Gli Effetti Patrimoniali della Separazione dei Coniugi
Quali sono gli effetti patrimoniali della separazione personale dei coniugi?
In questo post analizziamo la separazione consensuale e giudiziale, soffermandoci su quelli che sono gli effetti patrimoniali della separazione.
“Mi hai dato tanti bei doni, mi hai donato nuove visioni della vita, hai aperto finestre nuove che non avrei mai scoperto da solo. Adesso è arrivato il momento di separarci, le nostre strade si dividono”. Non con rabbia, non con risentimento, senza lamentele e con infinita gratitudine, con grande amore, con il cuore colmo di riconoscenza. Se sai come amare, saprai come separarti.” (Osho)
Capita, purtroppo, che sorga tra marito e moglie la necessità di separarsi. Le ragioni possono essere molteplici e non sempre ci si separa a cuor leggero e senza risentimento.
L’istituto della separazione tra i coniugi nasce di per sé come “situazione temporanea” (tra riconciliazione o divorzio), comporta una sospensione dei doveri reciproci dal matrimonio, salvo l’obbligo di assistenza e rispetto. Diversamente dal divorzio, la conseguenza non è lo scioglimento del matrimonio, ma la modifica di alcuni suoi effetti.
Ma cosa comporta la separazione? Cosa ci si deve aspettare dall’altro? Quali sono gli effetti patrimoniali della separazione? Cos’è la separazione con addebito?
Per dare una risposta ai suddetti quesiti è necessario innanzitutto distinguere tra separazione consensuale e separazione giudiziale.
Se sei interessato e vuoi conoscere quali sono gli effetti patrimoniali della separazione continua a leggere questo mio post. Se vuoi approfondire l’argomento, può leggere anche quest’altro mio post sui diversi regimi patrimoniali che possono essere adottati dai coniugi.
Tipologie di separazione: separazione consensuale e separazione giudiziale
La separazione personale dei coniugi è disciplinata dall’articolo 150 del Codice Civile: l’articolo chiarisce che la separazione può essere chiesta (per le cause ammesse dalla legge), in qualsiasi momento da entrambi i coniugi o da parte anche di uno solo di essi.
Per instaurare la separazione legale non è sufficiente interrompere la comunione di vita materiale e spirituale(separazione di fatto) tra marito e moglie, ma affinché possano essere prodotti gli effetti tipici della separazione è necessaria una pronuncia giudiziale.
· Se il procedimento è di natura volontaria da parte dei coniugi si verifica la “separazione consensuale”;
· Se il procedimento è di natura contenziosa si verifica la “separazione giudiziale”.
La separazione consensuale
Quando marito e moglie sono concordi nella scelta di separarsi, tutto avviene in maniera pacifica e senza troppe formalità: entrambi faranno un accordo che dovrà poi essere vagliato da un giudice (omologazione).
L’accordo in questione, deve contenere disposizioni che regolano i rapporti patrimoniali tra le due parti e i rapporti personali con i figli.
Il giudice valuterà se l’accordo è legale, proporzionato tra i coniugi e se risponde alle esigenze dei figli; se non ha nulla da obiettare emetterà un decreto con il quale diventa efficace l’accordo e, da quel momento, si producono gli effetti della separazione.
Si badi bene, non si parla di convezione matrimoniale, l’accordo tra i coniugi è un contratto atipico che nulla a che vedere con l’articolo 162 c.c. (Cass.Civile n.27730/2013).
La separazione giudiziale e separazione con addebito
Qualora invece marito e moglie non concordino o sull’accordo di separazione o sulla separazione stessa, si richiede l’intervento del giudice ai sensi dell’articolo 151 c.c.
La separazione giudiziale è ammessa quando nel matrimonio sussistano “fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o comunque creino pregiudizio all’educazione della prole”. La consolidata giurisprudenza inserisce nella suddetta definizione tutti i gravi casi di litigi tra i coniugi, tuttavia l’elemento essenziale dovrà essere la valutazione del giudice che, oltre esperire un preventivo tentativo di conciliazione, dovrà valutare non solo la situazione di conflitto tra i coniugi, ma soprattuto l’esistenza di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza o comunque che vi sia un distacco spirituale anche di un solo coniuge ( Cass. Civile n. 8713/2015) , se sussistono questi presupposti deve essere concesso il diritto alla separazione.
