Pignoramento Conto Corrente 2018: Che Cosa é, Procedura.

Il pignoramento conto corrente è sicuramente la prima scelta del creditore per poter soddisfare il proprio credito. Come si sa, il creditore che abbia ottenuto un titolo esecutivo potrà procedere con l’espropriazione forzata sui beni dei debitori.

Prima di parlare del pignoramento conto corrente e come funziona nel 2018 dobbiamo fare una piccola premessa. L’espropriazione consiste nel pignorare i beni del patrimonio del debitore fino al raggiungimento della somma del proprio credito. Il pignoramento può essere mobiliare o immobiliare, se andrà a colpire rispettivamente beni mobili o immobili. Il pignoramento può svolgersi anche presso terzi, ossia si possono pignorare beni del debitore in possesso di terzi. Esso è disciplinato dagli artt. 543-554 c.p.c.

L’ esempio classico è quello del pignoramento conto corrente, in questo caso la Banca o la Posta rappresentano il terzo presso cui viene eseguito il pignoramento conto corrente.

Che cos’è?

Il pignoramento conto corrente è uno degli strumenti a disposizione del creditore che abbia ottenuto un titolo esecutivo per poter recuperare il proprio credito. Quindi presupposto indispensabile per poter effettuare il pignoramento è il possesso di un titolo esecutivo, così come previsto dal 1° comma dell’art. 474 c.p.c. il quale espressamente prevede che L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile”.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 474 cpc sono titoli esecutivi: le sentenze e tutti i provvedimenti e gli atti a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, le scritture private autenticate (per quanto riguarda le obbligazioni di denaro) così come le cambiali e altri titoli di credito. Inoltre sono titoli esecutivi anche gli atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale. Occorre precisare che le ultime due categorie di titoli esecutivi vengono definiti stragiudiziali in quanto non hanno origine da una sentenza o da un provvedimento giudiziale, ma derivano da contrattazione privata. Puoi leggere questo post per approfondire sui titoli esecutivi giudiziali.

Una volta ottenuto il titolo esecutivo il credito potrà agire con il pignoramento conto corrente.

Qual è la procedura?

Una volta ottenuto il titolo esecutivo, il creditore potrà agire con il pignoramento conto corrente.

Se si tratta di un titolo esecutivo giudiziale, prima di tutto esso dovrà essere notificato al debitore.

In seconda battuta va notificato l’atto di precetto mediante l’ufficiale giudiziario, con il quale si intima il pagamento entro un termine minimo di 10 giorni.

Il precetto ha validità di 90 giorni, entro tale termine va effettuato il pignoramento pena rinotifica del precetto.

Quindi trascorso il termine previsto nell’atto di precetto senza aver ricevuto il saldo del proprio credito da parte del debitore, si può procedere con il pignoramento conto corrente. In tal caso si notifica il pignoramento all’istituto di credito presso cui è registrato il conto corrente del debitore. Contestualmente l’atto viene notificato anche al debitore. Una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento, l’istituto di credito blocca la somma corripsondente all’importo del debito dal conto corrente del debitore. Il conto corrente viene pertanto paralizzato.

Tale procedura è disciplina dall’articolo 543 c.p.c. ai sensi del quale nell’atto di pignoramento deve essercilacitazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

Con tale dichiarazione il terzo, nel nostro caso l’istiuto di credito, deve specificare di quali somme del debitore si trova in possesso.

Nell’udienza fissata se il debitore non si presenta o non si oppone il giudice assegna le somme al creditore.

Con quali strumenti può difendersi il debitore?

Il debitore può opporsi al pignoramento conto corrente contestando il diritto del creditore al pignoramento con l’opposizione all’esecuzione o la regolarità formale dell’atto di pignoramento con l’opposizione agli atti esecutivi.

Ovviamente il pignoramento conto corrente va a buon fine nel caso in cui sul conto del debitore vi siano delle somme per poter soddisfare il proprio credito. Ma potrebbe capitare che il conto sia a zero o che le somme presenti siano insufficienti a coprire il credito. In questo caso il creditore dobrà intraprendere altre forme di pignoramento o riprovare il pignoramento sul conto corrente quanto vi saranno delle somme.

Prima di accingersi ad effettuare il pignoramento è quindi opportuno verificare la situazione del conto corrente, se vi siano o meno delle somme presenti da poter pignorare. Ciò è possibile mediante il servizio di indagini bancarie sul debitore. 

Vi sono Limiti al pignoramento?

La legge pone dei limiti al pignoramento conto corrente.

In primo luogo, se il contocorrente è cointestato, il creditore può procedere con il pginoramento solo sul 50 % della somma del conto corrente, ossia solo sulla parte di proprietà del debitore e non sul totale del conto corrente.

Altri limiti riguardo lo stipendio e la pensione. In questi casi si può procedere con il pignoramento fino al massimo di 1/5 dello stipendio o della pensione mensile. Per le somme invece che si trovano già depositate sul conto, si può procedere con il pignoramento solo sulla parte che eccedo il triplo dell’assegno sociale. Anche il TFR può essere pignorato seguendo gli stessi limiti previsti per lo stipendio.

Se il creditore è l’agenzia delle entrate?

Quello finora detto vale nel caso in cui il creditore sia una persona privata. Discorso diverso invece è quando il creditore sia l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, che è andata a sostituire la vecchia Equitalia, soppressa a partire dal 1 luglio 2017.

L’Agenzia delle Entrate dovrà notificare unicamente la cartella di pagamento che ha valore di titolo esecutivo ed anche di precetto. Seguirà poi l’atto di pignoramento alla banca e al debitore. In questo caso l’atto di pignoramento contiene direttamente l’ordine di versare le somme all’agenzia delle entrate entro il termine di 60 giorni, senza udienza di comparizione davanti al giudice. Trascorsi i 60 giorni sarà l’agenzia delle entrate stessa a prelevare forzatamente le somme dal conto corrente. Il debitore in questo caso può bloccare l’esecuzione forzata inviando una richiesta di rateazione o opponendosi all’esecuzione con apposito ricorso.

L’Agenzia delle Entrate quindi può procedere al pignoramento conto corrente senza passare del Giudice.

Inoltre a seguito della soppressione di Equitalia, l’Agenzia delle Entrate si occuperà del pignoramento di tutti i tributi e quindi anche delle multe automobilistiche.

Il pignoramento effettuato dall’agenzia delle Entrate soggiace però a limiti diversi. Lo stipendio può essere pignorato fino al massimo di un decimo se è inferiore a 2.500 euro; un settimo se lo stipendio è superiore a 2.500 euro ma inferiore a 5.000 euro; e fino a un quinto per stipendio superiore a 5.000 euro.

Per ulteriori info o approfondimenti non esitare a contattarci o richiedere una consulenza legale.

Avv. Paola Zarzaca

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