Targa Automobilistica: E’ Reato Penale Coprirla

Coprire la propria targa automobilistica costituisce reato penale integrando la fattispecie di cui all’art. 490 del codice penale. E’ quanto ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 9013 depositata lo scorso 27 febbraio 2018.

Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 490 c.p. per aver occultato la targa automobilistica dell’autovettura con cui circolava, coprendo una lettera con il nastro adesivo al fine di non renderla riconoscibile e sfuggire ad eventuali controlli. Inoltre il ricorrente era stato condannato per resistenza al pubblico ufficiale per avere cercato di impedire, con violenza, ad un agente municipale, di fotografare la suddetta targa automobilistica. La Corte di Appello confermando i reati di alterazione della targa automobilistica e resistenza a pubblico ufficiale, aveva ritenuto non sostituibile la pena detentiva con quella pecuniaria.

Il ricorrente proponeva pertanto ricorso in Cassazione. Si dogliava in primo luogo che la Corte di Appello non aveva dato risposta alla richiesta di assoluzione per tenuità del fatto. Inoltre contestava il fatto che la propria condotta era stata ritenuta integrare il reato di cui all’art. 490 c.p. anziché quello previsto agli articoli 477 e 482 dello stesso codice penale per contraffazione/modificazione della targa automobilistica, che prevedono una riduzione della pena. Infatti dalla lettura combinata di tali disposizioni di legge si evince complessivamente che il privato che contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, si applica la pene prevista dall’art. 477 (reclusione da sei mesi a tre anni) ridotta di un terzo.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza in premessa, ha ritenuto che il comportamento tenuto dall’automobilista integra la fattispecie di cui all’art. 490 c.p. il quale prevede che chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenuti.

La targa automobilistica rientra dunque tra gli “Atti veri” ossia quegli atti che non sono falsi nè dal punto di vista materiale nè ideologico.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto corretta la qualificazione giuridica della condotta effettuata dalla Corte di Appello, richiamando vari precedenti giurisprudenziali : “Integra gli estremi del reato di cui all’art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico. (sentenze Cassazione n. 11072/2014; n. 25766/2015).

Ricordiamo che il pubblico registro automobilistico (PRA)è il database pubblico in cui sono tenuti tutti i dati relativi alle autovetture, sia quelli tecnici dell’automobile che i dati anagrafici del proprietario nonché eventuali passaggi di proprietà effettuati.

Occultare la targa automobilistica equivale dunque a contraffare atti pubblici, commettendo un illecito penale. Tuttavia, il reo potrebbe essere assolto per particolare tenuità del fatto.

Infatti la Corte di Cassazione, in merito alla prima doglianza del ricorrente, ha ritenuto illegittima la mancata risposta della Corte di Appello sulla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, disponendo pertanto il rinvio al giudice di appello per l’esame di tale richiesta.

La Corte di Cassazione ammette quindi la possibilità di applicare il nuovo istituto giuridico della particolare tenuità del fatto. Ricordiamo che si tratta di un istituto introdotto nel 2015 con cui si può ottenere il proscioglimento in quanto il reato compiuto è di particolare tenuitàin virtù dell’esiguità del danno o del pericolo causato nonché dell’occasionalità dell’azione commessa.

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Avv. Paola Zarzaca

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