Beneficio d’Inventario: Opponibile Anche All’Erario! Cass. Sent. n. 11458/2018.

Il Beneficio d’Inventario è un istituto che può essere utilizzato dall’erede al momento dell’accettazione dell’eredità per tutelarsi da eventuali creditori del de cuius.

Che cos’è il beneficio d’inventario?

Il beneficio d’inventario è un istituto disciplinato dagli art. 484 e seguenti del codice civile che permette all’erede di tenere distinto il suo patrimonio da quello ereditato. Dopo l’apertura della successione l’erede può rinunziare all’eredità, accettarla o accettarla con beneficio d’inventario.

In particolare ai sensi dell’art. 490 del codice civile, l’erede che accetta con beneficio d’inventario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. L’erede dunque risponde dei debiti del de cuius nei limiti di quanto ricevuto. Se i debiti sono maggiori rispetto a quanto ereditato, i creditori non possono aggredire il patrimonio dell’erede.

Il beneficio d’inventario è un istituto dunque che permette all’erede di accettare l’eredità senza correre il rischio che eventuali creditori del de cuius possano aggredire il suo patrimonio.

Tale istituto è sempre più in uso negli ultimi anni.

Come si accetta l’eredità con beneficio d’inventario?

L’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario è prevista dall’art. 484 del codice civile. Tale norma prevede che l’accettazione col beneficio d’inventario si attua mediante una dichiarazione rilasciata ad un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Tale dichiarazione viene inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Nel registro viene inoltre inserita la data in cui è stato compiuto l’inventario che può essere fatto prima o anche dopo della dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Entro un mese dalla dichiarazione, la stessa deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Ai sensi dell’art. 485 del codice civile, l’inventario dei beni va fatto dal chiamato all’eredità, che possiede già almeno un bene, entro 3 mesi dall’apertura della successione.

Al contrario se l’erede non si trova nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario fino a che non si è prescritto il suo diritto di accettare, che ai sensi dell’art. 480 c.c. si prescrive in 10 anni.

Trascorso il termine dei tre mesi senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Quando l’erede conclude l’inventario, entro 40 giorni deve effettuare la dichiarazione a norma dell’articolo 484 con cui afferma di voler accettare con benificio d’inventario. In mancanza di tale dichiarazione entro 40 giorni dal compimento dell’inventario viene considerato erede puro e semplice.

Il beneficio d’inventario è soggetto a prescrizione?

Si, come accennato sopra, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario soggiace alla stessa prescrizione prevista per l’accettazione semplice dell’eredità o per la rinuncia, ossia deve essere effettuata entro 10 anni dall’apertura della successione, salvo l’ipotesi in cui l’erede si trovi in possesso di beni ereditari.

In tale caso, l’erede che si trovi già in possesso di beni ereditari ( è sufficiente il possesso anche di un solo bene), deve effettuare l’inventario entro 3 mesi e la conseguente dichiarazione entro i 40 giorni successivi al compimento dell’inventario, pena la perdita del beneficio.

Cosa succede ai creditori se l’eredità viene accettata con beneficio d’inventario?

In caso di accettazione con beneficio d’inventario, eventuali creditori del de cuius potranno agire nei confronti nell’erede, per ottenere soddisfazione dei propri crediti, solo sulla parte del patrimonio appartenente al de cuius. Non potranno agire sulla parte di patrimonio personale dell’erede. L’erede dunque non risponde col patrimonio personale dei debiti contratti del de cuius.

Cosa succede se il creditore è l’Agenzia delle Entrate?

A tale domanda ha dato risposta la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.11458 dell’11 maggio 2018.

La corte di Cassazione ha chiarito che in caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario.

Nel caso di specie l’erario, ossia l’Agenzia delle Entrate, aveva notificato all’erede con beneficio d’inventario, l’avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di successione. L’erede si era opposto eccependo di aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario e che la liquidazione dell’eredità era ancora in corso. L’erede aveva pertanto contestato la cartella di pagamento proponendo ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

La Commissione tributaria provinciale e quella regionale poi avevano dato ragione all’erede. L’agenzia delle Entrate proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Ma anche la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni delle Commissioni tributarie provinciale e regionale, sula base dell’osservazione che se l’erede accetta con beneficio d’inventario è responsabile per debiti ereditari limitatamente alla parte che residuerà a seguito della liquidazione dell’eredità e della definitività dello stato di graduazione. La limitazione della responsabilità in caso di accettazione con beneficio d’inventario è dunque opponibile a qualsiasi creditore, ivi compresa l’Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione ha precisato che l’Agenzia delle Entrate potrà agire nei confronti dell’erede solo dopo che si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede.

L’agenzia delle entrate non può dunque esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione in caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario fintanto che è in corso la procedura di liquidazione dei debiti ereditari. Al termine di questa potrà agire solo per la parte che residua in capo all’erede, non potendo mai aggredire il patrimonio personale dell’erede.

Dal tenore della sentenza si desume pertanto per i chiamati all’eredità l’importanza di effettuare, in sede apertura della successione ereditaria, una esatta ricognizione dell’asse ereditario cercando tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del defunto attraverso delle semplice visure.

Dal punto di vista dei creditori è invece importante effettuare invece una verifica per conoscere se gli eredi hanno accettato l’eredita così da poter intraprendere le azioni di aggressione del patrimonio.

Nel caso in cui non si conoscono gli eredi legittimi del de cuius è possibile risalire attraverso il servizio rintraccio eredi.

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Avv. Paola Zarzaca

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