Azione di rivendica art. 948 c.c.: che cosa è? Differenze con le altre azioni petitorie

Azione di Rivendica art. 948 c.c. secondo il quale il proprietario può agire per la rivendica del bene nei confronti di chiunque detiene o possiede la cosa.

Nel precedente articolo abbiamo parlato dell’azione di regolamento di confine con la quale è possibile chiedere al giudice una pronuncia per stabilire l’esatta linea di confine tra il nostro fondo e quello o quelli limitrofi, evidenziando le differenze con l’azione di apposizione di termine. Come già anticipato, esistono altre azione a tutela delle nostre proprietà: l’azione di rivendica (art. 948 c.c.) e l’azione negatoria (art. 949 c.c.)

Tra queste sicuramente la più importante è l’azione di rivendica.

Che cos’è?

L’Azione di rivendica è un’azione legale con cui è possibile rivendicare il possesso e la detenzione del proprio bene da una terzo che lo possiede o detiene. L’azione inoltre prosegue anche se il terzo detentore, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

L’azione di rivendica è disciplinata dall’art. 948 del codice civile, è diretta alla rivendica di qualsiasi bene di proprietà sia mobile che immobile.

Si tratta dunque di un’azione utile ed indispensabile con cui poter recuperare la detenzione di un proprio bene. Viene definita altresì come un’azione di condanna in quanto accertando il diritto di proprietà si può agire immediatamente per l’esecuzione forzata.

Chi può proporla?

Come previsto testualmente dall’art. 948 del codice civile, l’azione di rivendica può essere proposta solo dal proprietario del bene che ha l’onere di provare con qualsiasi mezzo la titolarità del bene. La titolarità inoltre deve essere a titolo originario e non derivativo. Cosa significa questo?

L’acquisto della proprietà a titolo originario significa che esso non dipende dal diritto di un precedente titolare, ma sorge direttamente in capo ad un soggetto. L’esempio classico di scuola è il pescatore che diventa proprietario del pesce appena pescato.

Ma l’acquisto a titolo originario si ha anche nel caso in cui pur essendoci un precedente titolare, l’acquisto prevale sul diritto di quest’ultimo..

Ricapitolando, in parole semplici l’acquisto a titolo originario si ha quando il bene non ha un precedente proprietario o quando prevale sul diritto del precedente proprietario (come ad esempio nell’usucapione).

Detto ciò sono modi di acquisto a titolo originario, sulla base dei quali è possibile proporre azione di rivendica, sono i seguenti:

  • Occupazione di res nullius o derelicta: acquisto per presa di possesso di beni mobili o immobili, che non appartengano a terzi soggetti.
  • Invenzione: acquisto per ritrovamento di cosa mobile smarrita. (si applica solo ai beni mobili)
  • Accessione: acquisto delle cose accessorie al bene principale.
  • unione e commistione: sono comprese nella categoria dell’accessione di cosa mobile a cosa mobile e consistono nell’acquisto derivante per l’appunto dall’unione o commissione di due cose.
  • Specificazione: acquisto della creazione di una cosa nuova realizzata mediante l’uso di materia di proprietà altrui.
  • Possesso in buona fede: acquisto della proprietà di un bene mobile detenuta in buona fede e con titolo di proprietà idoneo.
  • Usucapione: acquisto di bene mobile o immobile a seguito di perdurante possesso sudi un bene.

L’acquisto a titolo derivativo invece si ha invece quando si acquista un bene da un precedente proprietario, come ad esempio nella compravendita.

I modi di acquisto a titolo derivativo sono pertanto: la successione mortis causa e la successione inter vivos: compravendita, donazione, permuta etc. Con una visura in conservatoria è possibile vedere come il proprietario ha acquistato il diritto.

Ma come abbiamo detto per proporre azione di rivendica è necessario essere proprietari a titolo originario. Tuttavia la legge ammette la possibilità di proporre l’azione di rivendica anche a chi ha acquistato a titolo derivativo ma in questo caso, egli dovrà dimostrare la legittimità di tutti gli acquisti derivativi che si sono susseguiti fino ad arrivare all’acquisto originario del bene (c.d. probatio diabolica). In questo caso può essere utile effettuare una visura storica sull’immobile per conoscere tutti i precedenti proprietari.

In cosa si differenzia dall’azione negatoria?

Come anticipato, un’altra azione petitoria utile a difesa delle proprietà è l’azione negatoria. Si tratta di un’azione legale con cui il proprietario chiede al Giudice di dichiarare l’inesistenza di diritti vantati da terzi soggetti sul proprio bene, che possano arrecare pregiudizio per il titolare e far cessare eventuali molestie e turbative.

L’azione negatoria è disciplinata dall’art. 949 del codice civile. Ai sensi del dettato normativo, per poter agire il proprietario deve provare che esiste il reale pericolo che i diritti vantati da altri possano arrecargli pregiudizio. Il secondo comma prevede poi che in presenza di turbative o molestie, il proprietario può anche chiederne la cessazione e la condanna al risarcimento del danno.

Rispetto all’azione di rivendica in questo caso il proprietario ha la proprietà ed il possesso della cosa, ma dei terzi soggetti vantano diritti su di essa. Purché l’azione sia valida è necessario che il pericolo sia reale e serio. Inoltre a differenza dell’azione di rivendicazione, in questo caso l’attore dovrà dimostrare semplicemente di avere la proprietà del bene mediante un titolo valido di acquisto, senza distinzione tra titolo acquistato in via originaria o derivativa.

In quanto si prescrivono le azioni petitorie?

L’azione di rivendicazione e l’azione negatoria, come tutte le azioni petitorie, non si prescrivono.

Fa eccezione, come per tutte le azione petitorie, l’usucapione. L’unico limite è dunque rappresentato dall’eccezione di usucapione che potrà essere eccepita dal convenuto.

E’ necessaria la mediazione obbligatoria?

Anche in questo, come per tutte le azioni petitorie, è obbligatorio procedere con la mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28., prima di iniziare l’azione giudiziaria. Tale normativa prevede infatti l’obbligo per tutte le controversie, in materia di diritti reali, di effettuare il tentativo di mediazione, prima di iniziare l’azione.

La mediazione è dunque condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Segnaliamo che l’improcedibilità dell’azione deve essere eccepita dal convenuto, o rilevato dal giudice, a pena di decadenza, nella prima udienza. In questi casi, se la mediazione è già iniziata ma non si è conclusa, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, il quale fissa in quattro mesi la durata massima della procedura di mediazione. Nel caso invece in cui la mediazione non sia stata esperita, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Quindi il proprietario che voglia proporre l’azione di rivendicazione o l’azione negatoria dovrà prima esperire il tentativo di mediazione obbligatoria presso un apposito organismo, con l’assistenza di un avvocato. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, verrà redatto un apposito verbale. Successivamente sarà possibile proporre l’azione giudiziale, allegando il verbale di mancato accordo, come prova dell’esperito tentativo di mediazione.

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Avv. Paola Zarzaca

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