Pignoramento Immobiliare, iscrizione a ruolo telematica 2018.

Pignoramento immobiliare ha per oggetto beni immobili o diritti reali di godimento su beni immobili.

Pignoramento immobiliare si differenzia da quello mobiliare per l’oggetto e per le conseguenze connesse alla pubblicità immobiliare.

Pignoramento immobiliare rientra nella categoria dell’esecuzione in forma generica, che come abbiamo visto si distingue in mobiliare, presso il terzo e immobiliare. Per maggiori info sulle esecuzioni in generale può leggere il post sulle azioni esecutive.

Tizio è in possesso di un titolo esecutivo, una sentenza di condanna al pagamento di € 50.000 nei confronti di Caio. Quest’ultimo, nonostante la notifica della sentenza, non ha effettuato il pagamento. Tizio può valutare se iniziare una procedura esecutiva, nel caso di specie una procedura esecutiva immobiliare, la quale incomincia con il c.d. pignoramento immobiliare.

Prima del pignoramento è necessario notificare il precetto, con il quale si intima il debitore di pagare quanto risulta dal titolo esecutivo. Nel nostro caso la sentenza, entro un termine non inferiore a 10 giorni, precisando che in caso contrario si procederà ad esecuzione forzata.

L’esecuzione forza, che inizia con il pignoramento immobiliare, deve principiare entro 90 giorni dalla notifica del precetto e non prima di 10 giorni dalla sua notifica.

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Se decorrono 90 giorni, il pignoramento sarà inefficace, bisognerà rinotificare l’atto di precetto.

Come accennato sopra, il pignoramento immobiliare ha per oggetto beni immobili intestati al debitore, o quote degli stessi. Pertanto, il creditore dovrà per prima cosa procedere ad un’indagine mirata al rintraccio dei beni immobili, in questo caso basterà effettuare una ricerca catastale e conosceremo tutti gli immobili intestati al debitore. Purtroppo, la Visura Catastale per nominativo non ci dice se sugli immobili esistono dei gravami, pertanto bisognerà fare una ricerca incrociata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Una volta che abbiamo ottenuto gli estremi catastali di nostro interesse attraverso una Visura Ipotecaria possiamo conoscere tutte le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sugli immobili. Questa seconda indagine è di fondamentale importanza, per sapere se vi sono già ipoteche, trascrizioni di pignoramenti ecc.. Se alla fine della nostra ricerca l’immobile è libero da ipoteche o altri gravami possiamo valutare se iniziare una procedura esecutiva.

L’espropriazione immobiliare è di competenza del Tribunale del luogo dove si trova l’immobile.

Nel pignoramento immobiliare vengono indicati i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione, con gli estremi catastali per la loro individuazione e con l’ingiunzione di non commettere atti diretti a sottrarli alla garanzia del debitore.

L’atto viene notificato dall’ufficiale giudiziario e va subito trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Eseguita l’ultima notifica, il pignoramento immobiliare viene consegnato dall’ufficiale giudiziario al difensore, il quale provvede immediatamente all’iscrizione al ruolo.

Attenzione, in seguito alla riforma del processo telematico introdotto con l’art. 18 del decreto legge 132/14, convertito con la legge n. 162 del 2014, l’iscrizione al ruolo del pignoramento immobiliare va fatta telematicamente. Prima della riforma, bastava depositare presso la competente cancelleria delle esecuzioni immobiliari l’atto di pignoramento notificato con la nota di trascrizione e tutti gli altri documenti.

Dal 31 marzo 2015 l’iscrizione a ruolo del pignoramento, qualunque esso sia va fatta telematicamente.

La cosa più importante da tenere a mente e che l’iscrizione telematica del pignoramento immobiliare, va fatta a pena di decadenza entro 15 giorni, che decorrono dalla riconsegna al difensore del titolo, del precetto del pignoramento ex art. 557 cpc. Al momento dell’iscrizione, oltre alla nota, che tutti i redattori compilano in automatico, utilizzando i dati da noi inseriti, bisogna allegare le scansioni dei seguenti documenti cartacei: titolo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione. La nota di trascrizione del pignoramento immobiliare in ogni caso potrà essere depositata con successivo deposito telematico anche dopo l’iscrizione. I file scansionati devono essere allegati in copia conforme. La conformità può essere attestata su ogni singolo file o inserita in documento separato.

Effettuata l’iscrizione a ruolo il cancelliere procederà alla formazione del fascicolo dell’esecuzione.

Quando si perfeziona il pignoramento? Nei confronti del debitore il pignoramento immobiliare si perfezione al momento della notifica dell’ufficiale giudiziario. Nei confronti dei terzi al momento della trascrizione del pignoramento immobiliare presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Con il pignoramento, il debitore è custode di tutti i beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze. Tuttavia il giudice, su istanza del creditore pignorante o altro creditore intervenuto, può nominare un custode diverso dal proprietario ex art. 559 cpc.

Decorsi 10 giorni dalla notifica del pignoramento immobiliare ed entro 45 giorni, il creditore può chiedere l’assegnazione o l’istanza di vendita. Pertanto decorsi 45 giorni senza che sia stata formulata l’istanza di assegnazione o di vendita il pignoramento diventa inefficace ex art. 497 cpc.

Ricapitolando

  • Non prima di 10 giorni ed entro 90 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può procedere alla notifica del pignoramento immobiliare, il quale va immediatamente trascritto.
  • Entro 15 giorni dalla riconsegna del pignoramento notificato unitamente al titolo e al precetto bisogna procedere all’iscrizione a ruolo telematica.
  • Entro 45 giorni che decorrono dalla notifica del pignoramento bisogna formulare l’istanza di vendita o assegnazione, pena l’inefficacia dell’atto di pignoramento.

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