Rinuncia Eredità, Modalità, Termini e Rappresentazione.
La rinuncia eredità può essere chiesta entro 10 anni dall’apertura della successione.
La rinuncia eredità si rileva utile ogniqualvolta si è chiamati a ricevere un asse ereditario passivo. Se Tizio ha debiti per € 100.000, nel momento in cui muore, questi verranno trasferiti interamente agli eredi. Pertanto i chiamati all’eredità dovranno rispondere dei debiti lasciati dal de cuius. Tuttavia il soggetto chiamato all’eredità per non rispondere dei debiti di Tizio potrà attuare la c.d. rinuncia eredità. La legge offre anche un’altra opportunità, la c.d. accettazione con beneficio d’inventario. Ovvero il chiamato accetterà l’eredità rispondendo per i debiti fino all’ammontare dell’asse attivo. Questa seconda possibilità è utile quando non si conosce con esattezza com’è composto l’asse ereditario.
Vediamo entro quanto si può esercitare la rinuncia eredità. L’art. 480 del codice civile che disciplina la prescrizione, prevede espressamente un termine di 10 anni che decorre dall’apertura della successione e che coincide con quello della morte del de cuius. Da questo momento il chiamato all’eredità avrà 10 anni di tempo per accettare o rinunciare all’eredità e/o anche accettare con beneficio d’inventario.
Se invece il chiamato all’eredità si trova nel possesso di un bene appartenete all’asse ereditario, tale termine sarà ridotto a tre mesi, che decorrono sempre dalla morte del de cuius. Esempio, il chiamato vive nell’abitazione del defunto, dovrà decidere se rinunciare entro tre mesi. Trascorso tale termine l’eredità si intende di diritto accettata con tutte le conseguenze prevista dalla legge. La più draconiana è rispondere anche delle passività del defunto.
Quindi, se Caio viene chiamato ad accettare un’eredità è sa che il defunto ha lasciato solo debiti, la soluzione migliore per Caio è la rinuncia eredità da fare entro 10 anni o 3 mesi (se in possesso di beni ereditari) da quando si è aperta la successione. Altra opzione è l’accettazione con beneficio d’inventario, da esercitare negli stessi termini.
Come si fa la rinuncia eredità?
L’art. 519 c.c. prevede due vie, tramite un notaio o tramite Tribunale. Se si opta per la prima soluzione la dichiarazione di rinuncia andrà fatta al notaio. La seconda via prevede di recarsi nel Tribunale del luogo dove si è aperta la successione ed in questo caso la dichiarazione di rinuncia verrà fatta al cancelliere.
Per la dichiarazione di rinuncia eredità in Tribunale, generalmente se ne occupa la cancelleria della Volontaria Giurisdizione, è necessario munirsi di alcuni documenti:
- certificato di ultima residenza del defunto
- certificato di morte
- copia documento d’identità del rinunciante
- copia codice fiscale defunto e chiamato all’eredità
- eventuale copia del testamento.
Inoltre sono necessari alcuni diritti da apporre sull’originale e su eventuali copie conformi da € 16,00 cadauno, diritti di cancelleria circa € 10,00, oltre ad un versamento di € 200,00 circa da farsi con modello f 23.
La rinuncia eredità può essere revocata se non sono passati i termini di prescrizione e nessun altro dei soggetti chiamati in seguito ha accettato.
Dopo la rinuncia all’eredità il soggetto viene considerato come se non fosse stato mai chiamato ad accettare. In altre parole, la rinuncia ha efficacia retroattiva.
Cosa succede alla quota ereditaria rinunciata? La legge prevede la c.d Rappresentazione ex art. 467 c.c.. In tale caso i discendenti subentrano nel luogo e nel grado dell’ascendente. Se Tizio ha due figli e rinuncia all’eredità del padre, i due figli subentreranno a Tizio. Pertanto se questi ultimi non vorranno rispondere dei debiti del nonno dovranno a loro volta rinunciare l’eredità. Considerata l’ampia casistica l’argomento merita di essere trattato in separata sede.
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