Lo scioglimento della comunione ereditaria

Lo scioglimento della comunione ereditaria. Come si scioglie la comunione ereditaria. L’ultima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Nel momento in cui muore una persona fisica, oltre ad affrontare il dolore della perdita, i soggetti più prossimi si vedono costretti a fronteggiare una serie di problematiche giuridiche che scaturiscono dalla morte del defunto.

La prima questione che si pone è quella relativa alla sorte del patrimonio del de cuius: ovvero l’eredità dello stesso. Questo processo ha inizio con l’apertura “successione” in cui, in base al testamento o (in mancanza di questo) in base alla legge, vengono ripartiti i beni patrimoniali che il defunto possedeva in vita tra coloro che sono chiamati a succedergli.

Posto che le norme del codice civile definiscono chiaramente chi siano gli eredi e come la successione venga regolata, se ben supportati da un notaio, l’eredità viene devoluta senza alcun problema.
Tuttavia, nello scenario giuridico, ciò ha destato qualche dubbio in merito è stata la questione relativa allo scioglimento della comunione ereditaria.

Come si scioglie la comunione ereditaria? In quali modalità? E quali beni sono soggetti allo scioglimento della comunione ereditaria?

Se vuoi conoscere la risposta a queste domande, continua a leggere l’articolo, in cui viene descritto lo scioglimento della comunione ereditaria, come debba avvenire secondo la legge, con una recente specifica in merito fatta da parte della Corte di Cassazione e a Sezioni Unite.

Lo scioglimento della comunione ereditaria. Come avviene secondo la legge.

All’apertura della successione, se al de cuius sono chiamati a succedere più soggetti sullo stesso patrimonio, questi vengono definiti dalla legge “coeredi” (spesso all’apertura della successione può essere richiesto un certificato di stato libero all’erede – richiedi qui certificato di stato libero).
I coeredi hanno tutti una porzione di titolarità sul patrimonio del de cuius; quindi, di fatto, si viene a creare a tutti gli effetti una situazione di comunione sulla proprietà ereditate. Alla suddetta comunione detta appunto “comunione ereditaria” si applicano le regole della comunione ordinaria ai sensi degli articoli 1100 e seguenti del codice civile.

N.B. I Coeredi non sempre subentrano in parti uguali nell’asse ereditario, bensì, spesso, la comunione ereditaria viene ripartita in base a delle precise quote. (Se vuoi conoscere chi siano gli eredi di un defunto richiedi qui visura rintraccio eredi).

Tuttavia, in qualsiasi momento, ciascun coerede può decidere di sciogliere la comunione ereditaria. Lo scioglimento della comunione ereditaria si accende con la “divisione ereditaria” in cui, posto previo interpello degli altri coeredi, un erede, in relazione alla quota che gli spetta, assume titolarità esclusiva su una parte del patrimonio ereditario, escludendo così ogni altro erede dalla proprietà di quel bene (es. il de cuius era proprietario due case che alla sua morte sono ereditate in parti uguali da entrambi i figli, i figli decidono di acquisirne l’esclusiva proprietà di ciascuno appartamento). La divisione così disposta ha effetto retroattivo: in quanto si considera che i beni (precedentemente in comunione) non siano mai stati in comunione tra gli eredi ma sempre di esclusiva titolarità di uno solo di essi.

A norma di legge, è un presupposto indefettibile il fatto che ogni coerede possa in qualsiasi momento chiedere lo scioglimento della comunione e che al momento della divisione debbano essere presenti tutti i coeredi. Nulla esclude infatti che gli stessi, tutti insieme e di comune accordo, decidano di attivarsi al fine di procedere con la “ spartizione” dei beni del defunto.

N.B. È Necessario specificare che prima di procedere con la divisione ereditaria, sarà necessario eseguire la collazione: ovvero la ricostruzione del patrimonio del de cuius computando le donazioni effettuate in vita da quest’ultimo ai coeredi.

Lo scioglimento della comunione può avvenire per via “testamentaria”: quando è direttamente il de cuius a dettare le regole e le ripartizioni che devono essere eseguite nella divisione dell’asse ereditario dopo la sua morte; può avvenire mediamente contratto “convenzionale” (alla presenza di un notaio se ad oggetto ci sono beni immobili) se tutti i coeredi concordano nella destinazione dei beni; o infine può avvenire “giudizialmente” al termine di un procedimento civile in cui il Tribunale, in mancanza di accordo tra le parti, dispone la divisione ereditaria secondo la legge.

N.B. presupposto di procedibilità per ricorrere alla divisione giudiziale è l’esperimento del procedimento di mediazione.

L’Assegnazione dei beni oggetto dello scioglimento. La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite.

Lo scioglimento della comunione comporta quindi l’assegnazione dei beni mobili, dei beni immobili e dei crediti facenti parte il patrimonio del defunto.

In caso di divisione di beni divisibili, se i coeredi possiedono le stesse quote dell’asse ereditario la divisione avviene per sorteggio, se invece le quote sono diverse la divisione sarà proporzionale alla quota a loro spettante.

In caso di divisione di beni invisibili, può avvenire la vendita all’incanto del bene, di cui il ricavato verrà poi ripartito tra i coeredi.

In caso di divisione di un immobile, se lo stesso è indivisibile, non è detto che venga venduto all’incanto. Infatti, l’immobile può essere assegnato anche ad uno solo tra i coeredi, l’unica condizione è che se il valore dell’immobile è eccedente la quota spettante al coerede che ne ha acquisito la piena proprietà con la divisione, quest’ultimo dovrà liquidare agli altri coeredi la somma eccedente in proporzione a quella a loro attribuitagli.

Ma se il bene immobile è abusivo cosa accade? (se vuoi sapere se il tuo immobile è registrato al catasto richiedi qui visura catastale).

Ebbene, la giurisprudenza si è a lungo dibattuta sulla questione, arrivando finalmente ad una conclusione con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.25021 del 2019 in base alla quale “chiarisce che il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso e che allorquando tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell’art. 713, comma 1, c.c., di chiedere ed ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. Da ultimo, puntualizza che lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell’ambito dell’espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. “endoesecutiva”) o nell’ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. “endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista dalla legge ( dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2) per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi.”

Concludiamo l’articolo con una citazione simpatica di Johann Kaspar Lavater “Non puoi dire di conoscere un uomo finché non hai diviso un’eredità con lui.”

Se ti a piaciuto l’articolo condividilo, se vuoi contribuire alla discussione lascia un commento. Se vuoi saperne di più sull’argomento contattaci.

Dott.ssa Martina Cardia

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *