Impugnazione Rinuncia Eredità: Guida all’Istituto.

L’impugnazione rinuncia eredità è un istituto previsto dal codice civile con cui i creditori possono tutelare i propri diritti nel caso l’erede debitore decida di rinunciare all’eredità.

L’impugnazione rinuncia eredità può essere effettuato anche dallo stesso erede rinunciante. Se infatti la rinuncia era effetto di dolo o violenza, il rinunciante può impugnare la propria rinuncia.

L’art. 524 del codice civile disciplina il primo caso, ossia l’impugnazione rinuncia eredità da parte dei creditori. La norme infatti prevede che se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

L’istituto dunque nasce dall’esigenza di tutelare i creditori del chiamato all’eredità nel caso in cui quest’ultimo decida di non accettare l’eredità del de cuius.

Se infatti la legge da un lato prevede per gli eredi lo strumento della rinuncia dell’eredità per evitare che il proprio patrimonio venga aggredito dai creditori del de cuius, dall’altro concede ai creditori del rinunciante la possibilità di soddisfare i propri crediti impugnando la rinuncia dell’eredità, accettando loro stessi l’eredità in nome e in luogo del rinunziante.

La legge però concede la possibilità di impugnare la rinuncia anche al soggetto chiamato all’eredità che vi abbia rinunciato. Tale possibilità è prevista dall’art. 526 del codice civile a delle condizioni, ossia la rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo. In poche parole la legge concede la possibilità di impugnare la propria rinuncia all’eredità se la stessa era stata estorta con dolo o violenza.

Quali sono i presupposti dell’azione?

I presupposti per l’impugnazione rinuncia eredità da parte del creditore sono essenzialmente due. Innanzitutto è necessario che vi sia stata una rinunzia formale all’eredità da parte dell’erede o degli eredi.

L’Istituto quindi non si applica se il chiamato all’eredità abbia perso il diritto di accettare per fatti diversi dalla rinunzia, per prescrizione o decorrenza del termine stabilito dal giudice per accettare ex art. 481 del c.c. etc.. Vale la pena ricordare infatti che la rinuncia all’eredità si prescrive nel termine di 10 anni dall’apertura della successione o nel termine di 3 mesi nel caso in cui il chiamato all’eredità possieda dei beni ereditari.

Secondo presupposto per l’esperimento dell’azione di impugnazione rinuncia eredità è che la rinunzia abbia causato un danno ai creditori del rinunziante.

Per danno si intende l’impossibilità di poter avere soddisfazione del proprio credito con i soli beni del rinunciante debitore. La rinunzia all’eredità dunque arreca un danno al creditore del debitore rinunciante il quale non può trarre vantaggio dall’incremento del patrimonio del debitore erede conseguente all’eredità in caso di accettazione.

Il creditore del debitore a causa della mancata acquisizione dell’eredità perde la possibilità di poter soddisfare il proprio credito.

Nel caso invece di impugnazione rinuncia eredità da parte del rinunciante, i presupposti sono che colui che ha effettuato la rinuncia l’abbia effettuata sotto costrinzione. In tale caso è necessario provare dunque che la rinuncia è stata effetto di dolo o violenza.

Bisogna comunque osservare che in questo caso legittimato ad agire non è soltanto il rinunciante, ma possono impugnare la rinuncia all’eredità anche gli eredi e i creditori del rinunciante. Si tratta in questo caso di un’azione surrogatoria. Vige però sempre il presupposto che la rinuncia sia avvenuta a causa di dolo o violenza.

L’impugnazione rinuncia eredità è soggetta a prescrizione?

Sì, l’art. 524 del codice civile prevede espressamente che il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui è stata effettuata la rinunzia dall’erede o dagli eredi.

Nel caso di impugnazione da parte del rinunciante o dei suoi eredi o creditori, l’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Come si esercita l’azione di impugnazione rinuncia all’eredità?

I creditori che vogliono impugnare la rinuncia devono proporre istanza al Tribunale. Il giudice adito se rileva l’esistenza dei presupposti, concede l’autorizzazione ai richiedenti con cui possono accettare l’eredità in luogo del rinunciante ma solo nei limiti della soddisfazione del proprio credito. La parte che eventualmente residua del patrimonio viene devoluta a norma di legge.

Quali sono le differenze con la revoca della rinuncia dell’eredità?

Come detto prima, il rinunciante all’eredità può impugnare la propria rinuncia se dimostra che la stessa è frutto di dolo o violenza.

La legge però concede al rinunciare un’altra possibilità, quella di revocare la propria rinuncia. L’art. 525 del codice civile prevede infatti che fino a che non si sia prescritto il diritto di accettare l’eredità, i chiamati che vi hanno rinunziato possono sempre accettarla se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.

I presupposti dell’azione in quetso caso sono tre:

  • Che non sia intervenuto il termine decennale di prescrizione dell’accettazione dell’eredità
  • Che l’eredità non sia stata accettata da altro dei chiamati.
  • Che la revoca non crei pregiudizio ai terzi che abbiano eventualmente già acquistato ragioni sopra i beni dell’eredità.

In questo caso la revoca si attua mediante una dichiarazione contraria a quella della rinuncia. Le modalità sono le stesse previste per l’accettazione dell’eredità.

La differenza rispetto all’impugnazione rinuncia eredità è che in questo caso il rinunciante accetta l’eredità, scatenando gli effetti propri dell’accettazione dell’eredità. Non si tratta di un’azione giudiziale, ma semplicemente dell’accettazione dell’eredità che rende priva di effetto la rinuncia fatta antecedentemente.

Nel caso invece dell’impugnazione rinuncia eredità da parte del creditore o dello stesso rinunciante è necessario esperire un’azione civile per ottenere l’autorizzazione da parte del giudice.

Ma i creditori come possono sapere se l’eredità è stata accettata o rinunciata?

È possibile avere conoscenza della rinuncia mediante una verifica dell’accettazione dell’eredità.

Ricordiamo che è possibile rintracciare tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario effettuando una Visura Catastale Storica sul de Cuius, per quanto riguarda i beni immobili registrati , una ricerca veicoli intestasti per verificare tutti i beni mobili iscritti nel pubblico registro automobilistico intestati al defunto, ed infine è anche possibile rintracciare i conti correnti.

Nel caso in cui non si conoscono gli eredi legittimi del de cuius è possibile risalire attraverso il servizio rintraccio eredi.

Per qualunque ulteriore info o chiarimento lascia un commento.

Avv. Paola Zarzaca

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