Notifica Portiere Perfezionamento – Cartella Esattoriale

Notifica Portiere, quando si perfeziona la notifica della cartella esattoriale o di un atto giudiziario?

Notifica Portiere eseguita dall’ufficiale giudiziario è disciplinata dall’art. 139 c.p.c.. Se la notifica è fatta a mezzo posta l’art. 7 legge n. 890/1982, dice che “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Come abbiamo spiegato nel post sulla notifica al familiare convivente, la regola è che la notifica va fatta nelle mani destinatario ex art. 138 c.p.c., ma non sempre questo è possibile. Pertanto, il legislatore dispone che la notifica venga fatta al familiare convivente in assenza del destinatario.

Se l’ufficiale giudiziario o postale non trova neanche un familiare, l’atto andrà consegnato al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, la notifica andrà fatta al vicino di casa che accetti di riceverla.

La procedura si applica per la notifica fatta dall’ufficiale giudiziario ex art. 139 c.p.c. che per mezzo posta ex art. 7 legge n. 890/1982.

Ricapitolando, l’ufficiale giudiziario si reca al domicilio del destinatario, che è assente, sono assenti anche i familiari conviventi. A questo punto si tenterà di fare la notifica al portiere o in mancanza al vicino di casa.

Nella relata di notifica deve essere indicato che ne il destinatario ne alcun familiare convivente era presente. Sul punto si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 24536 del 2009.

Consegnato l’atto al portiere o al vicino di casa che attesta la ricezione mediante sottoscrizione della relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario, la notifica si è perfezionata? La risposta e no.

Il legislatore prevede che il destinatario deve essere avvertito mediante l’invio di una raccomanda con la quale viene informato dell’avvenuta notifica. Quindi, la notifica portiere si perfeziona per il destinatario al momento della ricezione della raccomandata informativa. Da questo momento se vi sono dei termini iniziano a decorrere.

Questa regola si applica sia se la notifica portiere viene fatta a mani che a mezzo posta, in entrambi i casi la legge impone l’invio della raccomandata dopo la notifica portiere o al vicino di casa.

Se la parte che ha notificato l’atto non invia la raccomandata cosa succede? La notifica è nulla. La cartella esattoriale notificata al portiere non seguita dalla raccomandata è nulla. Ovviamente la nullità andrà eccepita al momento in cui verrà inviata un’intimazione di pagamento relativa alla precedente cartella la cui notifica era viziata. In questo caso, facendo opposizione all’intimazione di pagamento si può rilevare la nullità dell’atto antecedente e conseguente annullamento della cartella e dell’intimazione di pagamento. Se invece la parte va ad impugnare la cartella a cui non è seguita la raccomandata, il giudice adito non annullerà mai la cartella perchè non è stata inviata la raccomandata di avviso, in quanto l’atto ha raggiunto lo scopo. Ovvero l’obiettivo del legislatore è che il destinatario viene a conoscenza dell’atto.

Attenzione questa tipologia di casi è assai frequente, si pensi che circa il 50% delle cartelle di pagamento notificate in Italia sono affette da vizi sia per il contenuto che per la forma.

Altra questione importante, basta l’invio di una semplice raccomandata per perfezionare la notifica o è necessario anche l’avviso di ricevimento? Qui la questione è un po’ dibattuta. In linea di massima per i giudici di legittimità la notifica si perfeziona con l’invio della semplice raccomandata. Non è necessario l’avviso di ricevimento almeno secondo la Corte di Cassazione con la recente sentenza 1268/2016. Anche se in giurisprudenza di merito non mancano pronunce dove si insiste che la raccomandata informativa va inviata con invio di ricevimento e la cui prova va data in giudizio.

Se devi notificare un atto ed hai bisogno di rintracciare la residenza del tuo debitore puoi eseguire un servizio di rintraccio domicilio debitore.

Se invece per la notifica di un atto hai necessità di rintracciare il posto di lavoro del tuo debitore puoi richiedere un rintraccio posto di lavoro del debitore.

Il mio consiglio è quando ricevete un atto o una cartella esattoriale di affidarvi ad un esperto per una disamina dell’atto. Come detto sopra, in linea di massima il 50% delle cartelle notificate presentano dei vizi. Altra cosa importante, la cartella va impugnata tempestivamente se non viene fatto, eventuali vizi non potranno più  essere eccepiti. La cartella non impugnata diventa un valido titolo per iniziare un’azione esecutiva.

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