Inoltre, l’articolo 151 c.c. al secondo comma, specifica un altro caso in cui la separazione è legittima “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
L’eventuale colpa della moglie o del marito che non abbia adempiuto ai doveri nascenti dal matrimonio conduce all’addebito della separazione.
In particolare, la pronuncia dell’addebito della separazione presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (omissione di assistenza morale – es. maltrattamenti, infedeltà, omissione di contribuzione patrimoniale alla famiglia). E’ necessaria, inoltre, la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontario e consapevole del coniuge che abbia violato gli obblighi nascenti dal matrimonio (Cass.Civile n.17317/13).
Quali sono gli effetti patrimoniali nella separazione?
Gli effetti patrimoniali della separazione possono essere diversi a seconda della modalità in cui la separazione avviene:
· Quando la separazione è consensuale, i coniugi, nell’accordo che dovrà essere omologato dal giudice, inseriscono anche i rapporti di natura patrimoniale: divisione dei beni, assegnazione della casa o delle proprietà in comune, assegno di mantenimento a favore dei figli o eventualmente del coniuge economicamente più debole. Quindi, i rapporti patrimoniali tra marito e moglie vengono da loro scelti e regolati senza alcun problema.
· Quando la separazione è giudiziale: i beni personali (ex art. 179 c.c.) e i beni acquistati prima del matrimonio, restano di proprietà esclusiva del coniuge, ma per i beni acquistati dopo il matrimonio, sarà il giudice a deciderne la sorte.
In particolare, questa situazione si prospetta nel momento in cui marito e moglie abbiano optato per la comunione legale dei beni (salvo non sia stato convenuto diversamente nell’atto di matrimonio,ovvero se non hanno optato per la separazione dei beni).
Il primissimo effetto della separazione tra i coniugi è proprio lo scioglimento della comunione legale dei beni, a meno che non abbiano aderito alla separazione dei beni sin dalla celebrazione del matrimonio o in un momento successivo.
In secondo luogo dovrà inoltre essere disposta l’assegnazione della casa familiare: se l’immobile è di proprietà di entrambi potrà essere chiesta la divisione giudiziale del bene, se appartiene ad uno solo di essi potrà essere assegnato al proprietario o al genitore al quale sono affidati i figli (che ne avrà un mero diritto di godimento).
Resta salvo il diritto a una quota nella pensione di reversibilità a meno che non vi sia stata separazione con addebito.
In caso di separazione con addebito: al colpevole spetterà la perdita dei diritti successori (art.548 c.c.), e in alcuni casi l’obbligo di mantenimento verso il coniuge cui non è addebitabile la separazione, oltre che l’obbligo a prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile.
L’assegno di mantenimento è disposto a favore dei figli o del coniuge economicamente più debole:
L’art. 156 c. c.“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce in favore del coniuge, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non disponga di adeguati redditi propri.”
Il criterio generalmente ancora utilizzato è il principio secondo cui il marito o la moglie deve mantenere lo status economico di cui godeva in costanza di matrimonio. Questo perché la separazione personale diversamente dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio presuppone la permanenza del rapporto coniugale “ sicchè i redditi adeguati ai cui và rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” ( Cass.Civile n.12196/2017).
Quindi il dovere di assistenza materiale si tramuta in assegno di mantenimento.
Sarà comunque il giudice a valutare caso per caso se l’assegno sia dovuto o meno: in relazione anche ai redditi di ciascun coniuge, l’assegnazione della casa familiare, valutando anche la durata del matrimonio: infatti di recente una sentenza sull’assegno di mantenimento (Cass.Civile n. 402/2018) ha stabilito che se il matrimonio è stato molto breve, non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento.
Dal punto di vista pratico, spesso, capita che i coniugi hanno interrotto i loro rapporti da molto tempo. In situazioni del genere può rilevarsi utile effettuare delle ricerche per conoscere la residenza del coniuge al fine della regolare notifica di un atto giudiziale, o ancora richiedere una copia dell’atto di matrimonio. Se queste ricerche sono importanti per incardinare la procedura di separazione giudiziale, può essere utile anche fare delle indagini di natura patrimoniale per verificare se medio tempore la situazione economica dell’altro coniuge si sia modificata: indagine sull’attività lavorativa, ricerca su beni immobili intestati.
In ogni caso i coniugi devono depositare la documentazione che prova il loro stato patrimoniale dell’ultimo triennio, affinché il giudice possa effettuare una valutazione equa prima di emettere il provvedimento di separazione.
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Dott.ssa Martina Cardia