Assicurazione RCA Obbligatoria Anche per i Veicoli Fermi ma Ancora Immatricolati!

Assicurazione RCA obbligatoria anche per i veicoli fermi ma ancora immatricolati: così ha stabilito la Corte di Giustizia, con la sentenza UE C-80/17 pubblicata il 4 settembre 2018.

La recentissima decisione sulla assicurazione rca obbligatoria, che potrebbe costare parecchi soldi ai proprietari di veicoli fermi ma non ancora ritirati dalla circolazione, è stata assunta dalla Corte di Giustizia a conclusione del procedimento contro una donna portoghese, proprietaria di un’automobile tenuta ferma nel cortile di casa, priva di assicurazione rca obbligatoria.

La donna è stata condannata al rimborso di ben 437 mila euro in favore dell’Organismo di indennizzo, a seguito dell’incidente causato dal figlio, il quale, alla guida del veicolo, ha provocato la morte del conducente investito e delle persone da lui trasportate.

La Corte nella sentenza ha motivato la condanna, ribadendo il principio dell’assicurazione rca obbligatoria anche per le auto ed in generale per tutti i veicoli fermi in garage o parcheggiati negli spazi privati ma ancora immatricolati e potenzialmente utilizzabili per la circolazione.

A tal proposito, la Corte è partita dall’assunto che, per “veicolo”, ai fini dell’assicurazione rca obbligatoria, deve intendersi qualsiasi mezzo fornito di una matricola, risultante dal Pubblico Registro Automobilistico, che “non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione e che sia idoneo a circolare”.

Effetti della sentenza UE C-80/17 della Corte di Giustizia per la normativa interna degli Stati in materia di Assicurazione rca obbligatoria.

A seguito della sentenza, gli Stati possono prevedere, con apposita regolamentazione interna, in caso di incidente provocato da un veicolo privo di assicurazione rca obbligatoria, la possibilità anche da parte dell’Organismo tenuto ad indennizzare le vittime, di promuovere ricorso non solo contro chi ha la responsabilità diretta dell’incidente ma anche contro il proprietario del veicolo privo di polizza rca.

La sentenza UE C-80/17 della Corte di Giustizia ha infatti stabilito che: “qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente sia venuto meno, come nella fattispecie, all’obbligo di assicurare tale veicolo, che gli incombeva in forza del diritto nazionale, tale organismo di indennizzo può esercitare un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro anche contro il proprietario suddetto, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente”.

Dalla sentenza UE C-80/17 della Corte di Giustizia discende altresì che ogni Stato, può predisporre norme interne che consentano di rivolgersi contro il proprietario del veicolo non assicurato per la rca, pur se estraneo ad ogni responsabilità civile.

E’ plausibile ritenere che, ribadendo il principio, la Corte di Giustizia abbia voluto, assicurare tutela alle vittime rimaste coinvolte in incidenti stradali causati da veicoli, che pur rimasti fermi privi di assicurazione rca obbligatoria, rimangono a disposizione dei proprietari in qualsiasi momento, non ammettendo giustificazioni, nel caso in cui, chiunque si metta alla guida del veicolo, imprudentemente, si renda responsabile di atti lesivi nei confronti di terze persone.

Chiaramente , in materia valgono per ogni Stato, le norme previste per la responsabilità da danni derivanti dalla circolazione stradale.

E’ possibile controllare lo stato del veicolo, consultando il PRA, Pubblico Registro Automobilistico, richiedendo il Certificato Cronologico Pra, che permette di risalire a tutti i proprietari. Con una Visura Targa PRA, che partendo dalla Targa, consente di conoscere tutti i dati tecnici del veicolo e i dati del proprietario.

Ecco il link per scaricare il testo integrale sella sentenza UE C-80/17 della Corte di Giustizia

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Dott.ssa Cettina Noto

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