Azione di Rivendicazione: Necessaria la Prova del Titolo di Proprietà

L’azione di rivendicazione è un’azione a tutela della proprietà con cui è possibile rivendicare il possesso e la detenzione del proprio bene da una terzo che lo possiede o detiene.

L’azione di rivendicazione è disciplinata dall’art. 948 del codice civile, ed è diretta alla rivendica di qualsiasi bene di proprietà sia mobile che immobile. Essa appartiene alla categoria delle c.d. azioni petitorie.

Abbiamo visto in precedenza che l’azione di rivendicazione si utilizza anche per recuperare i beni in possesso o detenuti da un’azienda in fallimento, mediante la proposizione di una domanda di ammissione al passivo con cui chiedere la restituzione o la rivendicazione dei propri beni mobili e immobili. Per conoscere i dettagli di quest’ultima procedura consigliamo la lettura del nostro articolo.

Occorre ricordare che il presupposto dell’azione di rivendicazione è la titolarità del bene da parte di chi propone l’azione. E’ dunque l’attore che propone l’azione di rivendicazione a dover dimostrare con qualsiasi mezzo di avere la titolarità a titolo originario del bene. Infatti altro presupposto è che l’acquisto del bene che si intende rivendicare deve essere a titolo originario.

Il titolo di proprietà a titolo originario si ha quando il bene non ha un precedente proprietario o quando prevale sul diritto del precedente proprietario. Bisogna dire tuttavia che la legge ammette la possibilità di proporre l’azione di rivendicazione anche a chi ha acquistato a titolo derivativo ma in questo caso, egli dovrà dimostrare la legittimità di tutti gli acquisti derivativi che si sono susseguiti fino ad arrivare all’acquisto originario del bene. Ciò ovviamente è molto complicato, infatti viene comunemente chiamata “probatio diabolica”. In questo caso occorre innanzitutto risalire ai precedenti proprietari mediante ad esempio una visura storica sull’immobile. Dopo di chè l’attore dovrà dimostrare la legittimità dei vari passaggi di proprietà che si sono susseguiti fino ad arrivare all’acquisto originale.

Se l’attore non riesce a dimostrare la proprietà del bene a titolo originario vedrà la propria domanda rigettata dal Tribunale.

Questa circostanza è stata analizzata dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 167 del 13 gennaio 2017.

Nel caso in questione l’attore aveva proposto domanda di rivendicazione per recuperare dei terreni occupati sine titolu da un terzo soggetto. Il convenuto si costituiva domandando, in via riconvenzionale, di essere dichiarato proprietario a titolo originario per usucapione ai sensi dell’art.1158 c.c., o in subordine ai sensi dell’art.1159 bis c.c., delle aree occupate.

Il Giudice Istruttore disponeva una C.T.U. al fine di descrivere lo stato dei luoghi, individuando la parte oggetto di causa delle particelle catastali menzionate e verificando la sussistenza di segni o elementi idonei a comprovare il possesso ultraventennale dedotto dal convenuto.

Il tribunale evidenziava che l’attore che propone una domanda di rivendicazione deve provare la sussistenza dell’asserita proprietà sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione.

Il tribunale di Catania ha richiamato una sentenza della Cassazione (sez. II, 10/09/2002, n. 13186 ).

Con tale sentenza è stato specificato che l’onere probatorio in capo all’attore non viene attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale di usucapione (atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l’onere di fornire alcuna prova, pur nell’opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata). Tuttavia però la cassazione rileva che se l’usucapione eccepito ” abbia una data successiva rispetto a quella del titolo di acquisto del rivendicante, l’onere probatorio del rivendicante può legittimamente ritenersi assolto, nel fallimento dell’avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare.

Nel caso concreto il Tribunale di Catania ha rilevato che l’attore non ha prodotto alcun documento comprovante il diritto di proprietà vantato nell’atto di citazione. E Sebbene la sentenza della Cassazione richiamata afferma che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto incide, mitigandolo, sul rigore del regime probatorio proprio dell’azione di rivendicazione ai sensi dell’art. 948 c.c., l’attore non è, comunque, esonerato dall’onere di dimostrare il titolo in virtù del quale egli afferma essere proprietario del fondo oggetto di causa.

Ad avviso del Tribunale di Catania, la mancata produzione del titolo di proprietà indicato nell’atto introduttivo del giudizio, implica il rigetto della domanda di rivendicazione per mancanza di prova.

Ad avviso del Tribunale di Catania la prova non può desumersi né dalla relazione del C.T.U. (che nulla ha accertato al riguardo), né dal contratto preliminare stipulato tra le parti per scrittura privata non autenticata, né dai dati catastali prodotti dal convenuto, considerato che secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione:La prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell’art. 950 c.c.Cassazione civile, sez. II, 04/03/2011, n. 5257.

In merito alla domanda riconvenziale di usucapione il tribunale di catania ha osservato che la domanda proposta dal convenuto in riconvenzionale appare essenzialmente proposta al fine di rigettare la domanda attrice e mantenere il possesso dei terreni rivendicati dall’attore. Ad avviso del giudice catanese, la domanda del convenuto sembra essere stata posta solo al fine di difendersi dall’azione di rivendica di controparte.

Appare, dunque, consequenziale al rigetto della domanda principale l’assorbimento delle domande riconvenzionali, tanto più considerato che, qualora si volesse diversamente ritenere, l’esame nel merito di quest’ultime implicherebbe la necessità di un contraddittorio completo e puntuale sulla legittimazione passiva dell’attore, non avendo quest’ultimo dimostrato di essere il proprietario dei terreni in quest

In conclusione, nella domanda di rivendicazione il giudice deve innanzitutto verificare l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della propria pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto.

L’attore ha dunque l’onere di provare in qualsiasi caso la proprietà a titolo originario del bene immobile che intenda rivendicare, anche se il convenuto si oppone eccependo l’usucapione.

Vale la pena ricordare che l’eccezione di usucapione rappresenta l’unica ipotesi di prescrizione del diritto ad agire per l’azione di rivendicazione.

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Avv. Paola Zarzaca

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