Azione di Regolamento di Confini – Art. 950 Codice Civile.
L’Azione di regolamento di confini è un istituto disciplinato dall’art. 950 del codice civile. Quando vi è incertezza sul confine esatto tra il nostro fondo e quello o quelli limitrofi, è possibile tutelare la nostra proprietà esperendo tale azione.
Che cos’è l’Azione di Regolamento di confini? E’ un’azione legale con cui è possibile chiedere al Giudice di definire il confine tra il nostro fondo e quello limitrofo.
L’art. 950 del codice civile, rubricato “azione di regolamento di confini”, espressamente prevede che quando il confine tra due fondi è incerto ciascuno dei proprietari può chiedere che esso venga stabilito giudizialmente. Il secondo comma dell’articolo stabilisce che nel giudizio è ammesso ogni mezzo di prova a sostegno delle proprie ragioni. Il terzo comma prevede infine che in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Si tratta dunque di un’azione utile a risolvere una situazione di incertezza in ordine alla determinazione dei confini tra due fondi. Pertanto il presupposto per proporre l’azione di regolamento di confini è l’incertezza, oggettiva o soggettiva, della linea di confine.
Si tratta di una situazione reale molto comune, soprattutto in considerazione del fatto che spesso i nostri terreni sono privi o carenti di un qualsiasi segnale di confine o sono delimitati da una semplice recinzione in muretti di pietra o rete metallica. Recinzioni che spesso sono state poste dai precedenti proprietari senza rispettare l’originale confine catastale verificabile con un estratto di mappa.
Capita spesso, infatti, di acquistare o ereditare un terreno, senza una recinzione materiale, o con una recinzione che non corrisponde al delineato catastale. In questi casi, per risolvere l’incertezza, in nostro aiuto accorre l’azione di regolamento di confine.
Chi può proporla?
Come previsto testualmente dall’art. 950 del codice civile, l’azione di regolamento di confini può essere proposta da ciascuno dei proprietari di due fondi confinanti, quando vi sia incertezza sull’esatto confine dei fondi. Per la peculiarità dell’azione, essendo attore e convenuto al contempo i due proprietari dei terreni limitrofi, le loro posizioni nel giudizio sono pressoché uguali, incombendo su di essi l’onere di fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo a definire l’esatta linea di confine.
In quanto si prescrive?
L’azione di regolamento di confini non è soggetta a prescrizione.
Si tratta infatti di un’azione petitoria, ossia un’azione con cui è possibile difendere i propri diritti di proprietà. Ricordiamo che le altre azioni petitorie, con cui è possibile difendere le proprietà sono: l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.); l’azione negatoria (art. 949 c.c.) e l’ azione di apposizione di termini (art. 951 c.c.), di cui parleremo prossimamente.
Le azioni petitorie non sono soggette a prescrizione in quanto azioni dirette a tutelare il diritto di proprietà.
L’unico limite è rappresentato dall’eccezione di usucapione. Il convenuto, potrebbe infatti eccepire l’intervenuto usucapione. In tale caso, l’usucapione rappresenterebbe una situazione nuova sopravvenuta che andrebbe ad eliminare l’incertezza sul confine, che ricordiamo è presupposto dell’azione di regolamento.
Ovviamente sarà sempre il giudice a valutare la fondatezza o meno dell’eccezione di usucapione. Nel caso in cui il giudice accerti l’intervenuto usucapione, l’azione di regolamento di confini verrà rigettata.
Quale giudice è competente?
Per l’azione di regolamento di confini è competente il Tribunale Ordinario. La domanda si propone con atto di citazione. Di seguito il link al formulario per proporrà l’azione.
Vale la pena precisare che il Giudice dovrà determinare obbligatoriamente il confine, anche in assenza di prove o prove inidonee. In Tale caso, il Giudice stabilirà il confine facendo riferimento al dato catastale. E’ quindi, in caso di dubbi ed incertezza, sui confini delle nostre proprietà è sempre consigliabile effettuare preventivamente un estratto di mappa catastale per confrontare i dati catastali con quelli reali. Nel caso i cui ci sono terreni di cui non si conoscono i proprietari è possibile eseguire una visura catastale sul terreno e conoscere le generalità del proprietario.
E’ necessaria la mediazione obbligatoria?
Prima di instaurare l’azione è obbligatorio procedere con la mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Tale normativa prevede l’obbligo per tutte le controversie, in materia di diritti reali, di effettuare il tentativo di mediazione, prima di esperire l’azione.
La mediazione è dunque condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Segnaliamo che l’improcedibilità dell’azione deve essere eccepita dal convenuto, o rilevato dal giudice, a pena di decadenza, nella prima udienza. In questi casi, se la mediazione è già iniziata ma non si è conclusa, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, il quale fissa in quattro mesi la durata massima della procedura di mediazione. Nel caso invece in cui la mediazione non sia stata esperita, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Quindi, il proprietario che voglia proporre l’azione di regolamento di confine dovrà prima esperire il tentativo di mediazione obbligatoria presso un apposito organismo, con l’assistenza di un avvocato. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, verrà redatto un apposito verbale. Successivamente sarà possibile proporre l’azione giudiziale di regolamento di confine, allegando il verbale di mancato accordo, come prova dell’esperito tentativo di mediazione.
In cosa differenzia dall’azione di apposizione dei termini?
Come già detto prima, l’azione di regolamento di confine, rientra tra le azioni petitorie. Tra di esse, si segnala che anche l’azione di apposizione dei termini (art. 951 c.c.) è un’azione legale per la difesa dei confini.
La differenza tra le due azioni è che con l’azione di regolamento vi è un’incertezza sulla linea di confine, per la quale si chiede la pronuncia del Giudice, mentre con l’azione di apposizione dei termini, non vi è incertezza dei confini, ma manca un segno materiale di delimitazione del confine.
In quest’ultimo scenario l’attore vuole apporre materialmente un segnale di confine tra il suo fondo e quello limitrofo.
L’azione è diretta ad ottenere una pronunzia giudiziale sulla ripartizione delle spese necessarie per l’apposizione di tale segno materiale di delimitazione del confine (recinzione o altro). L’azione si rivela utile per evitare future controversie, soprattutto in considerazione del fatto che spesso per i lavori di installazione della recinzione comportano l’invasione del fondo altrui confinante.
Per ulteriori chiarimenti o per ricevere una consulenza legale sull’argomento contattaci ai nostri recapiti.
Avv. Paola Zarzaca