Divisione Ereditaria: E’ Onere Della Parte Cercare i Beni Facenti Parte dell’Eredità

Nelle cause aventi ad oggetto la divisione ereditaria è onere della parte indicare i beni facente parte della massa ereditaria, non del consulente tecnico d’ufficio CTU. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza del 23 aprile 2018.

La divisione ereditaria è l’atto con cui i coeredi sciolgono la comunione dei beni. Mediante la divisione ereditaria i beni vengono frazionati in proporzione alle quote degli eredi. Ai sensi dell’art. 713 c.c. la divisione ereditaria può essere iniziata da ciascun coerede.

La divisione ereditaria può essere consensuale, quando tutti i coeredi si accordano per la divisione o giudiziale nel caso in cui i coeredi non giungano ad un accordo sulla divisione. In tal caso si instaura una causa civile.

Ed è il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, di cui all’ordinanza in premessa. La signora x aveva citato in giudizio il fratello y per la divisione ereditaria dei beni del loro padre defunto senza lasciare testamento, chiedendo altresì che a mezzo di CTU venisse formata e valutata la massa ereditaria composta da alcuni terreni e da un immobile indivisibile abitato dal fratello. Il Tribunale di primo grado con sentenza aveva stabilito lo scioglimento della comunione assegnando l’immobile alla sorella e i terreni al fratello. Aveva stabilito altresì una somma che la sorella doveva dare al fratello a titolo di conguaglio. Il fratello proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nominando il CTU per l’esatta quantificazione dell’asse ereditario in applicazione anche delle norme sulla Collazione. La Corte di Appello rigettava il ricorso confermando quanto statuito nella sentenza di primo grado e condannando l’appellante al rilascio dell’immobile.

Il fratello pertanto proponeva ricorso in cassazione adducendo 3 motivi di ricorso:

  1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 737 e ss. c.c. con riferimento alla violazione della normativa sulla collazione, nonché omessa e insufficiente motivazione su tale punto della controversia”. Il ricorrente, sia in primo che in secondo grado, aveva contestato la divisione effettuata dal C.T.U. che non aveva preso in considerazione l’intero asse ereditario, effettuando la divisione solo degli immobili, escludendo i beni mobili che di cui si era impossessata la sorella.
  2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 713 e 720 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tale punto decisivo della controversia”, il ricorrente contestava che sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello avevano stabilito l’indivisibilità dell’immobile.
  3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 726 e 727 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, il ricorrente contestava che la sentenza impugnata non quantificasse il valore dei beni mobili (sia quelli presenti nell’immobile che le somme di denaro e/o i titoli depositati presso istituti di credito);

Il ricorrente si dogliava del fatto che il C.T.U. non avrebbe correttamente identificato la massa ereditaria, perché avrebbe omesso di cercare, individuare e valutare i beni mobili facenti parte di essa, con conseguente incidenza, oltre che sulla collazione, anche sulla quantificazione del conguaglio.

Ma ad avviso della corte di Cassazione “non eraonere del C.T.U., oppure funzione e finalità della consulenza tecnica d’ufficio, andare alla ricerca dei mobile e delle somma di cui la sorella si sarebbe appropriata; oppure delle donazioni in vita da parte del genitore e di cui la figlia avrebbe beneficiate. L’andi queste circostanze andava provato dalla parte interessata.”

La Corte infatti richiamando precedenti giurisprudenziali ribadisce che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati(Cass. n. 3130 del 2011; conf. Cass. n. 12990 del 2013).

La Corte quindi evidenzia che è onere della parte effettuare un’esatta ricognizione dei beni facenti parte dell’asse ereditario non potendosi nè sottrarre né pretendere di supplire alla propria mancata ricognizione richiedendo l’intervento del CTU.

La Corte inoltre ha sottolineato che, qualora in caso di C.T.U. disposta nell’ambito di un giudizio di divisione ereditaria, una delle parti deduca che il consulente avrebbe effettuato la consulenza stessa su beni estranei all’eredità, non è sufficiente che la stessa si limiti a contestare la coincidenza tra i beni ereditari e quelli periziati, ma deve anche provare tale circostanza(Cass. n. 23467 del 2004).

Infine la Corte spiega che pur non essendo la consulenza tecnico di ufficio, un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda (Cass. n. 20695 del 2013).

Ad avviso della Cassazione, quindi, il CTU può effettuare correlate indagini peritali ma solo su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.

Resta quindi sempre onere della parte indicare l’esatta portata della massa ereditaria non potendo sopperire alla propria inerzia demandando l’incarico della ricerca dei beni facente parte dell’asse ereditario al CTU.

Sulla base di tali motivazioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fratello.

Dal tenore della sentenza si desume pertanto l’importanza di effettuare, in sede di scioglimento della comunione ereditaria, una esatta ricognizione dell’asse ereditario cercando tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del defunto.

Ma come ricercare i Beni facenti parte dell’asse ereditario? In merito agli immobili possiamo effettuare una Visura Catastale Storica sul de Cuius, per quanto riguarda i beni immobili registrati si può effettuare un ricerca veicoli intestasti per verificare tutti i beni mobili iscritti nel pubblico registro automobilistico intestati al defunto.

Per maggiori info o chiarimenti lascia un commento o richiedi una consulenza.

Avv. Paola Zarzaca

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *