Decreto Ingiuntivo che cos’è, come funziona, Opposizione.

Il Decreto Ingiuntivo, procedimento di ingiunzione, è disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del Codice di procedura civile.

E’ un procedimento speciale che mira ad assicurare la rapida formazione del titolo esecutivo. Se ricorrono determinate condizioni, la parte invece di utilizzare il procedimento ordinario per ottenere la sentenza di condanna (titolo esecutivo) può utilizzare il procedimento di ingiunzione.

Nel procedimento di ingiunzione possiamo distinguere due fasi:

Fase uno, senza contraddittorio, costituita da una cognizione sommaria. Il creditore deposita nella cancelleria del Giudice competente il ricorso per decreto ingiuntivo. Se il ricorso è fondato il Giudice emette un decreto con il quale concede un termine di 40 giorni al debitore per opporsi, spirato questo termine il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva.

Fase due, eventuale, il debitore può proporre opposizione instaurando un giudizio a cognizione piena che si concluderà con una sentenza.

Le ricadute sul piano pratico per il creditore sono notevoli. Utilizzando il ricorso per decreto ingiuntivo si può ottenere un titolo esecutivo in un poche settimane se il debitore non propone opposizione. I tempi per ottenere una sentenza di condanna sono di gran lunga superiori, potrebbero passare anche 3 o 4 anni prima della conclusione di un procedimento ordinario. D’altro canto se il debitore ritiene che il decreto ingiuntivo è infondato può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica. In questa seconda fase eventuale si instaura un vero è proprio procedimento ordinario.

Fatte queste breve premesse, vediamo in quali casi la legge da la possibilità al creditore di utilizzare il procedimento di ingiunzione.

Le condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo sono descritte dall’art. 633 c.p.c.

1) Il creditore di una somma liquida di denaro o di una quantità di cose fungibili. Si deve trattare di un credito per il quale si conosce il suo ammontare.

2) Chi ha il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.

3) Se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatti da avvocati, cancellieri ufficiali giudiziari.

4) Se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata, per onorari o rimborsi spese.

Inoltre, il creditore deve fornire la prova scritta del diritto che intende far volere. Si pensi al cliente che non paga la parcella professionale al proprio legale. L’avvocato potrà usare la fattura non pagata (prova scritta) per ottenere il decreto ingiuntivo. Pensiamo ancora al cliente che non paga la riparazione in officina. Sulla fattura non pagata si può depositare un ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Sono prove scritte idonee ex art. 634 c.p.c. le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci o per prestazioni di servizi fatte da imprenditori commerciali sono altresì prove scritte gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice civile se regolarmente bollate e vidimate.

L’art. 633 c.p.c. precisa ancora che l’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, il ricorrente deve fornire la prova della controprestazione o l’avveramento della condizione.

Come viene proposta la domanda d’ingiunzione?

L’atto introduttivo è un ricorso che contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 125 c.p.c. – ufficio giudiziario, parti, oggetto, ragioni della domanda e conclusioni -, oltre l’indicazione delle prove che si producono, il procuratore e se la domanda riguarda la consegna di cose fungibili, la dichiarazione della somma di denaro che il ricorrente è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura.

Depositato il ricorso unitamente ai documenti – es. fatture non pagate – il Giudice emette il provvedimento.

Ex art. 640 c.p.c se il giudice ritiene la domanda insufficiente giustificata dispone che il ricorrente fornisca ulteriore prova. Se la stessa non viene fornita o se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Il rigetto del ricorso non la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Ex art. 641 c.p.c. se ricorrono le condizioni previste dall’art. 633 c.p.c., il giudice, con decreto motivato ingiunge all’atra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste nel termine di 40 giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata. Il termine può essere ridotto a 20 giorni se vi sono giusti motivi. Nel caso in cui l’intimato risiede in uno degli Stati dell’Unione Europea il termine è di 50 giorni.

Vi sono anche alcuni casi in cui il giudice ingiunge di pagare o consegnare il bene senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria dell’opposizione. Tali casi sono contemplati dall’art. 642 c.p.c., se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio.

Il ricorrente notificherà copia del ricorso e del decreto al debitore.

Cosa fare dopo la notifica del decreto ingiuntivo?

Se la parte ritiene che la condanna è ingiusta può impugnare il decreto ingiuntivo attraverso l’opposizione. Con essa si instaura un giudizio di primo grado a cognizione piena. L’opposizione viene proposta con atto di citazione innanzi all’ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. L’opposizione va proposta entro il termina di 40 giorni che decorrono dalla notifica dell’atto. Se il processo è assoggettato al rito del lavoro l’opposizione si propone con ricorso. Nell’opposizione possono essere fatti valere sia motivi di legittimità del decreto di ingiunzione, sia del diritto in esso fatto valere. L’opposizione può essere proposta anche tardivamente se l’intimato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.

Vediamo cosa succede durante il procedimento di opposizione.

a) Se non è stata fatto opposizione o se la parte si è costituita oltre i termini di legge, il giudice su istanza del creditore dichiara esecutivo il decreto ex art. 647 c.p.c..

b) Se l’opposizione viene rigettata il decreto – se non era già esecutivo – acquista efficacia esecutiva. La sentenza di rigetto copre con l’efficacia del giudicato anche il decreto.

c) L’opposizione può essere accolta, il decreto ingiuntivo viene annullato. Vi può essere anche un accoglimento parziale dell’opposizione.

Durante il procedimento di opposizione può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Su istanza dell’opponente ex art. 649 c.p.c. il giudice se vi sono gravi motivi può sospendere l’esecuzione del decreto ingiuntivo.

Se il decreto diviene esecutivo può iniziare la fase di riscossione coattiva del debitore.

Prima di iniziare la fase esecutiva è bene valutare la consistenza patrimoniale del debitore. Un’indagine in Conservatoria si può rilevare utile per verificare gli immobili di proprietà e la presenza di eventuali pregiudizievoli.

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