Fondo Patrimoniale e Pignoramento dei Beni, Novità 2018.
Il bene oggetto di fondo patrimoniale non può essere pignorato da parte dei creditori se il credito è sorto successivamente. La corte di Cassazione con due recenti sentenze, la n. 12627 del 19 marzo 2018 e la n. 2820 del 6 febbraio 2018, ha invece fornito ulteriori delucidazioni sull’eventuale pignorabilità dei beni in fondo patrimoniale, in situazioni particolari, ossia quando il credito deriva da illecito penale o quando è legato ad un fallimento aziendale.
Ma prima di commentare le sentenze cerchiamo di conoscere meglio l’Istituto del fondo patrimoniale.
Che cos’è il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 167 del codice civile e seguenti, con cui i coniugi possono riservare una parte del loro patrimonio, come ad esempio un immobile, a tutela dei bisogni della famiglia. La proprietà del bene oggetto di fondo patrimoniale rimane in capo ad entrambi i coniugi e gli eventuali frutti da esso prodotti devono essere utilizzati per far fronte ai bisogni della famiglia. Si tratta di un atto a titolo gratuito, compiuto volontariamente e senza un corrispettivo in cambio.
Ai sensi degli articoli del codice civile, il bene sottoposto a fondo patrimoniale non può essere venduto né dato in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi. Se ci sono figli minori è necessario l’autorizzazione del giudice, che la concede nei soli casi di necessità o utilità evidente.
Una regola importante, è quella prevista dall’art. 170 c.c. ai sensi del quale i beni oggetto di fondo patrimoniale non possono essere oggetto di esecuzione e quindi aggrediti dai eventuali creditori.
Dunque L’immobile oggetto di fondo patrimoniale è impignorabile da parte dei creditori, se il debito sorto successivamente all’istituzione del fondo medesimo.
I creditori possono aggredir i beni oggetto di fondo patrimoniale solo per crediti sorti antecedentemente alla costituzione del fondo. In questo caso i creditori infatti possono aggredire i beni del fondo patrimoniale proponendo l’azione revocatoria, con cui viene richiesta al Giudice, l’ inefficacia nei loro confronti della costituzione del fondo patrimoniale. Tale azione però può essere proposta entro cinque anni dal compimento dell’atto.
Tuttavia ci sono dei casi in cui è possibile aggredire i beni oggetto di fondo patrimoniali anche per crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo. Si pensi ai crediti derivanti da illecito penale e quelli derivanti da un fallimento aziendale.
E’ opponibile il fondo patrimoniale per i crediti dipendenti da illecito penale?
A questa domanda ha risposto la Cassazione con la prima sentenza citata in premessa.
Il caso riguardava il sequestro conservativo di un immobile oggetto di fondo patrimoniale. L’immobile era stato sequestrato a seguito di un illecito commesso dal proprietario, imputato per truffa aggravata.
Il tribunale di riesame, aveva autorizzato il sequestro dell’immobile benchè lo stesso fosse in fondo patrimoniale.
Il difensore dell’imputato ha pertanto proposto ricorso in Cassazione deducendo l’illegittimità del sequestro in quanto il bene sequestrato era oggetto di fondo patrimoniale e quindi impignorabile, in quanto il credito oggetto della misura cautelare era sorto per motivi estranei ai bisogni della famiglia.
Il tribunale di riesame aveva autorizzato il sequestro ritenendo che il disposto dell’art. 170 c.c. (ossia l’impignorabilità del bene oggetto di fondo patrimoniale) non si applica in caso di obbligazioni derivanti da delitto.
La corte di cassazione invece ha rilevato che il tribunale del riesame non ha tenuto in considerazione il dettato previsto dall’art. 194 codice penale ai sensi del quale, gli atti a titolo gratuito, compiuto dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetti ai crediti ex art. 189 cp se si prova che furono compiuti in frode. L’articolo stabilisce inoltre all’ultimo comma l’inapplicabilità della previsione “per gli atti anteriori di un anno al commesso reato”.
Ad avviso della Corte di Cassazione il Tribunale del riesame non ha appunto tenuto in considerazione tale disposizione autorizzando il sequestro semplicemente sulla base della circostanza che l’obbligazione nasceva da un illecito penale. Il tribunale ad avviso della suprema corte avrebbe dovuto operare una valutazione in ordine all’intenzione dell’imputato al momento della costituzione del fondo patrimoniale.
Da tale sentenza discende il principio di diritto per cui il bene oggetto di fondo patrimoniale non può essere pignorato o sottoposto a sequestro conservativo per un delitto commesso successivamente alla costituzione del fondo, salvo in caso in cui si dimostri che la costituzione del fondo fu fatta fraudolentemente.
Il bene in fondo patrimoniale può essere pignorato in caso di fallimento?
A questo interrogativo ha dato risposta sempre la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2820 del 06 febbraio 2018.
In questo caso il tribunale di appello aveva dichiarato inefficace la costituzione in fondo patrimoniale di alcuni immobili, stipulato da un imprenditore fallitonel biennio anteriore al fallimento..
la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 legge fall. e degli artt. 167 e seg. cod. civ., per essersi la corte d’appello limitata ad assumere a sostegno della sentenza il limite temporale previsto dalla prima norma, e per avere immotivatamente disatteso la circostanza per cui la costituzione del fondo aveva integrato l’adempimento di un dovere morale.
L’art. 64 fallimentare prevede infatti che gli atti a titolo gratuito Sono privi di effetto rispetto ai creditori se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. L’articolo tuttavia prevede l’esclusione di tale disposto per gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale.
La ricorrente deduceva che il fondo era stato costituito proprio per far fronte ad un dovere morale, in quanto era stato vincolato nel fondo l’appartameto costituente abitazione familiare, e quindi andava escluso dall’operatività dell’art. 64 della Legge fallimentare.
La corte di Cassazione ha chiarito che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettua ta da entrambi i coniugi, non integra, di per sè, un addempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge ma essa configura sempre un atto a titolo gratuito.
Tale atto è suscettibile di esser dichiarato inefficace a norma della L. Fall., art. 64, salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.
Ad avviso della suprema corte però non vi è prova che la ricorrente abbia costituito il fondo per dovere morale, condizione escludente l’inefficacia dell’atto, considerato soprattutto il fatto che i figli della coppia erano al momento già tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali, e che l’atto non aveva riguardato solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi.
Come conoscere se un bene è oggetto di fondo patrimoniale basta effettuare una visura presso i registri immobiliari.
Per una consulenza sull’argomento non esitare a contattarci.
Avv. Paola Zarzaca