Stipendio non pagato: come recuperare le somme dovute dal datore di lavoro

Stipendio non pagato: come agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente? Quali tutele sono previste dalla legge a favore del lavoratore?

Il diritto al lavoro è tra i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, che lo pone a fondamento della nostra Repubblica Democratica. L’ articolo 1 così recita: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul Lavoro”.

E’ significativo che i Padri Costituenti abbiano dedicato al diritto al lavoro l’incipit essenziale della nostra Carta Costituzionale.

Il diritto al lavoro è principio fondante di ogni Società Democratica, che aspiri a garantire ad ogni uomo un’esistenza dignitosa.

Questo principioè espresso in maniera esaustiva all’articolo 4 della Costituzione, che così stabilisce: “ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”.

Il diritto al lavoro è un diritto ed insieme un dovere, che obbliga ogni cittadino a mettere a disposizione le proprie risorse fisiche, intellettuali e spirituali per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Società in cui vive.

Nel diritto al lavoro rientra anche il diritto a percepire un’equa retribuzione, che assicuri la possibilità ad ogni lavoratore di vivere dignitosamente, di realizzare le proprie aspirazioni, di provvedere al proprio mantenimento ed a quello dei suoi familiari. Anche Sandro Pertini, così scriveva: “Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall’incubo del bisogno”.

Quindi, come difendersi in caso di stipendio non pagato?

Nell’articolo spiegheremo le forme di tutela che il lavoratore ha a disposizione per ottenere quanto gli è dovuto dal datore di lavoro inadempiente.

Stipendio non pagato: firma busta paga.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare i propri dipendenti nei termini previsti dal contratto, in conformità a quanto stabilito per ogni categoria dai contratti collettivi nazionali, che indicano i limiti entro i quali il ritardo non comporta l’applicazione di sanzioni in capo al datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha altresì l’obbligo di consegnare al proprio dipendente la busta paga, che non deve presentare omissioni o inesattezze.

Nel caso in cui non venga applicato alcun contratto di categoria, lo stipendio si considera corrisposto a prestazione eseguita. Così se è previsto contratto a scadenza mensile, l’ultimo giorno del mese la prestazione si ritiene eseguita e a quel punto, si avrà diritto a ricevere la retribuzione.

Supponiamo che il lavoratore non riceva l’accredito delle somme dovute a titolo di retribuzione entro il termine stabilito dal contratto di lavoro.

In caso di stipendio non pagato entro il termine, il lavoratore può apporre la propria firma sulla busta paga, specificando però di ricevere il documento “per ricevuta e presa visione” ma non per “quietanza”.

Il lavoratore può utilizzare il documento come prova scritta del credito vantato nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Stipendio non pagato: sollecito di pagamento e messa in mora

In caso di stipendio non pagato, il lavoratore può inviare al datore di lavoro una lettera di sollecito. Si applica l’articolo 1219 c.c.secondo cui: “ Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”.

La lettera di sollecito può essere inviata:

-mediante raccomandata A.R.

-mediante PEC ( ogni azienda deve avere un indirizzo PEC)

-mediante consegna a mano.

Il lavoratore deve indicare:

la mensilità non corrisposta di cui si richiede il pagamento;

-i dati necessari per il versamento sul conto corrente (estremi del conto corrente bancario o postale);

l’avvertimento che si procederà per vie legali in caso di mancato pagamento nel termine di 10 giorni;

data e firma.

L’articolo 1219 c.c. espressamente stabilisce che non è necessaria la costituzione in mora quando:

il debito deriva da fatto illecito;

-il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire la prestazione;
è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

La lettera di sollecito può essere inviata già a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della retribuzione ma è sempre preferibile aspettare per permettere al datore di lavoro di adempiere spontaneamente, posto che il ritardo potrebbe essere dovuto ad una mancanza di liquidità o a difficoltà economiche.

Stipendio non pagato: tentativo di conciliazione

In caso di stipendio non pagato, il lavoratore può rivolgersi alla Direzione Territoriale Del Governo competente e chiedere di dare avvio ad una:

Conciliazione facoltativa: il lavoratore presenta una richiesta scritta di convocazione della Commissione di Conciliazione, che fisserà un’udienza per tentare un accordo tra le parti.

Conciliazione monocratica: in caso di fallimento del tentativo di accordo, gli Ispettori Del Lavoroprocederanno a verificare presso la sede del datore di lavoro, se sia stata rispettata la normativa in materia di lavoro e siano stati con regolarità versati i contributi.

Stipendio non pagato: Decreto ingiuntivo

Il lavoratore, a questo punto, può rivolgersi ad un avvocato e procedere ad un ricorso per decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro. Con il ricorso, il lavoratore, può ottenere in breve tempo un titolo esecutivo per recuperare dal datore di lavoro le somme dovute a titolo di retribuzione.

Con il decreto ingiuntivo, il Giudice ordina al debitore di pagare le somme dovute al lavoratore entro il termine stabilito. Il datore di lavoro può procedere al pagamento o presentare opposizione, con tutte le relative conseguenze.

Nel caso in cui il datore decida di presentare opposizione, si darà inizio ad un procedimento ordinario dinanzi al Giudice.

Stipendio non pagato: causa ordinaria

Il lavoratore può recuperare le somme dovute dal datore di lavoro anche se ha smarrito il contratto di lavoro. Potrà presentare, a dimostrazione del rapporto di lavoro dinanzi al Giudice, le buste paga o il CUD, ovvero ricorrere alle prove testimoniali.

Se il datore di lavoro continua a rimanere inadempiente, il lavoratore può:
promuovere procedura di esecuzione forzata: Il Giudice potrà disporre il pignoramento dei beni del datore di lavoro. E’ possibile richiedere la trascrizione del pignoramento, a far data dalla notifica del pignoramento al debitore.

Dichiarazione di fallimento: il Fondo di Garanzia INPS rimborserà gli ultimi tre stipendi e il TFR maturato.

Stipendio non pagato: dimissioni senza preavviso

Il lavoratore, in caso di stipendio non pagato, è legittimato a dimettersi senza preavviso, inviando semplice comunicazione per via telematica e indicando, a giustificazione delle dimissioni per giusta causa, lo stipendio non pagato. Potrà così ottenere il sussidio di disoccupazione, come previsto dall’Inps nella Circolare n.163 del 20 ottobre 2003.

Tuttavia, negli ultimi anni, la Giurisprudenza ha chiarito che non sempre le dimissioni sono giustificate in caso di stipendio non pagato. In particolare, si ritiene che il lavoratore sia legittimato a presentare le dimissioni per giusta causa solo in caso di reiterato inadempimento da parte del datore di lavoro. Con sentenza n.150/2017, Il Tribunale di Ivrea, ha sottolineato che lo stipendio deve essere in arretrato di almeno due buste paga.

Diversamente, se è lo stesso contratto CCNL a prevedere la possibilità per il lavoratore di presentare le dimissioni in caso di stipendio non pagato.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1713/2017, ha ritenuto che, qualora sia lo stesso contratto collettivo nazionale a prevedere le dimissioni, il lavoratore può presentarle già dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento dello stipendio.

Il lavoratore ha cinque annidi tempo per agire contro il datore di lavoro e recuperare lo stipendio non pagato e gli interessi maturati.

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Dott.ssa Cettina Noto

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