Esecuzione Forzata che cos’è, come funziona

Esecuzione Forzata è regolata dal libro III del codice di procedura civile.

Esecuzione forzata ha la funzione di realizzare coattivamente la pretesa del creditore. Essa si differenzia dal processo cognitivo, in quanto questo mira ad accertare l’esistenza di un diritto.

Supponiamo che Tizio sostiene di essere creditore di Caio per € 1.000 e lo cita in giudizio per accertare tale pretesa. Se questa è fondata, verrà emesso un provvedimento dove è stato accertato che Tizio vanta € 1.000 nei confronti di Caio. Se Caio, nonostante la sentenza, non paga il suo debito nei confronti di Tizio, ecco che il creditore potrà esperire un’azione esecutiva.

Mentre il processo di cognizione tende ad accertare l’esistenza di un diritto, con l’esecuzione forzata si mira alla realizzazione concreta del diritto.

Il presupposto necessario per iniziare l’Esecuzione Forzata è l’esistenza di un titolo esecutivo. Ad esempio la sentenza dove viene accertato che Tizio è creditore di Caio per € 1.000. La sentenza di accertamento consentirà a Tizio di procedere ad esecuzione forzata.

Vi sono vari tipi di esecuzione forzata: Espropriazione forzata in forma generica, espropriazione forzata in forma specifica.

L’espropriazione o esecuzione in forma generica si suddivide in:

  • espropriazione mobiliare verso il debitore
  • espropriazione presso i terzi
  • espropriazione immobiliare
  • espropriazione di beni indivisi
  • espropriazione contro il terzo proprietario

Questo procedimento è finalizzato a sottrarre coattivamente beni appartengo al debitore al fine di soddisfare la pretesa del creditore. Utilizzando l’esempio fatto sopra, Tizio può pignorare alcuni beni mobili di Caio, chiedere la vendita e col ricavato soddisfare il credito verso Caio.

L’esecuzione in forma specifica si suddivide in:

  • esecuzione per consegna di cose mobili o rilascio di immobili
  • esecuzione forzata di un obbligo di fare o non fare.

Pensiamo ad una sentenza che obbliga Sempronio ad abbattere un muro, ma nonostante la sentenza Sempronio non la esegue.

Il procedimento esecutivo viene svolto innanzi al giudice dell’esecuzione. E’ competente ex art. 26 c.p.c. il giudice del luogo dove si trovano i beni mobili o immobili, il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore dove l’obbligo deve essere adempiuto.

Ricapitolando:

La condizione necessaria per iniziare un’azione esecutiva è l’esistenza di un titolo esecutivo, ad esempio una sentenza. L’esecuzione forzata inizia con il pignoramento, ma prima del pignoramento bisogna procedere alla notifica del precetto e del titolo esecutivo.

Il precetto consiste nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo in un termine non inferiore a 10 giorni con l’espresso avvertimento che mancando l’adempimento si procederà ad esecuzione forzata. Ecco quindi, che dopo la notifica del precetto e dopo che sono trascorsi 10 giorni il creditore può avviare un’azione esecutiva nei confronti del debitore.

Abbiamo detto anche che in base al diritto da soddisfare, la legge mette a disposizione del creditore diversi strumenti. Al riguardo, se il diritto ha per oggetto un bene fungibile come una somma di denaro, potrà attuarsi un’azione esecutiva in forma generica. Nel caso contrario, il creditore potrà esperire un’azione esecutiva in forma specifica.

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