Dichiarazione di morte presunta: art. 58 cod. civ.

L’istituto di morte presunta. Dichiarazione di morte presunta: effetti. Il ritorno della persona dichiarata morta.

Chi di noi non conosce la storia del Conte Di Montecristo? Il famigerato personaggio nato dalla mente di Alexander Dumas che accusato ingiustamente viene imprigionato e ritenuto morto per anni fino al suo ritorno sotto falso nome, facendosi poi riconoscere dai suoi nemici soltanto dopo aver consumato la sua vendetta.

In questa sede non si svela il finale di quest’ avvincente storia, bensì si pongono delle ipotesi che possono sembrare irreali ma che il mondo del diritto contempla e disciplina in quanto potrebbero concretamente verificarsi.

Partendo quindi dal romanzo di Dumas, ricaviamo che anche nel mondo reale una persona può essere ritenuta morta poiché scomparsa da anni… in questi casi il legislatore risponde disciplinando tale evenienza mediante l’istituto della morte presunta.

Quando opera quindi l’istituto di morte presunta? Come e da chi può essere effettuata la dichiarazione di morte presunta? Che effetti produce? E se la persona dichiarata morta poi ritorna cosa succede?

Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l’articolo, in cui viene esposto l’istituto della morte presunta, come e da chi questa venga dichiarata, gli effetti prodotti e infine esplicato il caso in cui il dichiarato morto ritorni a casa.

Morte presunta. Dichiarazione di morte presunta ed effetti.

Innanzitutto l’istituto è denominato “morte presunta” in quanto parte dal presupposto che il soggetto in questione sia morto, ma della morte non vi è alcuna prova certa, (non è stato trovato né rinvenuto alcun cadavere) pertanto la morte è soltanto “presunta”.

L’articolo 58 del codice civile disciplina difatti il caso in una persona la cui morte non è stata accertata, scomparsa da molto tempo e viene di conseguenza considerata morta. L’articolo testualmente recita:

 “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.

La norma, preliminarmente, espone la condizione essenziale per la quale una persona può essere dichiarata morta: cioè l’assenza (scomparsa) da almeno dieci anni, concretamente, la persona non ha dato alcuna notizia di sé.

Nell’ultimo comma invece si parla di dichiarazione d’assenza, questo significa che prima di far dichiarare la morte presunta può essere dichiarata l’assenza di una persona, la dichiarazione di assenza è facoltativa al fine della dichiarazione di morte.

N.B. la dichiarazione di assenza può essere pronunciata se la persona è scomparsa da due anni, in questo caso possono essere pronunciati da parte del tribunale dei provvedimenti provvisori che avranno esecuzione fino alla dichiarazione di morte oppure fino al ritorno della persona scomparsa.

L’articolo 58 c.c. di seguito indica che la dichiarazione di morte presunta deve essere necessariamente dichiarata da un Tribunale: il tribunale competente a dichiarare la morte deve essere quello del luogo dell’ultima residenza o dell’ultimo domicilio del presunto morto. Il tribunale esamina l’istanza e dichiara la morte presunta della persona in questione. L’istituto quindi altro non è che un accertamento giurisdizionale, che tende ad eliminare una situazione di incertezza sulla sorte di un determinato soggetto.

N.B. in ogni caso non può essere effettuata la dichiarazione da parte del Tribunale se non siano trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente.

Ultimo presupposto che richiede la norma su citata riguarda i soggetti che devono presentare l’istanza di dichiarazione di morte presunta: devono essere o un pubblico ministero, oppure le persone indicate dall’articolo 50 c.c. . I soggetti ai quali si riferisce l’articolo 50 c.c. sono i legittimati, cioè coloro che sarebbero stati eredi testamentari o legittimi del presunto defunto, legatari o donatari da questo designati, o soggetti obbligati nei suoi confronti.

Dopo aver esposto i presupposti per procedere con la dichiarazione vediamone gli effetti.

Gli effetti che produce la dichiarazione di morte presunta emanata dal Tribunale, sono quelli propri della morte biologica del soggetto.

· si apre la successione del defunto, coloro che sarebbero stati eredi diventano eredi (richiedi qui visura di rintraccio eredi), coloro a cui spettavano legati o donazioni prendono possesso dei beni.(se vuoi saperne su più sulla successione leggi articolo successione testamentaria legittima e necessaria).

N.B. se erano già stati disposti dei provvedimenti temporanei (perché dichiarata giudizialmente l’assenza del defunto) i provvedimenti così emanati diventano definitivi.

· I soggetti eventualmente obbligati nei confronti del presunto morto vengono liberati dalle obbligazioni.

· Se il soggetto era unito in matrimonio il suo eventuale coniuge potrà liberamente risposarsi.

Per chiarezza espositiva è necessario fare riferimento all’articolo 60 del codice civile che elenca altri casi in cui può essere dichiarata la morte presunta:

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese, o se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto.

Gli effetti prodotti saranno gli stessi su descritti.

Il ritorno del presunto morto

Non è il titolo di un film dell’orrore, è una possibilità che può concretamente verificarsi.

Si pensi ai casi presi in considerazione dal su citato articolo 60 c.c.. ad esempio: il soldato, partito in paese straniero per la guerra è stato fatto prigioniero per un lungo periodo di tempo, cessato l’impedimento il soggetto, ormai dichiarato morto, può tornare a casa.

Ma cosa succede dal punto di vista giuridico?

Risponde a tale quesito l’articolo 66 c.c. “La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito. Essa ha altresì diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art. 63.Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte. Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.”

Quindi, in pratica, viene ripristinata la situazione precedente. Il presunto defunto riavrà il possesso dei suoi beni se questi erano stati donati, se alienati ne percepirà il prezzo corrisposto dalla vendita, se vi erano soggetti obbligati nei suoi confronti avrà diritto alle obbligazioni dovute e infine se il coniuge aveva contratto nuove nozze, tali nozze saranno considerate nulle.

L’accertamento del suo ritorno, potrà essere dichiarato per istanza del pubblico ministero o da qualunque ne abbia interesse (anche da lui stesso) dinnanzi allo stesso Tribunale che ne aveva dichiarato la morte presunta e che di fatto ne accerterà l’esistenza in vita.

Concludiamo l’articolo proprio con una citazione tratta dal conte di Montecristo e da lui stessa pronunciata per mezzo della penna di Alexander Dumas “In questo mondo non ci sono né felicità né infelicità, esiste solo il confronto tra una condizione e l’altra, ecco tutto. Solo chi abbia provato l’estremo dolore è in grado di percepire l’estrema felicità. Bisogna aver voluto morire, Maximilien, per sapere quanto è bello vivere.”

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Dott.ssa Martina Cardia

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