Titolo Esecutivo cosa è. Esecuzione Forzata.

Titolo Esecutivo è il documento con cui il creditore può promuovere l’esecuzione forzata.

Il titolo esecutivo è il presupposto necessario per realizzare in modo concreto il diritto del creditore. L’art. 474 del c.p.c. dispone che “L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile”.

Il credito per il quale si promuoverà l’azione esecutiva deve essere certo, liquido ed esigibile. In altre parole il credito deve essere stato accertato, si conosce il suo ammontare e non è sottoposto a termine o condizione.

L’art. 474 c.p.c al secondo comma ci dice che cosa è il titolo esecutivo. Possiamo avere due categorie di titoli esecutivi: giudiziali e stragiudiziali.

Titolo esecutivo giudiziale.

Le sentenze, sia di primo che di secondo grado, sono immediatamente esecutive. Ovviamente la parte che vi ha interesse ed ha un fondato motivo di subire un danno grave ed irreparabile può chiede la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

Tutti i provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva come: decreti ingiuntivi, licenze e sfratti per finita locazione. Le ordinanze ex artt. 186bis, 186 ter e 186 quater sono anche titoli esecutivi ed anche i verbali di conciliazione. In generale sono titoli esecutivi tutti gli altri provvedimenti ai quali le legge attribuisce tale efficacia.

I titoli esecutivi stragiudiziali sono quelli che si sono formati fuori da un procedimento giudiziario.

E’ titolo esecutivo la cambiale e tutti gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia, come l’assegno bancario e l’assegno circolare; le scritture private autenticate, per le obbligazioni di somme di denaro in esse contenute; infine, gli atti ricevuti da notaio.

I titoli esecutivi giudiziali e gli atti ricevuti da notaio, devono essere muniti della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. per valere come titolo esecutivo.

Ad esempio, la copia della sentenza o del decreto ingiuntivo da notificare al nostro debitore dovrà essere munita dell’apposizione della formula esecutiva che contiene il seguente testo: “«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti»”.

Pertanto, prima di notificare la sentenza di condanna dovrò assicurarmi che la stessa contenga la formula esecutiva vista sopra.

In conclusione, il creditore per poter intraprendere un’azione esecutiva ha bisogno di un titolo esecutivo, il quale va notificato al debitore. Unitamente o successivamente andrà notificato l’atto di precetto. L’esecuzione inizierà successivamente, quando verrà notificato l’atto di pignoramento.

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