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Notifica Familiare Convivente Perfezionamento – Cartella di Pagamento.

Notifica familiare convivente quando si perfeziona la notifica della cartella di pagamento o qualsiasi altro atto?

Notifica familiare convivente è una situazione che si verifica spesso, cerchiamo di capire quando la notifica di un atto sia giudiziale che stragiudiziale si perfeziona.

In tema di notifica di atti, la regola è che questa va fatta nelle mani del destinatario. Nella pratica ciò non è sempre possibile, quindi il legislatore ha introdotto una dettagliata disciplina di come devono essere eseguite le notificazioni quando non è possibile la consegna nelle mani del destinatario.

In questo post mi occuperò delle notifiche al familiare convivente.

Prima di iniziare bisogna premettere che la notifica di una tto può essere fatta dall’ufficiale giudiziario, in questo caso si applicano le regole dell’art. 139 c.p.c. o a mezzo posta. In questo seconda situazione l’ufficiale giudiziario utilizzerà il servizio postale per portare a conoscenza del destinatario l’atto, la disciplina è quella dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 modificato nel 2008.

In linea generale l’ufficiale giudiziario o l’ufficiale postale si recano presso il domicilio del destinatario per la consegna dell’atto. Se non è presente, ma vi sono dei familiari conviventi, la notifica viene fatta nelle mani di questi. Di ciò ne verrà dato atto nella relata di notifica, dove verrà apposta la firma del ricevente e anche quella dell’ufficiale giudiziario e/o postale e la data e il luogo della notifica. Viene compilata la c.d. relata di notifica.

Conclusa questa formalità, l’atto ha raggiunto il suo scopo e la notifica per il destinatario è perfezionata. Almeno questo è l’orientamento oggi prevalente per la giurisprudenza di legittimità. Si vedano le sentenze nn. 8333/2015, 23182/2015, 10554/2015.

Se tale questione può considerarsi pacifica per la notifica fatta dall’ufficiale giudiziario, lo stesso non può dirsi per la notifica al familiare convivente fatta a mezzo posta. Pensiamo alla raccomandata spedita da Equitalia contente la cartella di pagamento. Secondo alcuni giudici di merito l’atto notificato a mezzo posta al familiare convivente non è sufficiente per la perfezione della notifica, in quanto è necessario l’invio di un’ulteriore raccomandata – secondo alcuni con avviso di ricevimento – in cui si informa il destinatario dell’invio dell’atto giudiziario.

Solo con questa ulteriore formalità la notifica familiare convivente si considera conclusa e quindi perfezionata. La differenza di disciplina rispetto alla notifica fatta dall’ufficiale giudiziario andrebbe rintracciata, a dire dalla Commissione Tributaria di Campobasso, nell’art. 7 della legge n. 890 del 1982. La norma prevede che qualora non è possibile consegnare l’atto al destinatario bisogna comunicare allo stesso l’avvenuta notificazione con lettera raccomandata c.d. CAN.

A tali conclusioni è giunta la CTP di Campobasso con la sentenza n. 3254/2016. Alle stesse conclusioni è giunta anche CTP di Bari con la sentenza n. 557/2015.

Nonostante tale orientamento apre uno scenario di maggior tutela nei confronti del destinatario di un atto, in particolare le cartelle di pagamento di Equitalia, al momento non gode del supporto della giurisprudenza di legittimità.

Come detto sopra, per la Cassazione la notifica al familiare convivente si perfeziona con la consegna dell’atto. Non è necessario inviare la raccomandata dove si avvisa il soggetto dell’avvenuta notifica nel proprio domicilio al parente convivente.

Se la notifica viene fatta a persona non familiare o non convivente?

Pensiamo ad una persona che si trova occasionalmente presso il domicilio del ricevente dell’atto. Tale situazione dovrà essere provata dal destinatario per ottenere l’annullamento dell’atto. Si veda la sentenza n. 3906/2012 della Corte di Cassazione e la n. 23368/2015.

Cosa avviene se la notifica viene fatta al familiare ma nel domicilio diverso del destinatario? La notifica è irrimediabilmente nulla.

Se devi fare una notifica ma nono conosci il domicilio del tuo debitore ti consiglio di richiedere un rintraccio residenza debitore. Se si tratta di una società puoi fare una visura camerale.

Facciamo un esempio. L’agente di riscossione, notifica una cartella di pagamento a Tizio, ma questa viene fatta nelle mani della sorella Caia presso il domicilio di Caia. Tizio viene a conoscenza della cartella di pagamento dopo 2 anni, quando riceve un’intimazione di pagamento che sollecita il pagamento della cartella notificata due anni prima. In questa situazione Tizio potrà proporre opposizione dicendo di non aver mai ricevuto alcuna cartella di pagamento. A questo punto quando Equitalia si costituirà in giudizio dovrà provare la regolare notifica. Ma dato che questa è nulla, travolgerà anche l’atto successivo.

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