L’Istanza di visibilità del fascicolo telematico nel PCT
L’istanza di visibilità del fascicolo nel processo telematico. Guida Pratica
Questo articolo si propone di fornirvi una guida pratica all’istanza di visibilità del fascicolo telematico secondo le nuove normative del processo telematico, in particolare con riferimento ai chiarimenti forniti dalla nuova circolare del 28/10/2014 ad integrazione di quella del 27 giugno 2014 da parte del Ministero della Giustizia.
Molti avvocati, spesso si trovano un po’ confusi sull’argomento, proprio perché il nuovo processo telematico si prefigge di utilizzare una metodologia del tutto nuova che tende a sveltire i procedimenti giudiziari ma utilizzando l’ausilio delle tecnologie informatiche che non sempre sono di facile utilizzo.
Vediamo allora in concreto lo scotto da pagare al fine di evitare le lunghe code nelle cancellerie.
Cos’è l’istanza di visibilità del fascicolo telematico?
L’istanza di visibilità del fascicolo telematico (sotto il fac-simile) è una richiesta che viene fatta dall’avvocato per visionare il fascicolo (creato telematicamente) di un determinato processo. Da qui ricaviamo il primo elemento che è necessario inserire nella richiesta, ovvero il ruolo del procedimento in questione cioè l’R.G..
A Cosa serve richiedere la visibilità del fascicolo?
A tale pratica si ricorre tutte le volte in cui la parte ha necessità di conoscere tutti gli atti introdotti in un processo. I motivi pratici che possono spingere un soggetto a proporre un’istanza di questo genere sono ad esempio quando bisogna fare un opposizione a decreto ingiuntivo da parte del debitore non ancora costituito, oppure quando vi sia un creditore che deve depositare un intervento in un esecuzione immobiliare (richiedi qui trascrizione pignoramento). Questi esempi ci portano al secondo elemento costitutivo della richiesta telematica, ovvero la ragione che spinge (legittima) la parte a visionare il fascicolo. Dovranno quindi essere inseriti i motivi che legittimano la richiesta, quali appunto “motivi difensivi” che sussistono per tutta la durata del procedimento.
Chi richiede l’istanza di visibilità del fascicolo telematico?
La richiesta deve essere fatta dalla parte che intende intervenire nel procedimento. Generalmente, si tratta dell’avvocato. L’Avvocato sarà tenuto ad inserire i suoi dati nell’istanza (nome, cf., foro di competenza, domicilio) in quanto è lui stesso (per mezzo della procura conferita dalla parte) che rappresenta e assiste il suo cliente per tutelarne le ragioni.
Gli altri elementi di costituzione dell’istanza sono quindi i dati dell’avvocato e della parte assistita dall’avvocato (nome, c.f/p.iva, residenza). Il tutto ovviamente deve essere supportato dalla procura alle liti ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile
“La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. deve essere comunque riferita all’atto“.
La procura può essere quindi già spedita telematicamente e firmata digitalmente dal cliente, oppure può essere rilasciata in formato cartaceo, scansionata e poi autenticata digitalmente dall’avvocato tramite all’apposizione della firma digitale.
La procura dovrà dunque necessariamente essere allegata all’istanza di visibilità del fascicolo telematico insieme all’atto alla quale si riferisce.
Documenti da allegare nell’istanza e denominazione dell’istanza
Gli elementi da allegare all’istanza di visibilità del fascicolo sono l’atto principale (es. atto di citazione o ricorso) denominato correttamente tramite software di videoscrittura e la procura alle liti. Nel programma stesso vi sono tutte i vari campi da inserire (es. parte – se attore o convenuto) e infine la richiesta deve essere denominata sotto il nome o “ Richiesta/Istanza di visibilità fascicolo R.G.—–”, oppure inserendo a posto dell’R.G. il nome delle parti coinvolte.
Esito della richiesta
Una volta inseriti correttamente tutti gli elementi dell’istanza, questa deve essere inviata telematicamente alla cancelleria competente.
La cancelleria dopo aver visionato la busta telematica può rifiutare o accogliere la richiesta. Sull’esito ne da poi comunicazione all’indirizzo pec da cui è stata inoltrata l’istanza. Se negata saranno allegate le ragioni che hanno spinto al diniego: quali ad esempio la mancanza dell’allegato della procura alle liti o di altra documentazione necessaria.
Se accettata invece, da quel momento sarà possibile da parte del difensore visionare il fascicolo in cui sono inseriti tutti gli atti presenti nel procedimento. L’autorizzazione sarà valida fino ad un determinato termine: in genere è stessa cancelleria ad indicare il numero dei giorni per i quali è valido l’accesso con la data di scadenza (es. 20. 12. 2020 ore 23:59) dopo tale termine l’accesso sarà negato.
Speriamo di esservi stati utili. Concludiamo l’articolo con un monito di Napoleon Hill che possa essere di ispirazione a tutti i nostri lettori, in particolare agli avvocati che sono tenuti ad effettuare certi adempimenti: “Il servizio e il sacrificio sono il codice di accesso al massimo livello di successo.”
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Modello istanza di visibilità.
Dott.ssa Martina Cardia
Perche’ non non scrivete un articolo su come la parte costituita puo’ avere accesso al fascicolo telematico del giudizio in cui e’ parte?
Buongiorno, vorrei sapere a quanto ammontano le spese di un istanza di visibilità del fascicolo telematico?Grazie