Rivendica Beni Aziendali: I Beni Devono Essere Determinati.

La domanda di rivendica beni aziendali o della loro restituzione o separazione, previste dall’articolo 103 della legge fallimentare, è ammissibile solo se la cosa è stata determinata nella sua specifica e precisa individualità.

Sulla domanda di rivendica beni aziendali ha statuito la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 15703 depositata il 14 giugno 2018.

Innanzitutto occorre chiarire che la rivendica beni aziendali rientra nella disciplina delle azioni a difesa della proprietà, e precisamente nell’azione di rivendicazione prevista dall’art. 948 del codice civile, con cui il proprietario può agire a recuperare il bene posseduto o detenuto illegittimamente da altri.

Può capitare che i beni da rivendicare siano posseduti o detenuti da un’azienda. In tal caso, in caso di fallimento dell’azienda, l’azione di rivendica beni aziendali va effettuata ai sensi della Legge Fallimentare. In particolare ai sensi dell’art. 93, va proposta una domanda di ammissione al passivo di un credito o nel nostro caso di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili.

Tale domanda si propone con ricorso da trasmettere al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Il curatore dopo aver esaminato le domande, predispone degli elenchi in cui vengono indicati i creditori ed i titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprieta’ o in possesso del fallito. Il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande viene depositato nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza cosicchè i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possano esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita’ indicate dall’articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice delegato provvede ad emettere i relativi provvedimenti sulle domande presentate.

Per quanto riguarda l’onere probatorio, la legge fallimentare, all’art. 103 prevede che per la domanda di rivendicazione si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Il ricorrente dunque ha l’onere di dare dimostrazione del proprio diritto sui medesimi beni.

Come dimostrarlo? Attraverso documento attestanti la proprietà del bene, come l’eventuale atto di acquisto, se si tratta di beni registrati si può anche produrre una relativa visura.

Ritornando alla sentenza citata in premessa, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione di un’azione di rivendica beni aziendali che riguardava un’intera azienda.

Nel caso in questione una società aveva proposto domanda di rivendica di un’intera azienda che aveva dato in affitto ad una società che era fallita. Il giudice delegato aveva disposto la sola restituzione dell’edificio di proprietà dell’azienda ricorrente in cui si svolgeva parte dell’attività della società fallita.

Contro tale decisione si erano opposti sia la società ricorrente chiedendo la restituzione delle ulteriori componenti dell’azienda sia i creditori della società in fallimento contestando che il giudice nel restituire l’immobile anziché l’azienda aveva pronunciato su una domanda non proposta dalla società.

Il tribunale di Siracusa ha revocato il decreto di restituzione dell’immobile sul base del motivo che il giudice delegato avesse pronunciato extra petita. Il tribunale di Siracusa aveva rilevato che oggetto del contratto di affitto non era l’immobile ma tutta l’azienda nel suo complesso. Aveva disposto pertanto la restituzione alla società ricorrente dell’intera azienda al netto dei beni mobili oggetto di rivendicazione parte di terzi soggetti.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso in Cassazione i creditori della società fallita contestando che la società non aveva mai indicati né descritto i beni oggetto di restituzione. Pertanto ad avviso dei creditori la domanda di rivendicazione proposta dalla società andava respinta.

La corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 103 della Legge Fallimentare la domanda di rivendica di beni aziendali deve contenere l’esatta determinazione dei beni.

La corte ritiene che anche la domanda di rivendicazione di un’intera azienda resti assoggettata a tale principio.

Ad avviso della Cassazione la domanda di rivendicazione così come formulata dalla società era inidonea a fornire con certezza la coincidenza dei beni rivendicati con quelli costituenti l’azienda.

Ad avviso della Corte di Cassazione la domanda di rivendicazione proposta dalla società andava dichiarata inammissibile per indeterminatezza dei beni da rivendicare.

Dal tenore emerge dunque che per proporre un’azione di rivendica di beni è necessario indicare specificatamente nella domanda i nostri beni che vogliamo recuperare, descrivendoli dettagliatamente.

Per ulteriori chiarimenti o per ricevere una consulenza legale sull’argomento contattaci ai nostri recapiti.

Avv. Paola Zarzaca

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