Accettazione Eredità
L’accettazione eredità è un argomento vasto ma non per questo di difficile comprensione. Se vuoi capire come funziona questo istituto di diritto privato continua a leggere la nostra breve trattazione.
La legge prevede diversi tipi di accettazione eredità esaminiamoli brevemente:
1) accettazione espressa
2) accettazione tacita
3) accettazione con beneficio d’ inventario
In generale qualunque sia la modalità di accettazione il chiamato all’eredità ha 10 anni di tempo per manifestare la propria volontà. Decorso tale periodo si perde ogni diritto sull’asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite per legge.
Art. 480 Codice Civile
“Il diritto di accettare l’ eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre da giorno dell’apertura della successione*”
* La data di apertura della successione corrisponde con la data di morte del de cuius.
Ci sono delle eccezioni però. Ad esempio chiunque ne abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria il restringimento dei tempi. Quindi è consigliabile informarsi sulle intenzioni dei vari eredi per non trovarsi impreparati. La mancata accettazione entro i tempi fissati dall’autorità giudiziaria significherebbe rinunciare all’eredità
Vediamo ora i vari tipi di accettazione
Accettazione eredità Espressa
L’accettazione eredità espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’intenzione di accettare l’eredità. L’accettazione può essere fatta o alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall’accettante.
Vediamo di seguito un esempio di accettazione espressa:
Io sottoscritto Antonio Rossi nato a Messina il xx/xx/xx C.F……….., e residente in Messina in Via Roma, nominato erede universale da mio padre Domenico, dichiaro di accettare incondizionatamente il patrimonio ereditario.
Come potete vedere l’erede dichiara di accettare incondizionatamente l’eredità. Infatti non è possibile accettare in parte l’eredità, pena la nullità della dichiarazione. Nel caso si voglia accettare non incondizionatamente l’eredità si dovrà ricorrere alla cd accettazione con beneficio d’inventario; vedremo questo caso più in là.
Naturalmente una dichiarazione di accettazione eredità nulla non preclude i diritti dell’erede, il quale potrà fare un’altra dichiarazione valida oppure semplicemente accettare in forma tacita l’eredità. La condizione è che comunque l’accettazione regolare avvenga entro i 10 anni dall’apertura della successione così come stabilisce la legge.
Art. 575 Codice Civile
“l’ accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine”
Accettazione eredità tacita
Si dice accettazione eredità tacita quando l’erede a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l’eredità, ad esempio: appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un’azione spettante all’erede.
Ad esempio se Antonio alla morte del padre eredita un immobile e decide di venderlo, questo presuppone un’ accettazione tacita.
Art. 576 Codice Civile “L’ accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”
Accettazione eredità con beneficio d’ inventario
L’accettazione eredità con beneficio d’inventario riguarda solamente gli eredi e non i legatari. Questo perché ovviamente i legatari non rispondono in alcun modo dei debiti del de cuius. Infatti l’accettazione con beneficio d’ inventario ha principalmente lo scopo di separare i beni patrimoniali dai debiti del de cuius.
Ricordo infatti che accettando incondizionatamente l’eredità del de cuius si accettano anche i debiti di quest’ultimo.
In questo modo i debiti del de cuius vanno pagati ugualmente ma fino alla concorrenza del suo patrimonio. In questo caso il patrimonio dell’erede non viene intaccato.
Domenico muore e lascia in eredità al figlio una casa del valore di 100.000 euro. Domenico però aveva anche debiti per 200.000 euro. Se il figlio di Domenico accetta incondizionatamente l’eredità del padre, oltre ad accettare la casa accetterà anche i debiti. Ne consegue che poi sarà costretto ad intaccare il proprio patrimonio per pagare i debiti del padre. Accettando con beneficio d’inventario invece pagherebbe una parte dei debiti del padre e più precisamente per il valore della casa ereditata senza intaccare il proprio patrimonio.
Se l’erede è già in possesso dei beni che dovrà ereditare ed intende avvalersi della facoltà di richiedere l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario dovrà farne esplicita richiesta entro 3 mesi dalla data di morte. Se non viene redatto l’ inventario entro 3 mesi si decade dal beneficio e viene considerato erede a tutti gli effetti con conseguenza che si dovrà fare carico di eventuali debiti del de cuius.
Art. 490 Codice Civile
“Tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Conseguentemente: l’ erede conserva verso l’ eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; L’ erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; i creditori dell’ eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’ erede decada dal beneficio d’ inventario o vi rinunzi”.
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