Confini tra Fondi: Entrambi le Parti Sono Onerati alla Prova.

In caso di liti sui confini tra fondi è sempre possibile proporre l’azione di regolamento. Tale azione è disciplinata dall’art. 950 del codice civile, ai sensi del quale quando vi è incertezza sul confine tra due fondi, ciascuno dei proprietari, può chiedere che il confine sia stabilito giudizialmente. L’articolo prevede che è ammesso ogni mezzo di prova, ma non specifica la parte onorata.

Sul regolamento dei confini tra fondi, la Corte di Cassazione, sezione seconda, con la sentenza del 31 marzo 2016, n. 6297, spiega che l’onera della prova incombe sia sull’attore che sul convenuto, che pertanto assumono una posizione di eguaglianza sotto il profilo della prova.

Ovviamente per proporre l’azione di regolamento dei confini è necessario che via sia l’incertezza, oggettiva o soggettiva, sul confine tra due fondi.

L’articolo 950 c.c. specifica inoltre, che in mancanza di altri elementi di prova, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. L’estratto di mappa catastale si rivela dunque uno strumento indispensabili per il Giudice.

Nel caso di specie, oggetto della sentenza in premessa, i proprietari di due fondi confinanti separati da una linea di muretti in pietra, avevano proposto entrambi l’azione di regolamento di confine per determinare la linea di confine tra fondi di loro proprietà, delineata per l’appunto semplicemente da alcuni muretti in pietra esistenti in loco.

Nella fattispecie del confine tra fondi uno dei proprietari denunciava che la posa in opera dei muretti in pietra fosse avvenuta successivamente, ledendo parte del proprio terreno, e invocava il riconoscimento del proprio diritto di costruire in aderenza, costruzione che già era in corso d’opera.

Chiedeva quindi al Tribunale di primo grado di accertare la linea di confine tra le proprietà secondo il confine catastale, e di poter mantenere le costruzioni realizzate. Gli altri proprietari invece chidevano di accertare che il confine seguisse la linea segnata dai muri a secco esistenti da tempo in loco.

Il Tribunale di Primo grado, sulla base della Consulenza tecnica espletata e del racconto dei testimoni, regolava i confini tra fondi individuando come linea i muretti esistenti in loco.

L’altra parte proponeva appello. La Corte di Appello sulla base di un’ulteriore consulenza tecnica, accoglieva il gravame e dichiarava che il confine tra fondi delle parti fosse conforme alle risultanze catastali.

Nello specifico, la Corte d’Appello aveva ritenuto inattendibili i testimoni che avevano dichiarato che l’andamento di quei muretti a secco non fosse mai stato modificato. Inoltre i giudici rilevavano che la linea in più tratti fosse interrotta o assente ed anche le riproduzioni fotografiche evidenziavano la mancanza di continuità dei muretti.

Pertanto ad avviso dei giudici di appello, tali prove non potevano considerarsi idonea, e quindi davano prevalenza al dato catastale.

Contro la sentenza d’appello, i proprietari del fondo limitrofo, proponevano ricorso in Cassazione, dogliandosì del criterio utilizzato dalla Corte di Appello, che ha fatto riferimento al dato catastale.

La Corte di Cassazione con la sentenza citata in premessa, ha ricordato in primo luogo che nell’azione di regolamento di confini, la prova del confine può essere fornita con ogni mezzo e che in mancanza di altre prove, il giudice si attiene alle mappe catastali.

La Corte inoltre richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nell’azione di regolamento di confini la posizione dell’attore e quella del convenuto sono eguali, incombendo a ciascuno di essi di l’onere della prova, e pertanto devono allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine.

Il giudice dal proprio canto può invece scegliere di valutare i mezzi probatori acquisiti al processo, e se questi siano mancanti o inidonei può fare ricorso alle indicazioni delle mappe catastali.

Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva ritenuto inattendibili i racconti dei testimoni e inidonee le prove fotografiche della linea segnata dai muretti, nonché aveva rilevato l’inattendibilità del posizionamento dei muri in pietrame, in quanto più volte modificato nel tempo e comunque discontinuo, e pertanto ad avviso della Corte di Cassazione , la Corte di Appello ha ritenuto correttamente di fare ricorso alla prova della mappa catastale.

Vale la pena segnalare sul tema un’altra sentenza della Cassazione, la n. 23682 del 19/11/2015. In questo caso la Corte di Appello, aveva ritenuto impossibile ricostruire in loco il frazionamento dei fondi a causa delle intervenute modificazioni dei luoghi nell’arco di 40 anni e della presenza di costruzioni e manufatti realizzati successivamente. Tale impossibilità che era emersa anche dalla relazione della consulenza d’ufficio disposta, aveva indotto i giudici di appello a ritenere di fare ricorso ai dati catastali.

Sul successivo ricorso proposto, la Corte Suprema di Cassazione, anche in questo caso, ha ribadito la discrezionalità del giudice in ordine alla prova da ritenere più attendibile, ricordando che nel giudizio di regolamento di confini, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo e che il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine.

Dal tenore della sentenza emerge dunque che per accertare i confini il giudice in assenza di altre prove, può fare liberamente ricorso al dato catastale.

E’ quindi, in caso di dubbi ed incertezza, sui confini delle nostre proprietà è sempre consigliabile effettuare un estratto di mappa per confrontare i dati catastali con quelli attuali.

Cliccando sul link puoi chiedere una consulenza legale.

Lascia un commento per contribuire alla discussione oppure chiedere un chiarimento.

Avv. Paola Zarzaca

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *