Pignoramento presso terzi che cosa è, come funziona.
Il Pignoramento presso terzi è l’atto con il quale inizia la c.d. espropriazione presso terzi.
Se vuoi sapere che cosa è e come funziona il pignoramento presso terzi continua a leggere. In cinque minuti avrai un quadro generale dell’istituo.
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. L’art. 2910 c.c. dispone che il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole del codice di procedura civile. Lo stesso prevede tre tipi di espropriazione: mobiliare, immobiliare e presso terzi.
Quando si fa ricorso al pignoramento presso terzi?
Quando il bene da pignorare non è la nella disponibilità del debitore ma di un terzo. Quest’ultimo a sua volta è debitore del nostro debitore. Esempio: la pensione erogata dall’Inps mensilmente, lo stipendio accreditato sul conto corrente del nostro debitore dal suo datore di lavoro. Ma anche le somme depositate in un conto corrente, conto deposito, libretto di risparmio. Negli esempi fatti, il nostro debitore vanta la situazione giuridica di creditore nei confronti di un terzo: Inps, istituto di credito, datore di lavoro. Visto che la legge prevede che il debitore risponde con tutti i suoi beni, anche quelli nella disponibilità di terzi possono essere espropriati.
L’espropriazione presso terzi inizia con il pignoramento presso terzi regolato dall’art. 543 c.p.c..
Per escutere il nostro debitore attraverso l’espropriazione presso terzi è necessario che il bene da pignorare sia in possesso del terzo ed in luoghi a lui appartenenti. Attenzione, se il bene seppur in possesso del terzo si trova in un luogo appartenente al debitore bisognerà ricorrere all’espropriazione mobiliare art. 513 c.p.c. e ss.. Data la natura trilaterale della procedura, il pignoramento presso terzi va notificato al debitore e al terzo a norma degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile. In questo caso il creditore per recuperare il suo credito ha bisogno della collaborazione del terzo (Istituto di credito, datore di lavoro, Inps ecc.)
Il contenuto del pignoramento presso terzi è disciplinato dall’art. 543 c.p.c.
Il pignoramento presso terzi deve contenere l’ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti presenti e futuri.
L’indicazione del credito per il quale si procede, il titolo esecutivo e il precetto.
L’intimazione di non disporre delle cose dovute senza ordine del giudice
L’elezione del domicilio in cui ha sede il tribunale competente e l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente.
La citazione del debitore a comparire davanti al giudice con l’invito al terzo di comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 (le cose di cui ha il possesso e la disponibilità) a mezzo raccomandata. Avvertirlo che in caso di mancata dichiarazione questa andrà fatta in udienza.
Redatto l’atto di pignoramento presso terzi sarà cura dell’ufficiale giudiziario notificarlo al debitore e al terzo. Successivamente l’atto notificato verrà consegnato al creditore. A questo punto il creditore avrà 30 giorni di tempo – pena improcedibilità – per depositare la nota d’iscrizione a ruolo, copie conformi dell’atto di citazione (atto di pignoramento presso terzi), titolo esecutivo e precetto. Il cancelliere procederà alla formazione del fascicolo dell’esecuzione.
Non tutti i beni in possesso del terzo sono pignorabili.
Come visto sopra, formano oggetto del pignoramento presso terzi quei beni fungibili (somme di denaro) e non che appartengo al debitore ma si trovano nella disponibilità di un terzo. Naturalmente esistono delle eccezioni, alcuni beni sono impignorabili. L’art. 545 c.p.c. prevede alcune ipotesi di impignorabilità.
Sono impignorabili i crediti alimentari, i sussidi di grazia o sostentamento, quelli dovuti per maternità o malattia.
Stipendi e pensioni sono pignorabili nella misura di un quinto se l’esecuzione e promossa innanzi al datore di lavoro o L’Inps. Tale limite non operava se lo stipendio o la pensione venivano pignorati presso l’istituto dove venivano versati. Pertanto tutti i creditori per non incorrere nel limite del quinto andavano a pignorare le somme direttamente nel conto dove venivano versate. A tale situazione ha rimediato il legislatore con la legge n. 132 del 2015. Sono stati aggiunti 3 nuovi commi all’art. 545 c.p.c.
· Le somme dovute a titolo di pensione sono pignorabili nella misura massima dell’assegno mensile sociale aumentato della metà.
· Le somme dovute a titolo di salario, stipendio, pensione, in caso di accredito su conto possono essere pignorati per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto anteriormente al pignoramento.
· Se l’accredito è contestuale o successivo al pignoramento questi non può superare il quinto dello stipendio o della pensione.
L’inosservanza dei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. a cui vanno sommati quelli previsti dalle leggi speciali possono rilevate anche d’ufficio del giudice.
Ricapitolando:
· il pignoramento presso terzi è l’atto con il quale il creditore da inizio all’espropriazione presso terzi.
· Per esperire il pignoramento presso terzi il bene deve essere in possesso e nella disponibilità del terzo.
· Non tutti i beni che si trovano nella disponibilità del terzo sono pignorabili.
Quali sono i rimedi che il debitore può usare nel caso in cui gli viene notificato un pignoramento presso terzi? Il codice di procedura civile prevede due strumenti a) l’opposizione all’esecuzione art. 615 c.p.c.; b) opposizione agli atti esecutivi art. 617 c.p.c..
Come faccio a sapere se il mio debitore percepisce un reddito o se è titolare di conti con delle somme depositate al fine di iniziare un’espropriazione presso terzi?
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Invece, per sapere se il nostro debitore è titolare di conti correnti, conti deposito, carte ricaricabili dotata di iban basta richiedere un rintraccio conto corrente debitore. Per maggiori informazioni sul rintraccio conto corrente debitore clicca qui.
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