Disconoscimento della scrittura privata art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata è disciplinato dagli artt. 214 e seguenti del codice di procedura civile.
Prima di parlare del disconoscimento della scrittura privata, dobbiamo capire che cos’è una scrittura privata ed i vari tipi riconosciuti dal legislatore italiano.
Voltaire diceva: “la scrittura è la pittura della voce”, infatti, mediante la scrittura si da voce alla volontà degli uomini che, messa per iscritto regola i rapporti sociali.
All’interno di una scrittura privata gli individui esprimono i loro interessi mettendoli appunto per iscritto. Ma, cos’è una scrittura privata? Qual è la differenza tra scrittura privata autenticata o semplice? È possibile effettuare il disconoscimento della scrittura privata?
Se vuoi a saperne più sulla scrittura privata e sul suo disconoscimento puoi continuare a leggere l’articolo.
Cos’è una scrittura privata e per cosa è utilizzata.
Nel nostro ordinamento, la scrittura privata (semplice), è considerata come uno strumento che regola i rapporti di diritto privato tra diversi individui. In poche parole, consiste in un documento in cui le parti sottoscrivono determinati interessi.
La funzione della scrittura privata è quella di istituire un atto che potrà far prova nei confronti della parte che lo ha sottoscritto di suo pugno.
Quanto detto, è confermato dall’articolo 2702 c.c. che espressamente recita: “ la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta”.
La ratio della disciplina, è quella di consentire a tutti i privati di regolare autonomamente i propri interessi nei limiti della legge; la scrittura privata non può regolare tutti i rapporti giuridici (es. si pensi alla forma solenne della donazione ), ma è comunque un mezzo che può essere facilmente utilizzato ogni qual volta si voglia regolare dei rapporti che non richiedono una particolare forma solenne, ad esempio sottoscrivere l’ammissione di un debito, la rinuncia ad un credito ecc.
L’elemento essenziale per la validità di una scrittura privata semplice, è la sottoscrizione della stessa da parte del suo autore, non è ammessa una croce o altro segno in sostituzione della firma (Cass. Civile n. 9289/2001).
La firma completa di nome e cognome deve essere fatta di proprio pugno, in calce o a margine dell’atto, se il documento consta di più fogli, in ogni foglio sarà sufficiente apporre una sigla.
Tuttavia, è necessario specificare che l’efficacia probatoria della scrittura privata (semplice), è limitata alle dichiarazioni rese nell’atto ma non ne accerta la veridicità.
Cos’è la scrittura privata autenticata?
Se si vuole dare un’efficacia probatoria maggiore alla scrittura privata l’articolo 2703 del codice civile ne disciplina la modalità.
In particolare, la norma, descrive un altro tipo di scrittura privata che, invero, differisce poco da quella precedentemente descritta, se non da una piccola formalità in più: ovvero l’apposizione di “autentica” alla scrittura privata, da parte di un notaio, segretario comunale, console o comunque altro pubblico ufficiale autorizzato. Il 2703 c.c. recita: “Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.”
Il vantaggio della scrittura privata autenticata, consiste nel fatto che la stessa fa piena prova con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni e alla data certa (proprio perché il tutto è avvenuto davanti ad un pubblico ufficiale). La differenza fondamentale è che la scrittura privata semplice potrà essere disconosciuta dal presunto autore, diversamente, ciò non sarà possibile per la scrittura privata autenticata.
Il suo valore rinviene, inoltre, nel momento processuale con riguardo all’inversione dell’onere probatorio:
- Nella scrittura semplice, dopo il disconoscimento da parte del presunto firmatario, l’onere probatorio ricade su colui che vuole accertare la paternità del documento, mediante un procedimento chiamato “istanza di verificazione”;
- Nella scrittura privata autenticata invece, dato che il disconoscimento non è possibile, il presunto autore avrà invece l’onere di dimostrare che l’atto non è stato dallo stesso sottoscritto, mediante un altro procedimento chiamato “querela di falso”.
Il disconoscimento della scrittura privata
Colui contro il quale è stata prodotta una scrittura privata, può contestare il documento mediante un’azione di disconoscimento della scrittura privata, dichiarando espressamente che l’atto in questione non è suo o comunque non lo ha sottoscritto.
Tale mezzo, riguarda la scrittura privata semplice, ed è consentito ai sensi dell’articolo 214 del codice di procedura civile: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.”
Il disconoscimento della scrittura privata, è un atto di natura processuale che concerne l’utilizzabilità del documento come mezzo di prova (Cass. Civile. n.2318/2010).
Ogni parte è legittimata a disconoscere una scrittura privata, anche ricorrendo a un difensore (in quanto atto di natura processuale). Legittimati, sono inoltre anche gli eredi o aventi causa del presunto autore, i quali, secondo la norma, possono limitarsi a dichiarare di non essere mai venuti a conoscenza non solo della sottoscrizione in questione, ma anche della scrittura privata nella sua interezza.
Secondo la Cassazione Civile n. 1839/2013, non sono richieste particolari formalità per effettuare il disconoscimento della scrittura privata: necessario è che il suo contenuto sia chiaro e inequivocabile nel negare la paternità del documento (es.“Non ho mai sottoscritto quest’atto”).
Il Disconoscimento, consiste nel fatto che il presunto autore deve negare la propria scrittura o la propria firma, ed effettuare tale azione entro la prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione del documento.
Se il disconoscimento della scrittura privata non avviene tempestivamente, la legge interpreta la mancanza di opposizione, come tacito riconoscimento dell’atto, ai sensi dell’articolo 215 del codice di procedura civile.
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Dott.ssa Martina Cardia