficio del destinatario dell’atto; cioè quando non si ha alcun indirizzo al quale notificare.
In questo caso è possibile effettuare un rintraccio residenza.
All’ufficiale giudiziario, non basta ignorare dette informazioni (“Destinatario non trovato”), è necessario che lo stesso abbia svolto tutte le indagini necessarie suggerite dall’ordinaria diligenza, (es. visura di rintraccio anagrafico, certificato di residenza, rintraccio posto di lavoro, certificato di residenza, report persona) e bisogna dimostrare di aver effettuato tutte le ricerche idonee per consentire la notifica ai sensi dell’articolo 139 c.p.c.
Quanto detto, è confermato dall’ordinanza della Cassazione Civile n. 19012 del 2017 la quale, senza specificare le modalità richieste al fine del rintraccio del soggetto destinatario, precisa che non basta una semplice indagine all’anagrafe, ma occorre espletare ogni tentativo che provi insuperabilità dell’ignoranza secondo l’ordinaria diligenza.
Secondo la corte
“L’ordinaria diligenza va valutata in relazione ai parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’articolo 1147 c.c. “
Se l’ufficiale giudiziario non fornisce la prova delle indagini eseguite e che queste non siano andate a buon fine la notifica (ai sensi dell’articolo 143 c.p.c.) è nulla.
Così come già specificato dalla corte di appello di Napoli 2012
“In tema di notificazione agli irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 cpc solo quando, sul piano soggettivo, l’ignoranza di chi la chiede all’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l’inutile tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all’indirizzo indicato“.
Il principio di diritto suddetto è stato anche di recente confermato dall’ulteriore ordinanza della Cassazione Civile n. 15626 del 2018.
Notifica a persona irreperibile articolo 143 c.p.c.
Se sono state compiute tutte le opportune indagini e ricerche senza ottenere alcun risultato, la notifica avviene ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. l’articolo testualmente recita:
“Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”
Secondo il generale principio delle notifiche in base al quale non si parla di conoscenza effettiva ma di presunta conoscenza, la notifica ai sensi del 143 c.p.c. dovrebbe perfezionarsi nel seguente modo:
- Per l’istante: nel momento in cui compie l’ultima azione di notifica posta a suo carico;
- Per il destinatario: nel momento in cui l’atto si trova nella sua sfera di conoscibilità;
L’articolo suddetto chiarisce anche che la notifica si intende eseguita dopo i venti giorni dall’espletamento di tutte le formalità. Tuttavia, è necessario chiarire che in realtà il termine di venti giorni fa riferimento non tanto al perfezionamento della notifica ma più specificatamente occorre parlare di efficacia della notifica.
Il termine di venti giorni è a tutela del destinatario dell’atto, in detto periodo, la notifica è temporaneamente inefficace nei confronti del destinatario al fine di consentirgli di compiere entro quel termine (venti giorni) tutte le azioni a lui preposte.
Quindi, per l’istante, è vero che il perfezionamento della notifica avviene quando sono state espletate tutte le attività che gli concernono, ma per il destinatario la notifica diventa efficace solo decorsi i venti giorni suddetti.
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Dott.ssa Martina Cardia
Risorse utili:
Se non si conosce la residenza si può richiedere un rintraccio anagrafico;
Richiedi il certificato di residenza in qualunque comune nazionale.
Richiedi la visura camerale per le notifiche a persone giuridiche.