Crediti De Cuius: Ogni Coerede Può Agire Per La Riscossione
Ogni coerede ha diritto ad agire per la riscossione dei crediti de cuius, sia per l’intero credito che relativamente alla propria quota di spettanza, senza che la parte debitrice possa opporre l’eventuale mancato consenso degli altri coeredi.
Sui crediti de cuius, così ha pronunciato la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27417 del 20 novembre 2017. Tale sentenza si inserisce nel panorama delle successioni mortis causa. Occorre premettere che al momento del decesso di un individuo si apre automaticamente la successione di tutti i suoi beni fra i coeredi, i quali ricordiamo devono effettuare un’esatta ricognizione dell’asse ereditario individuando sia i beni mobili che immobili appartenenti al de cuius che eventuali crediti su conti correnti, depositi etc..
La controversia, oggetto della sentenza in premessa, riguardava proprio l’azione per il recupero delle somme depositate su un conto corrente e su un conto deposito. Nello specifico l’azione è stata esperita da 2 figlie del de cuius assieme alla moglie di quest’ultimo nei confronti dell’altro coerede e della Banca X per il recupero delle somme sul conto corrente del de cuius cointestato con la moglie e dei titoli giacenti su un conto deposito intestato al solo de cuius.
Le figlie, al momento della successione, avevano comunicato alla Banca la morte del titolare del conto corrente e del conto deposito, rivendicando le somme depositate sul conto e chiedendo il disinvestimento dei titoli giacenti sul conto deposito.
La Banca aveva opposto il rifiuto in quanto l’altro coerede non aveva prestato il consenso né al prelievo delle somme dal conto corrente né al disinvestimento dei titoli sul conto deposito. A fronte delle richieste delle coeredi, la Banca aveva soltanto concesso il prelievo di una piccola somma per far fronte alle spese funerarie. La Banca inoltre aveva continuato con gli investimenti.
Le coeredi pertanto avevano citato in giudizio sia l’altro coerede che la Banca chiedendo a quest’ultima la restituzione di tutte le somme pro quota nonché il risarcimento ad entrambi i convenuti del danno scaturente dai nuovi investimenti eseguiti contro la loro volontà nonché dal rifiuto di restituzione delle somme dovute pro quota.
Il Tribunale di primo grado assegnava alle coeredi attrici, per la quota di rispettiva competenza, sia le somme sul conto corrente che i titoli del conto deposito, condannando altresì la banca e il coerede convenuto al risarcimento del danno in misura pari agli interessi legali sulle quote del saldo del conto corrente e del controvalore dei titoli.
Il coerede e la Banca presentavano ricorso in Appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello in parziale riforma della decisione di primo grado condannava gli appellanti al rimborso delle spese del doppio grado in favore della banca, compensando invece le spese tra le attrici ed il coerede.
Ad avviso della Corte d’Appello i crediti ereditari cadono in comunione, e non si dividono automaticamente tra i coeredi, così che gli stessi devono essere oggetto di divisione.
Escludeva quindi che un coerede potesse agire per il pagamento della quota parte del credito ereditario nel proprio esclusivo interesse, vista l’opposizione frapposta dall’altro coerede, quindi riteneva legittimo il rifiuto opposto dalla banca alle richieste delle coeredi. In merito alla domanda risarcitaria, la Corte di Appello riteneva che mancava la prova della perdita di valore dei titoli in conseguenza dell’investimento effettuato in epoca successiva alla morte del de cuius, dovendosi escludere altresì il danno, poiché solo a seguito della divisione ereditaria, le coeredi avevano diritto a pretendere il pagamento dei crediti ricompresi nella comunione ereditaria per le quote di rispettiva spettanza.
Contro tale decisione, le coeredi hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando che la Corte di Appello aveva mal interpretato il precedente delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 24657/2007, in ordine alla corretta individuazione della disciplina applicabile ai crediti ereditari, ritenendo erroneamente che gli stessi cadano in comunione e che debbano quindi essere divisi alla stregua delle altre componenti attive dell’asse.
Ad avviso della Corte di Cassazione le doglianze delle ricorrenti sono fondate in quanto con la sentenza richiamata la Corte riconosce a ciascun coerede il diritto di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell’interesse della comunione.
La Cassazione, con la decisione in premessa, ha pertanto ribadito che ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi.
La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto illegittimo il rifiuto apposto dalla Banca.
Ricordiamo che è possibile rintracciare tutti i Beni facenti parte dell’asse ereditario effettuando una Visura Catastale Storica sul de Cuius, per quanto riguarda i beni immobili registrati , una ricerca veicoli intestasti per verificare tutti i beni mobili iscritti nel pubblico registro automobilistico intestati al defunto, ed infine è anche possibile effettuare delle indagini per verificare se il de cuius aveva rapporti in corso con istituiti di credito.
Per ulteriori info sull’argomento può lasciare un commento in fondo oppure richiedere una consulenza.
Avv. Paola Zarzaca