Notifica a Destinatario Irreperibile: Ecco Quali Ricerche Bisogna Fare!
Notifica al destinatario irreperibile, l’avvocato o il privato che deve notificargli un atto, devono effettuare delle ricerche complete prima di depositare l’atto presso la casa comunale. Non è dunque sufficiente rilevare la mera irreperibilità del destinatario, ma bisogna provare di aver effettuato delle accurate indagini.
Sulla notifica al destinatario irreperibile la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29671 depositata il 12 dicembre 2017, ha infatti chiarito che in caso di destinatario irreperibile, prima di procedere con il deposito presso la sede comunale, occorre la prova dell’irreperibilità effettiva, ossia che non è stato possibile rintracciare il destinatario mediante tutte le indagini possibili.
E’ bene precisare che il codice di procedura civile stabilisce le procedure da adottare in caso di notifica ad un destinatario irreperibile. Con l’art. 140 c.p.c. viene previsto che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente:
l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Nell’art. 143 c.p.c. invece viene stabilito che nel caso in cui non sono conosciuti la residenza né la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Occorre evidenziare che la differenza tra i due articoli è data dal tipo di irreperibilità del destinatario, se momentanea o accertata.
Nel primo caso, il destinatario irreperibile è causato da un’assenza momentanea. Che si tratta di un’assenza momentanea, l’ufficiale giudiziale ne deve prendere atto dalle informazioni assunte in loco, ad esempio dai familiari conviventi, dai vicini, etc.. L’irreperibilità è momentanea perché il destinatario irreperibile è fuori per un viaggio, per lavoro, salute o altro. In questi casi trova applicazione la procedura prevista dall’ art. 140 c.p.c. richiamata in precedenza.
Per approfondire l’argomento si consiglia di leggere il nostro post sulla notifica al familiare convivente.
Nel secondo caso invece, l’irreperibilità è accertata in quanto il destinatario si è trasferito e non è stato possibile risalire al nuovo indirizzo neanche mediante una verifica presso l’ufficio anagrafe. In tale ipotesi ricordiamo si applica l’art. 143 c.p.c.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, il ricorrente contestava la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, con cui la moglie aveva richiesto la separazione personale, ed il tribunale, in assenza del ricorrente, aveva affidato alla moglie il figlio minore, regolamentando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del ricorrente l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Contro tale sentenza il ricorrente proponeva appello, contestando la regolarità della notifica del ricorso introduttivo avvenuta ai sensi dell’art. 143 c.p.c. In particolare il ricorrente evidenziava che la moglie in realtà conosceva perfettamente che egli aveva trasferito la propria residenza in Romania. E quindi avrebbe potuto procedere con la notifica presso la nuova residenza.
La Corte di Appello rigettava però l’istanza, pertanto il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, nell’ordinanza citata in premessa, ha spiegato che, in merito alla notifica ex art.. 143 cpc, non è sufficiente il mero tentativo di eseguire la notifica allo indirizzo indicato, né il dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, occorrendo altresì la prova che la condizione di ignoranza non è superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l’ordinaria diligenza;
Riguardo quest’ultimo passaggio la Corte spiega in merito alla questione della notifica al destinatario irreperibile l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, esige che le predette indagini non si arrestino alle risultanze dei registri anagrafici, ma si estendano in tutte quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora) (cfr. Cass., Sez. I, 31/07/2017, n. 19012; 27/03/2008, n. 7964; Cass., Sez. VI, 4/06/2014, n. 12526).
Pertanto ad avviso della Suprema Corte sulla questione della notifica al destinatario irreperibile, i giudici di appello hanno errato nel non verificare se fossero state compiute dall’ufficiale giudiziario le indagini necessarie per rintracciare la nuova residenza del destinatario. I giudici rilevano, a proprio supporto, che la relata di notifica non reca alcuna attestazione delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario.
Pertanto ad avviso della Corte di Cassazione la sentenza di appello impugnata va cassata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale.
Dal tenore della sentenza emerge dunque la necessità di dover compiere tutte le verifiche del caso per rintracciare la nuova residenza del nostro destinatario irreperibile.
Le verifiche possono consistere nella richiesta di un certificato di residenza, in una visura residenza su persona fisica o nell’effettuare una verifica che dia prova anche della reperebilità o irreperebilità del destinatario come ad esempio il rintraccio con verifica di reperibilità, che dunque nel nostro caso si rileva molto utile.
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Avv. Paola Zarzaca