Titoli Esecutivi Giudiziari: Le Sentenze Civili di Condanna
Titoli Esecutivi Giudiziari secondo l’art. 474 c.p.c. sono le sentenze.
Titoli Esecutivi Giudiziari sono le sentenze civili di condanna che contengono l’ordine di eseguire una determinata prestazione. Es.: la condanna al pagamento di una somma, alla restituzione di un bene al compimento di una determinata attivitร .
Le sentenze di condanna sono titoli esecutivi giudiziari, vi sono anche altre tipologie di sentenze che non hanno la natura di titolo esecutivo.
Si pensi alla sentenza di mero accertamento: una causa di divisione, lo scioglimento di una comunione, la verificazione di una scrittura privata. Le sentenze di mero accertamento non costituiscono titolo esecutivo giudiziario. Stesso discorso vale per tutte quelle sentenze che accertano uno status: un giudizio di separazione, la dichiarazione di interdizione o inabilitazione.
Sono titoli esecutivi giudiziari le sentenze della Corte di Cassazione quando la stessa decide senza rinvio, le sentenze penali che includono la restituzione di un bene o il risarcimento di un danno.
Sono esecutive anche le sentenze emesse dal tribunale amministrativo regionale, del Consiglio di Stato della Corte dei Conti.
Le sentenze della Corte di Giustizia Europea sono esecutive.
In linea generale tute le sentenze di condanna sono esecutive.
Vi sono poi anche le ordinanze alle quali la legge attribuisce efficacia esecutiva.
- ordinanza di liquidazione delle spese a seguito di estinzione del processo per rinuncia agli atti.
- ordinanza di pagamento di somme nei giudizi in materia di lavoro art. 423 c.p.c.
- ordinanza di pagamento di somme non contestate e ordinanza di pagamento o di consegna ex art. 186 bis e ter c.p.c.
- ordinanza di assegnazione del credito pignorato nei confronti del terzo.
- ordinanza di convalida di licenza o di sfratto.
Vi sono anche decreti che hanno efficacia esecutiva e quindi sono titoli esecutivi giudiziari.
- Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. o quelli che non vengono opposti nei termini di legge.
- Il decreto con cui il Tribunale dichiara esecutivo il lodo arbitrale.
- Il decreto di trasferimento di beni immobili.
- Il decreto di liquidazione delle spese dell’esecuzione.
Ricapitolando, secondo l’art. 474 c.p.c. sono titoli esecutivi le sentenze. Come abbiamo visto sopra non tutte le sentenze sono titoli esecutivi ma solo quelle di condanna. Accanto alle sentenze di condanna, quando previsto dalla legge, possono essere titoli esecutivi anche le ordinanze ed i decreti.
Una volta che si ha un titolo esecutivo giudiziario questo va notificato alla parte. Se la stessa non adempie si puรฒ notificare il precetto e successivamente iniziare l’esecuzione.
Come faccio ha valutare se il debitore puรฒ adempiere all’obbligazione contenuta nel titolo esecutivo?
Se si tratta di obbligazioni pecuniarie e possibile fare delle indagini patrimoniali. Si puรฒ iniziare con un’ispezione catastale sulla persona per verificare l’esistenza di immobili di proprietร e successivamente sugli stessi eseguire delle visure ipotecarie per appurare l’esistenza o meno di gravami.
Per verificare se il debitore ha dei beni mobili registrati di proprietร si puรฒ richiedere una visura targa su nominativo. Per conoscere le partecipazioni e le quote in societร del nostro debitore si puรฒ richiedere un report persona. Infine, se abbiamo problemi a notificare il titolo al nostro debitore possiamo eseguire un rintraccio residenza e domicilio.
Hai bisogno di assistenza puoi richiedere una consulenza legale online.