Prescrizione Cartella di Pagamento Crediti Inps e Inail

La Prescrizione Cartella di Pagamento avente ad oggetto crediti Inps o Inail è di 5 anni.

La Prescrizione Cartella di Pagamento è un argomento che è stato molto dibattuto. La questione cruciale è in quanto tempo si prescrive una cartella notificata dall’ente di riscossione? Si applica il termine ordinario di 10 anni oppure si applica il termine di prescrizione del credito per il quale si procede?

La prescrizione è un istituto in virtù del quale se un diritto non viene esercitato per un determinato periodo lo stesso si estingue. La prescrizione ordinaria è di 10 anni, tuttavia il legislatore può espressamente indicare termini più brevi per determinati rapporti giuridici. Questa regola si applica anche ai diritti di credito vantati dallo Stato e che possono essere riscossi anche mediante iscrizione a ruolo.

Pertanto se Tizio ha un credito nei confronti di Caio di € 1000, il primo dovrà chiedere il pagamento entro 10 anni da quanto è sorto il diritto. In caso contrario, il diritto sarà prescritto. Se prima dei 10 anni Tizio chiede il pagamento si ha la c.d. interruzione della prescrizione, che tecnicamente viene fatta con la messa in mora del debitore. In questo caso la prescrizione inizierà a decorrere nuovamente da quando è avvenuta l’interruzione, dalla data da quando Tizio ha inviato la raccomandata a Caio chiedendo il pagamento di € 1000.

La prescrizione non può essere dichiarata dal Giudice ma va eccepita dal debitore.

Anche gli atti notificati dall’ente di riscossione sono soggetti a prescrizione. Come detto all’inizio, la questione è se la cartella di pagamento si prescrive nel termine del credito per il quale si procede. Tale argomento è stato oggetto di numerose sentenze e da diversi anni la tendenza sia della giurisprudenza di merito che di legittimità è che alla cartella vada applicata la prescrizione del diritto in essa contenuto.

In particolare la Cassazione a Sezione Unite con la sentenza del 17 novembre 2016 n. 23397, ha fugato ogni dubbio in merito alla prescrizione cartella di pagamento dopo la notifica. La Corte statuisce che il termine resta quello originariamente previsto per il credito sotteso alla cartella, senza che questa in alcun modo possa determinare l’applicazione del termine ordinario decennale.

A partire dal mese di gennaio 1996 i contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni e non più in 10. Dato che tale termine si applica anche alla cartella di pagamento la stessa si prescrive in 5 anni. In termini pratici, decorsi cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento avente ad oggetto crediti previdenziali, la cartella si prescrive unitamente al diritto in esso contenuto. Naturalmente se durante questo periodo è stato notificato un atto interruttivo, come un’intimazione di pagamento la prescrizione cartella di pagamento inizierà a decorrere nuovamente.

Il Giudice competente per proporre opposizione è il Tribunale del Lavoro se l’esecuzione non è ancora iniziata e può essere presentata senza limiti di tempo ex art. 615 del codice civile.

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