Istanza di Vendita – Espropriazione Immobiliare
Istanza di Vendita va fatta entro 45 giorni dalla notifica del pignoramento.
Istanza di Vendita va fatta con ricorso dal creditore pignorante o ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo ex art. 567 c.p.c..
L’espropriazione immobiliare inizia con il pignoramento immobiliare, al quale deve seguire l’iscrizione a ruolo entro 15 giorni da quando l’ufficiale giudiziario consegna il pignoramento notificato, il precetto, il titolo e la nota di iscrizione.
L’istanza di vendita non può essere depositata prima che siano trascorsi 10 giorni dal pignoramento. Tale termine ha natura dilatoria, nel caso in cui non venga rispettato non determina la nullità dell’istanza proposta, ma soltanto la fissazione dell’udienza per la vendita successivamente a tale termine.
Oltre al termine dilatorio di 10 giorni il codice ex art. 497 c.p.c. impone che l’istanza venga fatta entro i 45 giorni dal pignoramento, pena l’inefficacia dello stesso.
Subito dopo l’istanza di vendita, il creditore che ne ha fatto richiesta deve provvedere entro 60 al deposito della documentazione ipocatastale notarile ventennale, – relazione notarile ventennale. E’ un documento che riporta la storia del ventennio anteriore la vendita dell’immobile. Tale termine che ha sostituito il precedente di 120 giorni è stato introdotto con il d.l. n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015. Tuttavia il termine può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di 60 giorni su istanza delle parti per giusti motivi.
Se la documentazione non viene integrata entro i termini indicati dal giudice, questi con ordinanza dichiara l’inefficacia del pignoramento.
Entro 15 giorni dal deposito della certificazione notarile ventennale, il giudice nomina l’esperto e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori non intervenuti. L’esperto ha il compito di stimare il valore dell’immobile che varrà sottoposto a vendita forzata. L’udienza va fissata entro 90 giorni dalla data del provvedimento. Entro tale udienza vanno proposte anche tutte le opposizioni agli atti esecutivi.
Se non vi sono opposizioni, il giudice con ordinanza fissa l’udienza in un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 entro il quale possono essere proposte offerte di acquisto. Nella stessa ordinanza sono stabilite le modalità con cui va prestata la cauzione, l’offerta minima, il termine entro il quale va depositato l’intero prezzo in caso aggiudicazione etcc..
Della vendita viene dato pubblico avviso con l’indicazione del valore dell’immobile, il luogo dove è sito, la relativa relazione di stima e tutti i contatti per ottenere maggiori informazioni.
Chiunque, tranne il debitore, può presentare un’offerta che va presentata in cancelleria e per un prezzo non inferiore ad un quarto del valore dell’immobile entro 120 giorni da quando è stata disposta la vendita.
Il Giudice dell’esecuzione può anche disporre la vendita con incanto – all’asta -. In questo caso viene stabilito il prezzo base previo parere di un esperto, il giorno e l’ora dell’incanto e le modalità per la pubblicità. Anche alla vendita con incanto può partecipare chiunque ad eccezione del debitore e previo versamento della cauzione.
Cosa succede se il bene non viene venduto? Può essere chiesta istanza di assegnazione da parte dei creditori. Il giudice può anche stabilire un nuovo incanto con modalità diverse o ancora l’amministrazione giudiziaria del bene.
Se il bene viene venduto le somme vengono distribuite fra i creditori avendo precedenza i creditori chirografari sulla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.
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