La Solidarietà delle Spese Condominiali – Nudo Proprietario e Usufruttuario

La solidarietà delle spese condominiali opera fra il nudo proprietario e l’usufruttuario, ex art. 67 delle Disposizioni di Attuazioni del Codice Civile. Il principio è stato introdotto con la riforma del condominio avvenuta con la Legge n. 220 del 2012 entrata in vigore il 18 giugno del 2013.

Prima dell’entrata in vigore della regola della solidarietà delle spese condominiali fra il nudo proprietario e il soggetto che aveva l’usufrutto o l’uso del bene, vigeva il principio della ripartizione delle spese. Queste venivano suddivise secondo le regole dettate dal codice civile ex artt. 1004 e 1005 cc.. Era pacifico il principio secondo il quale, il pagamento delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria del condominio erano a carico dell’usufruttuario o del soggetto titolare del diritto di abitazione. Il nudo proprietario non vi era tenuto neanche in via sussidiaria o solidale.

Con la nuova disciplina sul condominio anche il nudo proprietario può essere chiamato a rispondere per le spese che per sua natura spettano alla persona che ha l’uso del bene. Tale regola è stata recentemente applicata anche dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 843 del 2018.

Nel caso in questione, sia il soggetto che aveva l’uso di un appartamento sia il nudo proprietario, proponevano separatamente opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato per la condanna del pagamento delle spese di gestione e di bilancio preventivo approvati dall’assemblea. Il Tribunale di Milano tenendo conto della nuova norma che stabilisce la solidarietà delle spese condominiali, rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle somme richieste richieste dal convenuto condominio oltre alle spese di lite.

Il legislatore con la novità introdotta nell’arrt. 67 delle disposizioni di attuazioni del codice civile ha modificato la materia ampliando il raggio delle persone responsabili per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.

Il condominio qualora avesse necessità di ricorrere al recupero del credito potrà agire nei confronti dell’usufruttuario ed anche verso il nudo proprietario. Quest’ultimo, sotto il regime della vecchia disciplina poteva essere chiamato in causa solo per il pagamento delle spese straordinarie.

Come faccio a conoscere i dati del nudo proprietario? Basta richiedere una Visura Catastale o una Visura Ipotecaria.

Per qualunque info o chiarimento può lasciare un messaggio o richiedere un parere.

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